Il Relatore
Al comma 4, sostituire le cifre: «1.820.154» e «2.911.362» rispettivamente con le altre: «1.820.516» e «2.911.000».
TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 129, 377 E 1319 CONCERNENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI GUERRA
2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2º alla 6º, secondo quanto previsto dall’allegato alla presente legge. 3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell’anno di rispettiva concessione, l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342. 4. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge pari a 11.690.131 di euro per l’anno 2002 ed a 24.099.723 di euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per 5.164.569 di euro per l’anno 2002, per 19.692.502 di euro per l’anno 2003 e per 10.329.000 di euro per l’anno 2004 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, per 1.820.154 di euro per l’anno 2004 l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive, per 6.638.192 di euro per l’anno 2004 l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 2.401.015 di euro per l’anno 2004 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per 6.525.562 di euro per l’anno 2002 l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, per 2.911.362 di euro per l’anno 2004 l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, per 4.407.221 di euro per l’anno 2003 l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo 1, comma 2)
3ª categoria 1.422,06 1.624,68 4ª categoria 1.278,92 1.426,05 5ª categoria 1.125,45 1.223,09 6ª categoria 984,57 1.018,78
6º Resoconto stenografico
SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 luglio 2002
Presidenza del presidente PEDRIZZI
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(129)GUERZONI ed altri – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377) BONATESTA – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319) PEDRIZZI – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra
(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra»)
Armosino, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze 3
* Balboni (AN) 4
Brunale (DS-U) 4
Castellani (Mar-DL-U) 4
* Eufemi (UDC:CCD-DE), relatore 3, 5
* Girfatti (FI) 3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7