Attività non legislative

Documento VII n. 216

XVII Legislatura

Sentenza n. 212 del 11 luglio 2017 dichiarativa l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali; dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione; dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, disponendo che i direttore generali delle agenzie sono nominati "tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici", È applicabile anche alle Province autonome; dell'articolo 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il d.P.R. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome; dell'articolo 16, comma 23, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali "fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative", dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome; dell'articolo 16, comma 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata

Titolo breve: Sentenza n. 212 del 11 luglio 2017


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 12 ottobre 2017; annunciato nella seduta n. 902 del 18 ottobre 2017

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 25 luglio 2017
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 18 ottobre 2017; annuncio nella seduta pom. n. 902 del 18 ottobre 2017




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