
L. 27 ottobre 2023, n. 160
| Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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| Art. 3, co. 1 | Art. 3, co. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026 uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 30 novembre 2025), è stato così differito dall’art. 50, comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 3 (razionalizzazione dell’offerta di incentivi).
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D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184
Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. |
| Art. 3, co. 4. | Il Governo può adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. |