Attività non legislative

Documento VII n. 108

XIV Legislatura

Sentenza n. 375 del 18 dicembre 2003 della Corte Costituzionale, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 14 della legge regionale delle Marche 14 luglio 1997, n. 41, recante "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo", come modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1994,n. 31, sulle strutture extra-alberghiere e alla legge regionale 14 luglio 1997,n. 41, sull'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo", nella parte in cui prevedono l'obbligo per l'agenzia di viaggi che intenda aprire una filiale nel territorio della regione Marche, di integrare il deposito cauzionale già versato in misura pari alla differenza, ove sussistente, con l'importo versato dalle agenzie autorizzate dalla medesima regione ad esercitare la relativa attività

Titolo breve: Sentenza n. 375 del 18 dicembre 2003


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 30 dicembre 2003; annunciato nella seduta n. 516 del 20 gennaio 2004

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 20 gennaio 2004; annuncio nella seduta pom. n. 516 del 20 gennaio 2004
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il 20 gennaio 2004; annuncio nella seduta pom. n. 516 del 20 gennaio 2004




Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina