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L. 17 giugno 2022, n. 71

"Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
Art. 1, co. 1, e art. 2 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi per la revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura.
 
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
Art. 1, co. 1, e art. 3 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità.
 
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
Art. 1, co. 1, e art. 4 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’accesso in magistratura.
 
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
Art. 1, co. 1, e art. 5 . Il Governo è delegato ad adottare, il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
 
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
Art. 1, co. 3 Il Governo, entro 2 anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui al comma 1 (entro il 31 dicembre 2025), può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.