Attività non legislative

Documento VII n. 46

XIV Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 1° luglio 2002, con la quale la Corte stessa la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizione per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

Titolo breve: Sentenza n. 328 del 1° luglio 2002


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 9 luglio 2002; annunciato nella seduta n. 212 del 16 luglio 2002

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 16 luglio 2002; annuncio nella seduta ant. n. 212 del 16 luglio 2002
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 16 luglio 2002; annuncio nella seduta ant. n. 212 del 16 luglio 2002




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