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Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 154.
Interpellanze - Presentazione

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell' articolo 146 , ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Versioni disponibili



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