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L. 07 aprile 2022, n. 32

"Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
Art. 2, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2024) uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli[1].
 
[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2023), è stato così differito dall’art. 1, comma 7, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
Art. 3, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2024) uno o più decreti legislativi per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità.
Art. 4, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2024) uno o più decreti legislativi per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
Art. 5, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2024) uno o più decreti legislativi per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani.
Art. 6, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2024) uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari[1].
 
[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2023), è stato così differito dall’art. 1, comma 7, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198.
Art. 7, co. 1 Il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore ciascuno dei decreti legislativi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.