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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 10.
Attribuzioni dei questori

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

Versioni disponibili



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