L. 09 agosto 2023, n. 111
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 agosto 2025) uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. |
D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Disposizioni in materia di contenzioso tributario. Disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). |
Art. 1, co. 6. | Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4. |
D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. |
Art. 21, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025 uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 agosto 2024), è stato così differito dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 122.
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D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173
Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Testo unico dei tributi erariali minori. Testo unico della giustizia tributaria. |
Art. 21, co. 2. | Il Governo è delegato ad attuare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui all’articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice. |