L. 05 agosto 2022, n. 119
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 9, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale. | |
Art. 9, co. 3. | Il Governo può adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive. |