L. 17 giugno 2022, n. 71
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 1, co. 1, e art. 2 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 giugno 2023), uno o più decreti legislativi per la revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura. | |
Art. 1, co. 1, e art. 3 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 giugno 2023), uno o più decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità. | |
Art. 1, co. 1, e art. 4 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 giugno 2023), uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’accesso in magistratura. | |
Art. 1, co. 1, e art. 5 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 giugno 2023), uno o più decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. | |
Art. 1, co. 3 | Il Governo, entro 2 anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui al comma 1 (entro il 21 giugno 2025), può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati. |