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L. 17 giugno 2022, n. 71

"Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
Art. 1, co. 1, e art. 2 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi per la revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura.
 
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44

Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura[1]

 
[1] Il D.Lgs. 44/2024 ha attuato anche le deleghe di cui all’art. 1, co. 1 e art. 3 e all’art. 1, co. 1 e art. 4

 

Art. 1, co. 1, e art. 3 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità.
 
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
Art. 1, co. 1, e art. 4 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’accesso in magistratura.
 
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
Art. 1, co. 1, e art. 5 . Il Governo è delegato ad adottare, il 31 dicembre 2023[1], uno o più decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
 
[1] Il termine, originariamente fissato in un anno dalla data di entrata in vigore (ossia al 21 giugno 2023), è stato così differito dalla legge 21aprile 2023, n. 41, di conversione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45

Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.
 

Art. 1, co. 3 Il Governo, entro 2 anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui al comma 1 (entro il 31 dicembre 2025), può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
Art. 40, co. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 (entro il 31 dicembre 2025), uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento giudiziario militare.
 
D.Lgs. 29 gennaio 2024, n. 8

Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71.
 

Art. 40, co. 4. Il Governo, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 (entro il 31 dicembre 2027), può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.