Legge 4 aprile 2007, n. 41
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte "in assenza di pubblico" . Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identita', e negando l'ingresso in caso di difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
"1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca piu' grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
"1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalita' di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente emanato.
2. Le societa' sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla societa'.".
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: "se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.".
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente:
1. All'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter".
01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro". 1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.".
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.".
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, e' inserito il seguente:
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.".
1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. Le societa' sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalita', nonche' per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre societa' sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui e' stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3-bis. Le societa' organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime societa' hanno cura altresi' di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura, redditivita' della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle universita' e nei luoghi ove si svolge attivita' sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le societa' sportive, manifestazioni e attivita' finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 2.
2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarieta' sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalita' di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le societa' organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle 10.000 unita" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unita".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto e' composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, tra i quali e' scelto il Presidente, nonche' da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.