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L. 28 aprile 2022, n. 46

"Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
Art. 9, co. 15 Il Governo è delegato ad adottare, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della legge[1] (entro il 27 novembre 2024), un decreto legislativo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.
 
[1]      Il termine, originariamente fissato in 6 mesi dalla data di entrata in vigore (ossia al 27 novembre 2022), è stato dapprima differito differito a 18 mesi dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, di conversione del D.L. 27 dicembre 2022, n. 169, e poi a 30 mesi dalla legge 28 novembre 2023, n. 201.
Art. 9, co. 17 Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 16, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge[1] (entro il 27 novembre 2023), uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo.
 
[1]        Il termine, originariamente fissato in 6 mesi dalla data di entrata in vigore (ossia al 27 novembre 2022), è stato così differito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, di conversione del D.L. 27 dicembre 2022, n. 169
D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206

Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.
 

D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192

Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022.
 

Art. 16, co. 5 Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.