
L. 09 agosto 2023, n. 111
| Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 agosto 2026) uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 agosto 2025), è stato così differito dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2025, n. 120.
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D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Disposizioni in materia di contenzioso tributario. Disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). Revisione delle disposizioni in materia di accise. |
| Art. 1, co. 6. | Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro 24 mesi dalla di cui al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, è stato così differito dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2025, n. 120.
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D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. |
| Art. 21, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025 uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 agosto 2024), è stato così differito dall’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 122.
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D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173
Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Testo unico dei tributi erariali minori. Testo unico della giustizia tributaria. Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. |
| Art. 21, co. 2. | Il Governo è delegato ad attuare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui all’articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice. |