
L. 28 novembre 2023, n. 201
| Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
|---|---|---|
| Art. 2, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 gennaio 2026) uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare. |
D.Lgs. 2 aprile 2026, n. 58
Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201 Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. |
| Art. 2, co. 3 | Il Governo può adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive. |