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Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 192

"Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli
aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.228



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili dei Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;

Visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visti gli articoli 687, 744, 801 ed 802 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17aprile 1956, n 561;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

Visto il regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE;

Visto l'Atto di indirizzo 17 luglio 2006, n. 902456, del Ministro dei trasporti, concernente l'implementazione dei programmi di verifica delle condizioni di sicurezza degli operatori aerei nazionali nonche' di quelli esteri con ispezioni a terra, in applicazione della direttiva 2004/36/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica agli aeromobili immatricolati in Paesi terzi che:
a) sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non comunitari:
b) atterrano in un aeroporto situato in territorio italiano;
c) hanno un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale.

2. Possono essere soggetti alle ispezioni a terra di cui all'articolo 3 anche gli aeromobili immatricolati in Paesi membri dell'Unione europea.

3. lI presente decreto legislativo non si applica agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 744 del codice della navigazione.
.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fermo: il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l'adozione delle misure a tale fine necessarie;
b) norme internazionali di sicurezza: le norme di sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei suoi allegati, in vigore alla data dell'ispezione;
c) ispezione a terra: l'esame di un aeromobile, effettuato conformemente ai contenuti ed alle procedure di cui all'allegato II della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni;
d) aeromobile di Paesi terzi: un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non e' soggetta al controllo delle autorita' competenti di uno stato membro.

Art. 3.
Ispezioni a terra degli aeromobili

1. Ai fini del presente decreto legislativo, l'ispezione a terra e' la verifica delle condizioni di rispondenza di un aeromobile alle norme internazionali della sicurezza aeronautica, quali quelle previste dalla Convenzione di Chicago e dai suoi allegati, nel corso del transito dell'aeromobile presso un aeroporto, mediante controlli documentali, delle condizioni tecniche generali, dei danneggiamenti e delle anomalie esterne dell'aeromobile e della presenza ed efficienza dei principali equipaggiamenti per la navigazione aerea e per la sicurezza dei passeggeri e del carico,

2. L'ispezione a terra di un aeromobile non ha lo scopo di determinare le condizioni di navigabilita' dell'aeromobile che sono attestate dal certificato di navigabilita' dello stesso, della cui validita' e' responsabile lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile.

Art. 4.
Programmazione ed effettuazione delle ispezioni a terra

1. L'ENAC sviluppa e mette in atto un programma di ispezioni a terra avente ad oggetto gli aeromobili di cui all'articolo 1. lI programma e' di durata annuale ed e' rinnovato di anno in anno sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, dagli Stati dell'Unione europea e dall'Agenzia europea della sicurezza aerea.

2. Le ispezioni a terra sono effettuate da personale dell'ENAC qualificato allo scopo.

3. Le ispezioni a terra vengono effettuate con particolare sollecitudine nel caso in cui:
a) le informazioni disponibili lasciano presumere carenze di manutenzione o evidenti danni o difetti;
b) sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo nazionale, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza;
c) una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformita' dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e l'ENAC non ha evidenze che le carenze siano state corrette;
d) le informazioni disponibili dimostrano che le autorita' competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare un corretto controllo della sicurezza;
e) le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5 lasciano presumere che l'operatore aereo possa avere problemi di sicurezza ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore ha rivelato carenze nelle condizioni di sicurezza.

4. Quando non sussistano particolari sospetti, l'ENAC effettua le ispezioni a terra secondo una procedura di campionatura, conformemente al diritto comunitario ed internazionale. La procedura e' messa in atto in modo non discriminatorio.

5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti ed alle procedure di cui all'allegato II della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni.

6. Nell'effettuare le ispezioni a terra, il personale dell'ENAC incaricato limita entro margini ragionevoli gli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.

Art. 5.
Azioni conseguenti alle ispezioni a terra

1. L'ENAC, a seguito del completamento dell'ispezione a terra, provvede nel piu' breve tempo possibile ad informare il comandante dell'aeromobile o un rappresentante dell'operatore aereo dei risultati della stessa, provvedendo, altresi',ad introdurre nella sua banca dati e in quella centralizzata, gestita dall'Agenzia europea della sicurezza aerea, i rapporti compilati dal personale incaricato dell'ispezione.

2. Se sono stati constatati difetti tecnici o non conformita' rilevanti rispetto alle norme internazionali di sicurezza, l'ENAC invia il rapporto dell'ispezione a terra all'operatore dell'aeromobile ed all'autorita' dell'aviazione civile estera responsabile della sorveglianza sull'aeromobile, con la richiesta di adottare le opportune azioni correttive.

3. Se i difetti tecnici o le non conformita' rispetto alle norme internazionali di sicurezza comportano un rischio evidente per la sicurezza del volo, l'ENAC vieta la partenza dell'aeromobile fino a quando non siano state effettuate le azioni necessarie all'eliminazione dei difetti o delle non conformita'. Il divieto alla partenza dell'aeromobile e le condizioni per consentirne il decollo sono immediatamente comunicate dall'ENAC alle autorita' dell'aviazione civile dell'operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile.

4. Quando i difetti tecnici e le non conformita' di cui al comma 3 possono essere eliminati, in tutto o in parte solo presso un aeroporto diverso da quello in cui l'aeromobile e' stato ispezionato, l'ENAC concorda con le autorita' dell'aviazione civile, responsabili dell'esercizio o di immatricolazione dell'aeromobile, le condizioni per l'effettuazione del volo di trasferimento, senza passeggeri a bordo, verso l'aeroporto presso il quale effettuare i necessari interventi correttivi. Quando le carenze riscontrate incidono sulla validita' del certificato di navigabilita' dell'aeromobile, il divieto alla partenza e' revocato solo dopo che l'operatore ha ottenuto il permesso dagli Stati che saranno sorvolati durante il volo in questione.

5. In caso di ispezioni a terra dalle quali risulta che le azioni correttive per difetti o non conformita' rilevanti alle norme internazionali di sicurezza, richieste in precedenza sullo stesso aeromobile, non sono state eseguite o che i difetti e le non conformita' rilevanti sono presenti su altri aeromobili dello stesso operatore aereo, ovvero che la carenza delle condizioni di sicurezza e' riconducibile a disfunzioni strutturali dell'operatore aereo, l'ENAC informa la Commissione europea con la proposta di inserimento dell'operatore nell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieti operativi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

6. Nei casi di urgenza, quando risulta compromessa la sicurezza del volo, l'ENAC adotta le misure eccezionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Art. 6.
Raccolta e scambio delle informazioni

1. L'ENAC sviluppa un sistema appropriato che garantisce la raccolta, la gestione ed il trattamento delle informazioni sulla sicurezza degli aeromobili di cui all'articolo 1 e che comprende:
a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da:
1) rapporti dei piloti;
2) rapporti delle organizzazioni di manutenzione;
3) rapporti sugli incidenti;
4) altri organismi, indipendenti dalle autorita' dell'aviazione civile degli Stati dell'Unione europea
5) reclami;
b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui:
1) fermo dell'aeromobile;
2) divieto operativo comunitario o in un singolo Stato dell'Unione europea, per l'aeromobile o l'operatore;
3) interventi correttivi necessari;
4) contatti con l'autorita' dell'aviazione civile competente sull'operatore
c) informazioni complementari sull'operatore quali, ad esempio:
1) interventi correttivi realizzati;
2) ricorrenza delle anomalie.

2. Le informazioni sono registrate in rapporti stilati su un formulario tipo conforme all'allegato I della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e quelle che indicano l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza ovvero mancanza di conformita' alle norme di sicurezza internazionali, sono trasmesse immediatamente dall'ENAC alla Commissione europea, alle autorita' dell'aviazione civile degli Stati membri dell'Unione europea e all'Agenzia europea della sicurezza aerea.

4. L'ENAC scambia con le autorita' degli Stati membri le informazioni in suo possesso che comprendono, a richiesta dell'autorita' competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco.

5. Al Ministero dei trasporti ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' garantito, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 7.
Tutela della riservatezza delle informazioni

1. L'accesso ai dati delle ispezioni a terra ed alle informazioni di sicurezza dell'articolo 5 e' disciplinato dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Qualora le informazioni sulle carenze tecniche degli aeromobili vengono fornite volontariamente durante le ispezioni a terra, l'ENAC assicura che nel rapporto dell'ispezione non ne sia identificata la fonte.

Art. 8.
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.