Attività non legislative

Documento VII n. 150

XIV Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 13ottobre 2004, con la quale la Corte costituzionale - riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalle ricorrenti regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003,n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), non espressamente esaminate - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'articolo 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 2) dell'articolo 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario

Titolo breve: Sentenza n. 308 del 13 ottobre 2004


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 21 ottobre 2004; annunciato nella seduta n. 682 del 27 ottobre 2004

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 27 ottobre 2004; annuncio nella seduta ant. n. 682 del 27 ottobre 2004
Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) il 27 ottobre 2004; annuncio nella seduta ant. n. 682 del 27 ottobre 2004




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