Attività non legislative

Documento VII n. 89

XIV Legislatura

Sentenza n. 253 del 2 luglio 2003 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale

Titolo breve: Sentenza n. 253 del 2 luglio 2003


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 18 luglio 2003; annunciato nella seduta n. 448 del 23 luglio 2003

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 23 luglio 2003; annuncio nella seduta pom. n. 448 del 23 luglio 2003
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 23 luglio 2003; annuncio nella seduta pom. n. 448 del 23 luglio 2003
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 23 luglio 2003; annuncio nella seduta pom. n. 448 del 23 luglio 2003




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