L. 28 aprile 2022, n. 46
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 9, co. 15 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 novembre 2022), un decreto legislativo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni. | |
Art. 9, co. 17 | Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. | |
Art. 16, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 novembre 2022), uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo. | |
Art. 16, co. 5 | Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. |