L. 05 agosto 2022, n. 118
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 2, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 11 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 luglio 2023), un decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 febbraio 2023), è stato così differito dall’art. 1, comma 8 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
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D.Lgs. 26 luglio 2023, n. 106
Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. |
Art. 4, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 febbraio 2023), un decreto legislativo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. | |
Art. 8, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 febbraio 2023), un decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali. |
D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. |
Art. 26, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 agosto 2024), uno o più decreti legislativi per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza. | |
Art. 26, co. 4. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 16 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 dicembre 2023), uno o più decreti legislativi per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 agosto 2023), è stato così differito dall’art. 1, comma 9 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
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Art. 26, co. 8. | Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. | |
Art. 26, co. 9. | Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. | |
Art. 27, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 agosto 2024), uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche. | |
Art. 27, co. 5. | Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. | |
Art. 30, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 febbraio 2023), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. |
D.Lgs. 12 ottobre 2022, n. 157
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. |