L. 28 aprile 2022, n. 46
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 9, co. 15 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge[1] (entro il 27 novembre 2023), un decreto legislativo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.
[1] Il termine, originariamente fissato in 6 mesi dalla data di entrata in vigore (ossia al 27 novembre 2022), è stato così differito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, di conversione del D.L. 27 dicembre 2022, n. 169
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Art. 9, co. 17 | Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. | |
Art. 16, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge[1] (entro il 27 novembre 2023), uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo.
[1] Il termine, originariamente fissato in 6 mesi dalla data di entrata in vigore (ossia al 27 novembre 2022), è stato così differito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, di conversione del D.L. 27 dicembre 2022, n. 169
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D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206
Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46. |
Art. 16, co. 5 | Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. |