
L. 05 marzo 2024, n. 21
| Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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| Art. 19, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2026) uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali[1].
[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2025), è stato così differito dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 11 marzo 2025, n. 28.
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| Art. 19, co. 4. | Il Governo può emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, decreti correttivi e integrativi degli stessi. |
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| Art. 19-bis, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all’articolo 19, comma 1, della L. 21/2024: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2026) uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[1].
[1] La delega è stata introdotta dall’art. 1, co. 1, lett. b) della L. 11 marzo 2025, n. 28.
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| Art. 19-bis, co. 3 | Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può adottare uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi [1]. [1] La delega è stata introdotta dall’art. 1, co. 1, lett. b) della L. 11 marzo 2025, n. 28. |