AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
589ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 20,50.


IN SEDE REFERENTE

(3717) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Riprende l’illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge e al disegno di legge di conversione, che sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore LEGNINI (DS-U) illustra l’emendamento 18.13, volto a sopprimere le disposizioni che consentono l’assunzione prioritaria degli idonei dell’ultimo concorso a posti di consigliere di Stato e incrementano la dotazione organica di una unità a decorrere dal 1° gennaio 2006. La norma, che di fatto si rivolge all’unico possibile destinatario, a suo giudizio contrasta con la Costituzione e in particolare con la sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 1993, secondo la quale il principio di una selezione concorsuale aperta sarebbe inficiato dall’attribuzione di un posizione di privilegio per i candidati risultati idonei in concorsi precedenti.

Il senatore BASSANINI (DS-U), illustrando l’emendamento 18.14, condivide i rilievi del senatore Legnini sulle norme che individuano in modo inequivocabile un nuovo consigliere di Stato. Le disposizioni dell’articolo 18 forniscono una interpretazione dell’articolo 1, comma 97, lettera e), della legge finanziaria per il 2005, che ha disposto il blocco di ulteriori concorsi fino a quando non siano assorbiti gli idonei dei concorsi precedenti. Ciò ha determinato un contenzioso fra i vari candidati: le norme in esame intervengono a dirimere la controversia, favorendo il candidato dell’ultimo concorso, ma finiscono per aggravare, a suo giudizio, i motivi di incostituzionalità della norma, già sottolineati dalla sua parte politica .
Pertanto, oltre alla soppressione dei commi 3 e 4 dell’articolo 18, si dovrebbe abrogare la norma contenuta nella legge finanziaria per il 2005.

Il senatore VILLONE (DS-U) aggiunge la propria firma all’emendamento 18.14.

Il senatore LEGNINI (DS-U) ritira l’emendamento 18.13, dichiarando di sottoscrivere l’emendamento 18.14. Aggiunge la propria firma anche all’emendamento 18.12 e lo ritira.
Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 20.7 e 20.6, che al fine di fronteggiare la grave crisi del settore elettronico e delle telecomunicazioni, in particolare in Abruzzo, estende ad alcune categorie di lavoratori l’applicazione delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell’entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243. Ricorda che una norma analoga fu proposta durante la discussione alla Camera dei deputati della legge finanziaria per il 2006, ma nonostante il largo consenso delle forze politiche essa non fu inserita nell’emendamento presentato infine dal Governo, sul quale fu posta la questione di fiducia.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) dà conto dell’emendamento 23.5.

Il senatore FIRRARELLO (FI) illustra l’emendamento 23.8, tendente a sospendere i termini per la realizzazione di iniziative produttive assistite da risorse pubbliche nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Il senatore VILLONE (DS-U) osserva che l’emendamento 23.8 inciderebbe indebitamente anche sui termini delle iniziative di competenza regionale.

Il sottosegretario VENTUCCI invita il proponente a riformulare l’emendamento 23.8, limitandone gli effetti alle sole iniziative assistite da risorse dello Stato, nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza dalle competenti autorità nazionali.

Il senatore FIRRARELLO (FI), accogliendo l’invito del rappresentante del Governo, riformula l’emendamento 23.8 (23.8 testo 2).

Il senatore BASSANINI (DS-U) aggiunge la propria firma all’emendamento 23.0.12 e lo illustra.

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l’emendamento 39.2, volto a prorogare il termine previsto dall’articolo 1, comma 457 della legge finanziaria per il 2006, che ha l’effetto di escludere alcune testate giornalistiche dalle agevolazioni finanziarie previste dalla legge.
Dà conto, quindi, dell’emendamento 39.0.89, tendente a prorogare il termine per la messa in sicurezza degli impianti sportivi in cui si svolgono le partite del campionato di calcio, tenendo conto che gli interventi richiesti comportano oneri eccessivamente gravosi per i comuni in cui si trovano gli stadi e per le società sportive.

Il sottosegretario VENTUCCI sottolinea l’urgenza di assicurare che le manifestazioni sportive si svolgano nella massima sicurezza degli sportivi e degli spettatori. Ritiene che le società sportive, capaci di sostenere costi assai elevati per retribuire i propri atleti, dovrebbero impegnarsi di più nella realizzazione degli interventi strutturali.

Il senatore VILLONE (DS-U) condivide le osservazioni del rappresentante del Governo: la proroga di sei mesi del termine per la messa in sicurezza degli impianti sportivi, se approvata, a suo avviso costituirebbe il precedente per un ulteriore rinvio e forse per la definitiva rinuncia agli interventi strutturali necessari.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 18 gennaio, convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 22.05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3717

ORDINI DEL GIORNO







0/3717/1/1
Chirilli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 3717 «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti»,

premesso che:

la legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 «Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» conosciuto come decreto fiscale;
il suddetto decreto all’articolo 10, comma 1, così prevedeva: «L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;
in sede di conversione al succitato articolo è stato aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana dei ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti»;
non è stata incomprensibilmente indicata l’Anffas Onlus «Associazione nazionale di famiglie di disabili intellettivi e/o relazionali», come nella previgente normativa, tra le Associazioni che possano essere rappresentate da propri medici in seno alle commissioni mediche di verifica;

considerato che:

privare le commissioni mediche di verifica dell’apporto professionale dei medici di categoria di ANFFAS, nei casi di ricorso sull’accertamento delle disabilità intellettive e/o relazionali, significherebbe privare le Commissioni di quell’esperienza e sensibilità idonee proprio a quella maggior «correttezza ed appropriatezza delle valutazioni effettuate dalle competenti commissioni» evidenziata dai vari interventi durante le sedute dei lavori della Commissione affari sociali della Camera;

impegna il Governo a riproporre la partecipazione di ANFFAS Onlus nelle nuove commissioni mediche di verifica presso l’INPS.






0/3717/2/1
Chirilli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3717, proroga termini considerati i concorsi espletati per i posti da ufficiale giudiziario, nonché la grave carenza di organico esistente in relazione al suddetto personale;

impegna il Governo:

a considerare prioritaria l’immissione in servizio degli idonei del concorso a 443 posti di ufficiale giudiziario.



EMENDAMENTI

Emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.






1.4
Stiffoni, Monti, Moro, Pedrazzini, Chincarini

Sopprimere l’articolo.






1.1
Maffioli



1.3
Manfredi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 12-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, relativo alle modalità di realizzazione di opere di ripristino della officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2007. I progetti relativi alle suddette opere non sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora non appartengano a una delle tipologie di cui all’allegato 1 della direttiva 85/337/CEE».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di opere pubbliche».






1.5
Manfredi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’utilizzo dei fondi previsti per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è consentito anche per gli interventi iniziali in data successiva all’evento olimpico».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di opere pubbliche».






1.0.10
Bassanini, Amato, Giaretta, Morando, Turci, Passigli, Pasquini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga del termine di decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche conferitarie)

1. All’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, come modificato dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: ’’a partire dal 1° gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a partire dal 1° luglio 2007’’».





1.0.1
Bassanini, Amato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Decorrenza della sterilizzazione del diritto di
veto delle fondazioni di origine bancaria)

1. All’articolo 25 del decreto legitivo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole ’’A partire dal 1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A partire dal 31 dicembre 2007’’».





1.0.3
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla liquidazione sulla base dei dati dichiarati, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d’ufficio, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d’ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
4. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dall’annualità d’imposta 2001 e successive.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

– gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
– gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis;; 12 dalle parole ’’; il ruolo’’ fino a ’’di sospensione’’ e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.






1.0.2
Bassanini, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga termini accertamento e liquidazione ICI)
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive.»





1.0.12
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga tempi per la trasmissione telematica
dei dati contabili alla Corte dei conti)

1. Al D.M. 24 giugno 2004 riguardante la ’’determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell’art. 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289’’, nell’allegato A, punto 5, le parole: ’’dal 2006’’ sono sostituite con le seguenti parole: ’’dal 2007’’».





1.0.8
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2, dell’articolo 7 vicies ter, della legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: ’’Dalla stessa data di cui al comma 1’’, sono sostituite con le seguenti: ’’A decorrere dal 1° gennaio 2007’’ e le parole: ’’31 ottobre 2005’’, con le seguenti: ’’31 ottobre 2006’’».





1.0.6
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, il primo periodo è sostituito con il seguente: ’’Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione del 10% del loro ammontare massimo spettante ai sensi del DM 119 del 2000, i seguenti emolumenti:’’».





1.0.5
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’’Tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.’’





1.0.4
Bassanini, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 1, comma 138, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, le parole: ’’Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140’’ sono sostituite con le seguenti parole: ’’Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 141’’».





1.0.11
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2006)

1. Al comma 155 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sostituire le parole: ’’31 marzo 2006’’ con le seguenti: ’’31 maggio 2006’’».

Art. 2.





2.1
Falcier, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo» sopprimere la seguente: «del».






2.0.1
Eufemi



2.0.2
Guasti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4-bis dopo le parole: ’’tutte le disposizioni’’, sono inserite le seguenti: ’’ancorchè previste da leggi speciali’’».

Art. 3.





3.1
Maffioli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 18, comma 3-ter del decreto legislativo 19 novembre 1977, n. 422, e successive modificazioni le parole: ’’un anno’’ sono sostituite con le seguenti: ’’due anni’’».






3.2
Tessitore, Mancino, Pagano

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine previsto dall’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui si dispone che il Governo individui gli enti e gli organismi pubblici ritenuti indispensabili, è – specialmente per quanto riguarda l’Unione Accademica Nazionale – ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006».






3.0.1
Tirelli, Stiffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, comma 1, dopo le parole: ’’discipline sportive associate’’, sono inserite le seguenti parole: ’’e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI’’».





3.0.2
Izzo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema)

1. A decorrere dall’anno 2006, all’Associazione culturale denominata ’’Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema’’ di Roma è assegnato un contributo di euro 900.000,00 per la realizzazione di interventi di promozione, diffusione e gestione di attività culturali relative al settore audiovisivo, con particolare riferimento a finalità di stimolo e sviluppo dell’interesse dei giovani verso i mestieri tradizionali del cinema e di promozione e gestione di studi e ricerche nel campo del doppiaggio.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 4.





4.1
Boscetto, Barelli, Firrarello, Carrara

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006», con le seguenti: «30 giugno 2007».






4.0.1
Zorzoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa)

1. All’articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le parole: ’’per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge’’, sono sostituite con le seguenti: ’’fino al 30 giugno 2009’’».





4.0.4
Battafarano, Nieddu, Pascarella, Nessa, Forcieri, Nocco, Manzella, Stanisci, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

«1. Per le esigenze relative delle Forze Armate per le quali sono necessarie prestazioni in appalto esterno di manovalanza e pulizia è autorizzata, per l’anno 2006, l’ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».





4.0.5
Battafarano, Nieddu, Pascarella, Nessa, Forcieri, Nocco, Manzella, Stanisci, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

«1. AI fine di consentire il tempestivo rinnovo delle convenzioni annuali stipulate dalle Mariscuole di Taranto e de La Maddalena con i docenti civili adibiti all’insegnamento delle materie non militari presso le medesime scuole, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2006.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 700.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».





4.0.6
Stanisci, Nieddu, Forcieri, Battafarano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell’Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2006 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ’’A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».






4.0.7
Brutti Paolo, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l’ENAC)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Ente nazionale aviazione civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell’ENAC, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l’ENAC.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse proprie dell’ENAC, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».





4.0.3
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: ’’30 settembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 settembre 2006’’;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: ’’30 settembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 settembre 2006’’ e le parole: ’’31 ottobre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 ottobre 2006’’».


Art. 5.





5.1
Maffioli, Ciccanti

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004», con le seguenti: «31 dicembre 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005».






5.3
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «31 dicembre».






5.0.1
Cicolani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di consentire la definizione del procedimento istruttorio in corso relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per concessioni ad uso turistico – ricreativo, il termine di cui all’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è ulteriormente differito al 30 giugno 2006. I canoni versati fino al 31 dicembre 2005 si intendono versati a titolo definitivo».





5.0.2
Ciccanti



5.0.3
Zavoli, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive)

1. Il termine di cui comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006».

Art. 6.





6.1
Battisti

Al comma 1, dopo le parole: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007» aggiungere le seguenti: «2007-2008».






6.2
Bassanini, Vitali

Al comma 1, sostituire le parole: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007» aggiungere le seguenti: « 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 e 2007-2008».






6.0.1
Salerno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori sordomuti)

1. Dopo l’articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308, è inserito il seguente: ’’Art. 6-bis. – 1. Il numero dei posti di lavoro riservato ai sordomuti è fissato nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati’’.
2. Al comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: ’’cinque anni’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’dieci anni’’.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio».





6.0.2
Salerno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS))

1. La lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.
2. È consentito l’uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.
3. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), detta le disposizioni per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1. Il regolamento deve in ogni caso:

a) prevedere disposizioni volte a consentire l’uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;
b) fissare le modalità atte a consentire l’uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonchè con le amministrazioni regionali e degli enti locali;
c) prevedere l’insegnamento della LIS nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l’adempimento dell’obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, ai sensi dell’articolo 313 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
d) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l’uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all’articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42».






6.0.3
Giaretta, Bedin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Incarichi di presidenza)

1. All’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 dopo le parole «già conferiti» sono inserite le seguenti: «entro l’anno scolastico 2005-2006, in base alle attuali graduatorie a incarichi di presidenza negli istituti superiori riformulate in ambito regionale».





6.0.4
Soliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004, n.143, dopo le parole: ’’con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione’’ sono aggiunte le seguenti« del 15 giugno 1999, n. 153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n. 57 del 20 luglio 1999, del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4º serie speciale – n. 25 del 28 marzo 2000 e del».





6.0.5
Guasti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Termine in materia di realizzazione di immobili per l’edilizia universitaria)

1. All’articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: ’’fino al 31 dicembre 2005’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’fino al 31 dicembre 2008’’».

Art. 7.





7.0.3
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "presente decreto", sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ai due periodi successivi".





7.0.2
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L’articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’Art. 23. - (Pubblico registro per la cinematografia). – 1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell’articolo 6, ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, tenuto dalla SIAE ai sensi dell’articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ridenominato ‘pubblico registro per la cinematografia’. Tale registro è destinato a dare pubblicità legale ai lungometraggi e cortometraggi, a contenuto narrativo o documentaristico, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, agli effetti delle disposizioni ivi contenute. L’iscrizione delle opere nel registro, la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti di autore, dei diritti connessi del produttore cinematografico, nonché dei diritti di proprietà sull’internegativo delle pellicole cinematografiche o dei supporti equivalenti, è obbligatoria per le pellicole di produzione o coproduzione italiana, per le quali sia presentata la denuncia di inizio lavorazione alla Direzione generale competente.
2. Con decreto ministeriale avente natura non regolamentare da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti:

a) le modalità di iscrizione delle opere di produzione o coproduzione italiana;
b) le tipologie di atti soggetti a trascrizione;
c) i requisiti formali richiesti per la trascrizione degli atti;
d) le modalità di presentazione e i termini per la trascrizione degli atti;
e) le modalità di trascrizione e di conservazione degli atti;
f) le modalità di tenuta del protocollo generale delle richieste di iscrizione e di trascrizione degli atti;
g) le modalità di visura e di rilascio della certificazione;
h) la misura dei diritti e delle spese istruttorie spettanti alla SIAE per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio di certificazioni e copie relative al pubblico registro per la cinematografia, nonché per consentire le visure;
i) le ulteriori modalità occorrenti a realizzare e rendere operativa la pubblicità;
j) in via transitoria, la trascrizione degli atti relativi a film già iscritti nel pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla SIAE e l’iscrizione di film per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto previsto nel presente comma, siano state inviate alla SIAE dal Ministero le denunce di inizio lavorazione.

3. L’articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 1998, n. 163, sono abrogati. Con apposita comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è resa nota la data di apertura del registro di cui al comma 1. A decorrere da tale data, sono parimenti abrogati il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, ed il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, e successive modificazioni.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli atti notificati al Pubblico registro cinematografico per la trascrizione, qualora non rivestano la forma di atto pubblico, devono recare la sottoscrizione autenticata’’».


Art. 8





8.0.1
Magnalbò, Ulivi, Mugnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Direttori di struttura complessa delle aziende sanitarie)

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei direttori di struttura complessa delle aziende sanitarie ospedaliere è elevato al compimento del settantesimo anno di età, previa domanda dell’interessato.
2. Il personale medico universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con incarico di direttore di struttura complessa, svolge le ordinarie attività assistenziali fino al compimento del settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di proroga di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. In caso sia mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno di età in base a disposizioni di stato giuridico della docenza universitaria, al personale è conferito, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, un incarico che implica lo svolgimento delle attività assistenziali connesse all’attività didattica, ma non comporta l’attribuzione di responsabilità, e della connessa indennità, di direzione di struttura complessa, semplice o di programma».





8.0.2
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai dirigenti avvocati del Servizio sanitario nazionale si estendono le disposizioni previste dall’articolo 37 del CNL 23 dicembre 1999, valevole per le analoghe professionalità del comparto Regioni autonomie locali, e dell’articolo 6 del CCN integrativo dell’8 gennaio 2003, relativo al personale dell’area professionisti del compario enti pubblici non economici».





8.0.3
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il requisito del limite di età previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applica anche per la nomina dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».





8.0.4
Manzione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 7.000 euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all’accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d’imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa previdenziale ENPAM e Quota fissa B. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata ’’Fondo speciale’’, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni ... Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».






8.0.5
Modica, Soliani, Acciarini, Tessitore, FRANCO VITTORIA, Monticone, D’Andrea, Zavoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Proroga della durata delle idoneità di professore ordinario e associato)

1. Nelle more dell’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230, la durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l’anno 2006».





8.0.6
Modica, Soliani, Acciarini, Tessitore, FRANCO VITTORIA, Zavoli, Monticone, D’Andrea

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Abrogazione del divieto di partecipazione a concorsi universitari)

1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, il comma 10 è abrogato».

Art. 9.





9.1
Favaro



9.2
Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Soliani, Monticone, D’Andrea

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006».


Art. 10.





10.3
Delogu

Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2006».






10.5
Delogu

Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2006».






10.6
Delogu

Al comma 1, lettera b), le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2006».






10.7
Delogu

Al comma 1, lettera b), le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2006».






10.2
Magnalbò

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 ed all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».






10.8
Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 ed all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».






10.4
Delogu

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, non si applicano agli esercenti la professione di avvocato».






10.1
Malan

Dopo il comma1, inserire il seguente:

«1-bis. L’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 196».


Art. 11.





11.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.






11.2
PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 37, comma 32, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole ’’entro il 31 ottobre 2005’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’entro il 30 aprile 2006’’».






11.0.1
Magnalbò, Mugnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.
(Modifica all’articolo 20 della legge 8 agosto 1997, n. 513)

1. All’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le Regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dall’aticolo 55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi’’».






11.0.2
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Differimento termini in materia di efficienza energetica degli edifici)

1. La disposizione di cui al punto 4 dell’allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di impianti esistenti alla data dell’8 ottobre 2005, è abrogata a decorrere dal 1º ottobre 2006.
2. Le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell’allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si applicano anche agli edifici di categoria E8, fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

Art. 12.





12.0.2
THALER AUSSERHOFER, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Omessa o tardiva esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi)

1. L’articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

’’Art. 2630. - Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo’’».


Art. 13.





13.3
Stiffoni, Monti, Moro, Pedrazzini, Chincarini

Sopprimere l’articolo






13.2
Falcier, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Al comma 2, sostituire le parole: «19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,» con le seguenti: «17-ter del decreto-legge 4 giugno 2003. n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, e successive modificazioni,».






13.1
Fabbri



13.4
Menardi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi nei programmi di cui al commi 1 e 2, per i quali i prefetti non abbiano potuto procedere all’assegnazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato aventi i requisiti, sono destinati agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Vigili del fuoco con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 215 del 10 maggio 2002.
2-ter. I programmi di cui al comma 1 e 2 potranno essere rilocalizzati anche in altra regione con le modalità previste dal comma 150, articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il finanziamento degli stessi potrà avvenire entro i limiti delle disponibilità, in ordine cronologico rispetto alla data di ratifica dell’accordo di programma. Ai fini della localizzazione il parere del prefetto territorialmente competente viene sostituito dall’assenso espresso dalla Regione in sede di accordo di programma.
2-quater. Agli interventi di edilizia sovvenzionata compresi nei programmi di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri all’incremento del finanziamento statale.
2-quinquies. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 sono destinati alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a cooperative costituite tra gli appartenenti alle Forze dell’ordine o alle Forze armate secondo il prezzo indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi rimangano nella disponibilità del concessionario, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».






13.6
Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.All’articolo 1, dopo il comma 10-bis della legge n. 560 del 24 dicembre 1993, è inserito il seguente:

’’10-ter. I costi relativi agli interventi di cui al comma 10-bis, realizzati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono recuperati, a favore dell’ente gestore che li ha sostenuti, all’atto del trasferimento della proprietà’’».






13.5
Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se opera di autore non più vivente, e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, possano essere venduti se inseriti in edifici nei quali una percentuale, non inferiore al 25 per cento, sia già stata ceduta a privati cittadini».






13.0.3
Collino, Bobbio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1’’;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

’’3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l’autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. In tal caso la cooperativa deve assumere contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale’’.

2. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dell’articolo 97, le parole: ’’gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell’esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato’’ sono soppresse;
b) la lettera c) dell’articolo 97 è sostituita dalla seguente:

’’c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»;

c) all’articolo 116, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.»;

d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

3. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo le parole: ’’dei figli minorenni’’ inserire le seguenti: ’’uguale diritto è riservato agli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti ovvero, in loro mancanza,’’.
4. I benefici derivanti dal presente articolo si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente».






13.0.5
Nieddu, Battafarano, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Alloggi demaniali in uso al personale militare)

1. Entro trenta giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della difesa, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 9, della legge n. 537 del dicembre 1993, con proprio unico decreto ministeriale provvede ad adeguare la soglia di reddito per gli anni 2004 e 2005, a disporre contestualmente una moratoria non inferiore a sei mesi, a sospendere i procedimenti di recupero forzoso intrapresi o da intraprendere nei confronti degli assegnatari di alloggi di servizio, a fronteggiare le specifiche e particolari emergenze non altrimenti assolvibili mediante l’utilizzo di alloggi non assegnati, e a predisporre le necessarie spese di prima sistemazione dell’immobile a carico dell’assegnatario a titolo di anticipazione degli oneri di concessione.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma l, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento’’».






13.0.1
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Sono sospesi su tutto il territorio nazionale le azioni ed i procedimenti di recupero forzoso, compresi quelli attualmente in corso, degli alloggi appartenenti della Ministero della difesa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».





13.0.6
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative edilizie costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia)

1. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà proposte, ai sensi dell’articolo18 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, quali assegnatari di alloggi realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell’articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed assegnati in uso e godimento, non ancora definite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale.
2. Il socio assegnatario o l’erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al comma 1, possono richiedere direttamente all’ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell’articolo 141 del Testo Unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite, le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all’ente mutuante prima dell’entrata in vigore della presente legge.
3. L’ente mutuante provvederà entro 60 giorni alla stipula del mutuo individuale sulla base dei millesimi di proprietà redatti per ogni cooperativa dalla Commissione di collaudo ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio nei confronti dei quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione da socio, sempre che al momento della entrata in vigore della presente legge tale provvedimento non sia divenuto definitivo ed irretrattabile ed il relativo giudizio non ancora definito né estinto, quindi, sia pendente.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 7 e 8, della legge 30 aprile 1999, n. 136, si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui alla legge 16 ottobre 1975 n. 492.
6. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ’’A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».






13.0.4
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ’’tra le imprese di costruzione’’ sono inserite le seguenti: ’’o le cooperative edilizie di abitazione’’».





13.0.2
Bianconi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Modifica dell’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

1. L’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è sostituito dal seguente:
’’Art. 20

1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il MInistero del tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell’articolo 55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi».

Art. 15.





15.0.4
Zavoli, Vitali, Chiusoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo)

1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative di cui all’articolo 32 comma 21 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono sospesi fino al 30 giugno 2006. Entro la predetta data i Comuni in collaborazione con le Regioni, compiono una ricognizione delle superfici effettivamente utilizzate per finalità turistico-ricreative accertando l’evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni demaniali a partire dall’anno 2004. Ove accertata, l’evasione viene sanzionata per la porzione di superficie per la quale non è stato corrisposto il canone, con un versamento corrispondente al canone dovuto secondo l’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 nella categoria superiore a quella di appartenenza. Le somme rivenienti dalle sanzioni relative all’accertamento sono destinate per il 50% alla Regione e per il restante 50% al Comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l’attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative.
2. Con decreto interministeriale dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione a disposizione dell’amministrazione dello stato, quali le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, utili ai fini di agevolare l’accertamento dell’evasione.
3. Determinate le superfici effettivamente utilizzate soggette a corresponsione di canone demaniale con finalità turistico-ricreative, entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, determina i nuovi canoni demaniali. Essi sono calcolati adeguando la tabella A allegata al presente articolo, tramite la diminuzione o l’aumento proporzionale di ogni singola voce e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall’articolo 2 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. A decorrere dal 2006 il gettito relativo ai canoni demaniali con finalità turistico-ricreative è suddiviso al 50 per cento tra lo Stato e le Regioni. Le predette risorse sono utilizzate dai soggetti destinatari esclusivamente per l’attuazione di progetti volti alla riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative».
Tabella A
ALTA VALENZA NORMALE
TURISTICA VALENZA
TURISTICA

Concessioni inferiori a 250 mq. Euro 1.000,00 Euro 1.000,00

Fino a mq. 1000 Euro mq. 2,00 Euro mq. 1,40

Da 1001 a 3000 mq Euro mq. 1,80 Euro mq. 1,30

Da 3001 a 5000 mq Euro mq. 1,70 Euro mq. 1,20

Da 5001 a 50.000 mq Euro mq. 1,60 Euro mq. 1,10

Oltre 50.000 mq Euro mq. 1,50 Euro mq. 1,00






15.0.1
Fabbri



15.0.3
Menardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Nel caso di attività manutentive o di rinnovo di massicciate ferroviarie con presenza di materiali provenienti da pietre verdi, le disposizioni disciplinanti le attività di bonifica o rimozione dell’amianto e dei beni contenenti amianto e relative lavorazioni, trovano applicazione soltanto quando tali materiali siano classificabili come pericolosi ai sensi del DM sanità 14 maggio 1996 e relativo allegato 4 e sue eventuali modificazioni».





15.0.2
Cicolani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le lavorazioni relative agli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario, quelle relative agli impianti per la trazione elettrica ferroviaria e quelle relative all’armamento ferroviario – qualora siano ricompresse in interventi da realizzare mediante le procedure di affidamento di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 – nonché le lavorazioni di manutenzione delle gallerie e della sede ferroviaria in presenza di esercizio ferroviario, non possono essere eseguite da imprese prive delle relative adeguate qualificazioni a norma del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, salva la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere il possesso di ulteriori specifici requisiti tecnici e/o finanziari.

Art. 16.





16.1
Favaro

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno, al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto».






16.0.1
THALER AUSSERHOFER, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Esenzione per cori, bande e filodrammatiche)

1. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ’’compensi erogati’’ inserire le seguenti: ’’ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati’’;
b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: ’’e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici’’.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell’1,5 per cento».


Art. 17.





17.1
Fabbri



17.10
Vitali

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006».






17.2
Falcier, relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sostituito dal seguente» con le seguenti: «sostituito dai seguenti».






17.8
Manzione

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f)-bis, è inserita la seguente:
f-ter) dal personale dei soggetti privati iscritti nell’apposito albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che svolgono attività di servizi nei confronti degli Enti proprietari delle strade, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strada su cui espletano il servizio».






17.6
Eufemi



17.9
Piccioni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione degli accessi stradali di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, stabilito dalla disposizione dell’ANAS S.p.A. n. 97 del 9 aprile 2004, è riaperto e differito al 31 dicembre 2006 e non si fa luogo alla riscossione delle somme contenute nei preavvisi bonari di accertamento adottati ai sensi dello stesso articolo 22».






17.3
Pedrazzini, Stiffoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell’articolo 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, Il seguente periodo: ’’Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all’aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo’’».






17.7
Menardi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente: ’’4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell’articolo 80 e dell’articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.’’.
1-ter. All’Appendice IX, prevista dall’articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alla sezione 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) aggiungere alla prima colonna il punto ’’1.1.5. Spessore e stato del disco freno’’ e alla secondo colonna il punto ’’1.1.4 Spessore e stato del disco freno’’».






17.0.3
Gubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All’articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all’aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino del requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo’’».





17.0.4
Gubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.
d) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 4 Kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.».






17.0.2
Magnalbò

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Accessi stradali)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione della sanatoria degli accessi stradali, di cui alla disposizione n. 97 del 9 aprile 2004 del Presidente dell’ANAS S.p.a., già prorogato al 31 gennaio 2005 dalla disposizione n. 155 del 24 giugno 2004 del Presidente dell’ANAS S.p.a., è ulteriormente differito al 31 dicembre 2007».





17.0.1
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Misure per prevenire incidenti stradali derivanti da uso di determinati prodotti farmaceutici creanti effetti negativi nella guida degli utenti della strada)

1. Nella parte esterna delle confezioni o dei contenitori nonché all’interno del foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada, deve essere riprodotto un simbolo convenzionale di allarme che indichi l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
2. Il simbolo, citato al comma 1, oltre ad essere facilmente individuabile, dovrà contenere l’immagine di un’auto stilizzata all’interno di un triangolo rosso, con la dicitura ’’Attenti alla guida’’ come segnale di pericolo.
3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2006.
4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.
5. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l’indicazione del simbolo di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.
6. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della Salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento.
7. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, il Ministro della salute sospende l’autorizzazione all’immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.
8. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministero della Sanità sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1 del presente articolo».





17.0.5
Zavoli, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Obbligo di patente nautica per la navigazione su moto d’acqua)

1. L’obbligo della patente nautica per la navigazione su moto d’acqua, di cui all’articolo 39 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2003 n. 171, recante il codice della nautica da diporto, limitatamente al noleggio per fini turistico-ricreativi, è differito al 30 settembre 2006.
2. Per consentire la temporanea navigazione per fini turistico-ricreativi a soggetti non provvisti della patente nautica, entro la data di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto contenente le regole cui i noleggiatori debbono attenersi nell’esercizio della loro attività, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) obbligo del noleggiatore di possedere la patente nautica;
b) maggiore età del conducente;
c) obbligo di navigazione delle moto d’acqua in uno specchio d’acqua riservato, posto a non meno di 1000 metri dalla riva e di dimensione non inferiore a un chilometro quadrato;
d) obbligo di atterraggio e partenza delle moto d’acqua solo attraverso appositi corridoi e a una velocità non superiore ai tre nodi;
e) determinazione del massimo di durata oraria del noleggio;
f) obbligo di presenza del noleggiatore con un mezzo di soccorso per tutta la durata del noleggio;
g) obbligo di introdurre un dispositivo di telecomando per lo spegnimento automatico delle moto, funzionante sia da terra che in mare, utilizzabile dal noleggiatore sia nel caso di condotta pericolosa del conducente sia nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dello stesso;
h) obbligo di noleggio delle moto d’acqua ad un massimo di due persone, anche nel caso di moto omologate per tre persone;
i) determinazione di sanzioni a carico del conducente e del noleggiatore in caso di violazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale».


Art. 18.





18.5
Magnalbò, Mugnai, Collino, Bobbio

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade il 15 dicembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall’articolo 18, comma primo, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma primo, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006».






18.9
Maffioli

Al comma 1, dopo le parole: «il cui mandato» inserire le seguenti: «è scaduto o».






18.7
Maffioli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i procedimenti di nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle domande volte ad ottenere il trasferimento presso altro ufficio e delle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71 del Regio decreto suddetto, concorrono per conseguire rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 71 e 42-ter. Coloro che sono confermati ai sensi dell’articolo 42-quinquies del regio decreto suddetto conservano l’incarico a tempo indeterminato fino al settantacinquesimo anno di età e: percepiscono la seconda indennità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273 se la permanenza in servizio determinata dal compimento di attività dell’ufficio superi nello stesso giorno lavorativo la durata dì tre ore, anche non consecutive.
Alla lettera a) dell’articolo 72 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla lettera a) dell’articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole da: ’’da personale’’ alla fine del periodo sono soppresse».






18.8
Maffioli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: ’’Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e al termine è confermato per uguali periodi fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età».






18.3
Bobbio

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ’’sette anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nove anni’’».






18.12
Calvi



18.13
Legnini, Vitali

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.






18.10
Cavallaro

Sopprimere i commi 3 e 4.






18.14
Bassanini, Villone, Legnini

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
"3. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogata la lettera e)".






18.6
Valditara

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per fronteggiare indifferibili esigenze, il ruolo del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità di Consiglieri di Stato; i predetti posti sono conferiti, a domanda, in deroga ad ogni altra disposizione e senza imputazione ad alcuna delle aliquote di cui all’articolo 19, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ai candidati risultati idonei nei concorsi a posti di Consigliere di Stato espletati entro il 31 dicembre 2004 che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La lettera e) dell’articolo 1, comma novantasette della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogata. All’onere recato dalla applicazione del presente comma pari a 500.000 Euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».






18.2
Falcier, relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205» con le seguenti: «articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186».






18.11
Scarabosio, Boscetto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l’obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell’incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, al sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall’articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l’obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l’adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell’andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e secondo periodo del presente comma è legislativo n. 545 del 1992».






18.4
Bobbio

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Fino alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, lettere h), numero 17, e i), numero 6, della legge 25 luglio 2005. n. 150, nei confronti dei magistrati che, avendo già compiuto il sessantottesimo anno di età e non ancora il settantaduesimo, si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 16 comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, agli effetti delle predette disposizioni della citata legge n. 150 del 2005 in luogo della data di ordinario collocamento a riposo si fa riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio».






18.1
Firrarello

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le funzioni di Referente presso le Sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, sono svolte da impiegati inquadrati in posizione non inferiore all’area B – posizione economica B3».






18.0.1
Eufemi

All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

’’a) il secondo periodo del comma due è sostituito dal seguente: ’’sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi Professionali gli avvocati, i dottori commercialisti ragionieri e i periti commerciali, i revisori contabili iscritti nei Registri del Ministero di grazia e giustizia nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica’’».


Art. 19.





19.0.1
Eufemi



19.0.3
Danieli Franco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 187 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350 è sostituito dal seguente:

’’187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione’’».






19.0.2
Danieli Franco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 19-bis.
(Differimento decorrenza contributi ai quotidiani italiani all’estero)

1. La decorrenza prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differita al 1º gennaio 2006 per i contributi previsti dal secondo periodo, del comma 2-ter, dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 20.





20.2
Falcier, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «n. 291,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,» e sostituire le parole: «sono aggiunte» con le seguenti: «sono inserite».



20.1
Malan

Al comma 1, dopo le parole: «n. 291,» inserire le seguenti: «le parole 43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: ’’63 milioni di euro’’ e».






20.7
Legnini, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:

a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni;
b) siano stati impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi;
c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore;
d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2012.

2-ter. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell’Unione europea.
2-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».






20.6
Legnini, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è finanziato un piano diretto a prevedere il beneficio del mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, nei confronti di coloro che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità ovvero siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni. Nel predetto piano da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive saranno definite le modalità selettive ed applicative.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ’’A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».






20.3
Magnalbò

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.






20.4
Scarabosio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il comma 3 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell’alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.






20.5
Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».






20.0.7
Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall’articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo:

’’Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell’ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2005, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007.’’».






20.0.1
Eufemi, Zanoletti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Proroga dei termini contenuti
nel decreto legislativo 6 novembre 2001 n. 423)

1. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della vigente tabella delle attività lavorative al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, le parole ’’per l’anno 2006’’ di cui alla lettera d), comma 1, articolo 3 del decreto legisaltivo 6 novembre 2001, n. 423 sono sosttiuite con le seguenti: ’’per l’anno 2007’’.
2. Per le medesime imprese, il termine del 10 gennaio 2007, contenuto nell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è prorogato al 1º gennaio 2009»





20.0.3
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche all’articolo 8-bis del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni della legge 2 dicembre 2005, n. 248)

1. All’articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole ’’anno 2006’’ sono sostituite con le parole ’’anno 2005’’;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ’’2. Ai fini di cui al comma precedente, il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 18 milioni di euro per il 2005; al relativo onere si provvede mediante riduzione per pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.’’».






20.0.5
Ruvolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. All’articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, nº 226, le parole ’’i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro’’ sono sostituite con le seguenti ’’i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142’’».





20.0.4
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Proroga dei termini per l’esecuzione del
provvedimento di rilascio per finita locazione)

1. Il termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, è differito al 31 dicembre 2006’’.».


Art. 22





22.2
Salerno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si applica anche agli avanzi di gestione accantonati dai Consorzi obbligatori di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151».






22.1
Stiffoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007.’’»






22.0.1
Eufemi, Zanoletti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente la compensazione dell’onere delle sistemazioni fluviali, con valore del materiale estratto, sono prorogate di un anno».





22.0.2
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.





22.0.3
Pirovano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.
(Conferimento in discarica dei rifiuti)

1. Al comma 9 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 dopo le parole: ’’di tipo A’’ sono inserite le seguenti: ’’, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti’’».





22.0.5
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 9, dell’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifiche, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il secondo periodo è abrogato e la rubrica dell’articolo è sostituita con la seguente: “Rifiuti”».





22.0.4
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

’’9. Le attività di cui al presente articolo non sono in ogni caso soggette alle autorizzazioni previste dal presente decreto legislativo anche quando la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è organizzata in isole ecologiche o centri di raccolta materiali o altre forme analoghe e comunque tali autorizzazioni non devono essere rilasciate quando le attività soggette ad autorizzazione sono svolte dallo stesso ente titolare dei relativi poteri autorizzativi».


Art. 23.





23.10
Monti, Stiffoni, Franco Paolo



23.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Monti, Zancan

Sopprimere l’articolo.






23.3
Fabris

Sopprimere il comma 1.






23.19
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora» con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2007, e può essere prolungato fino al 31 dicembre 2009, qualora, un anno prima della gara,».






23.2
Eufemi

AI comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di gestione di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico locale, alle quali gli enti locali, entro i termini di cui al presente comma, abbiano trasferito la proprietà delle reti di distribuzione del gas, possono partecipare senza limitazioni alla gara di affidamento del servizio stesso».






23.9
Falcier, relatore

Al comma 4, dopo le parole: «n. 784,» e «n. 266,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».






23.14
Bongiorno

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 145, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, già prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo in due o tre tranche, per i progetti non ancora ultimati a causa dei ritardi del rilascio di concessione edilizia vengono prorogati di ulteriori 6 mesi, dalla data del rilascio della concessione edilizia stessa, se già ottenuta all’entrata in vigore del presente articolo. Le eventuali revoche per tali ritardi sono nulle.
4-ter. L’entrata a regime dei progetti di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per i bandi 4º e 80, per il settore dell’industria relative alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel caso di attività industriali che necessitano di autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni ministeriali ai fini dell’inizio delle attività, e non ancora ottenute, può essere prorogata fino ad un massimo di 2 anni.».






23.16
Boscetto, Malan, D’Ippolito

Al comma 5, dopo la parola: «termini» sopprimere le parole da: «non ancora» fino a: «decreto».






23.4
Manfredi



23.5
Maffioli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’interno dei piani di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, gli impianti di produzione idroelettrica sono assimilati alle infrastrutture lineari a rete relative a servizi pubblici essenziali».






23.6
Malan

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: ’’1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio 2007’’. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto all’articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le risorse individuate ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 non sono considerate, per l’anno 2006, ai fini della determinazione delle aliquote provvisorie di cui all’articolo 5, comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000».






23.7
Malan



23.12
Sambin

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 59 del 1997, limitatamente alla quota destinata all’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Fino alla medesima data, le risorse fmanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».






23.13
Sambin, Malan, Boscetto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all’articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro il 30 giugno 2006.»






23.8
Firrarello

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I termini per la realizzazione delle iniziative produttive, assistite da finanziamenti o contributi pubblici, da realizzarsi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono sospesi per tutta la durata della dichiarazione di stato di emergenza».





23.8 (testo 2)
Firrarello

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I termini per la realizzazione delle iniziative produttive, assistite da finanziamenti o contributi statali, da realizzarsi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità nazionale, sono sospesi per tutta la durata della dichiarazione di stato di emergenza».






23.15
Scarabosio

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l’instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell’articolo 116 della legge n. 388 del 2000».






23.0.4
Nessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, nonché i termini di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 13 aprile 2000, n. 125 e all’articolo 1-bis, comma 5 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.
2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni e 4-bis, comma 5, della legge 11 dicembre 2000, n. 365 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia nonché le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto interministeriale del 10 dicembre 2003, n. 383 si applicano anche ai finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, letera d) del decreto interministeriale 24 aprile 1990, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacità produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento».





23.0.1
Eufemi, Maffioli, Magnalbò

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 ed all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».





23.0.7
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Convenzione di Parigi per il disarmo chimico)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997 n. 93, e rinnovati ai sensi deIl’aricolo 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni».





23.0.6
Eufemi



23.0.11
Piccioni



23.0.12
Stanisci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Denunce dei pozzi)

1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: ’’31 dicembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 giugno 2006’’.





23.0.13
Vitali, Chiusoli, Maconi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Proroga dei termini di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono inserite le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2007’’;
b) al comma 2, le parole: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2007’’.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede, per l’anno 2006 e fino a concorrenza degli importi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l’anno 2006 nel Fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (U.P.B. 4.1.2.17, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».






23.0.3
Nessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Risparmio energetico)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4 al comma 1, le parole: ’’Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2010’’;
b) all’articolo 6 al comma 1, le parole: ’’Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2010’’;
c) all’articolo 11 al comma 1, le parole: ’’come modificata dal presente decreto dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato I’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’e dal decreto ministeriale 27 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005’’;
d) all’articolo 16 sono abrogati i commi 1, 2 e 4’’».






23.0.9
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Differimento termini in materia di efficienza energetica degli edifici)

1. La disposizione di cui al punto 4 dell’allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di impianti esistenti alla data dell’8 ottobre 2005, si applica a decorrere dal 1º ottobre 2006.
2. Le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell’allegato 1 al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si applicano anche agli edifici di categoria E8, fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo».





23.0.5
Piccioni, Malan, Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 143, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

’’d-bis) spese finanziate a valere sulle somme derivanti dalle compensazioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.’’;

b) al comma 147, sono aggiunte, in fine, le parole: ’’, nonché delle spese in conto capitale derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Torino’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2006, a 20 milioni di euro per il 2007 e a 30 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ’’Fondo speciale’’ del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».






23.0.10
D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di attività produttive)

1. A decorrere dall’anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell’azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 17.230.000,00 per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 24.





24.1
Petrini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».






24.0.2
Magnalbò, Bongiorno, Salerno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Confidi)

1. All’articolo 13, comma 23-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: ’’a decorrere dall’anno 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decorrere dall’anno 2007’’.
2. All’articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: ’’due anni decorrenti da tale data’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’fino al 31 dicembre 2007’’».





24.0.3
Magnalbò, Bongiorno, Salerno



24.0.4
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, donati, De Zulueta, Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Confidi agricoli)

1. All’articolo 13, comma 23-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: ’’a decorrere dall’anno 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decorrere dall’anno 2007’’».





24.0.1
Magnalbò, Bongiorno, Salerno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Confidi)

1. All’articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: ’’due anni decorrenti da tale data’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’fino al 31 dicembre 2007’’».

Art. 25.





25.1
Falcier, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento» con le seguenti: «Il termine di cinque anni stabilito dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, e successive modificazioni,».






25.2
Magnalbò, Bongiorno, Salerno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;’’

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola –, senza attribuzione di rendita. Per l’accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all’urbano con attribuzione di rendita.»;






25.3
Eufemi



25.5
Piccioni



25.6
Stanisci

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

«3-bis. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 codice civile ed in particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.».






25.4
Eufemi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A far data dal primo gennaio 2006, le unità immobiliari comprese nei quartieri fieristici sono censite nel gruppo «E» solo se destinate ad attività espositive o convegnistiche; le unità immobiliari, ancorché comprese nei quartieri fieristici ma con diverse utilizzazioni e aventi di fatto un’autonomia funzionale e reddituale, devono essere ricondotte alle categorie catastali corrispondenti all’uso prevalente dell’unità immobiliare stessa.



25.7
Eufemi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa;
b) all’articolo 67, comma 3 è soppresso;
c) all’articolo 65, comma 1, lettera d) dopo le parole «visure ipotecarie» sono aggiunte le seguenti: «alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento»;
d) All’articolo 67, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo:

«L’organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale»






25.0.9
Magnalbò, Mugnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 25-bis

(Canoni demaniali marittimi)


1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2006 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, tenendo conto, altresì delle situazioni di rilevante delusione. A tal fine il termine di cui all’articolo 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è differito alla data di entrata in vigore del predetto decreto.».





25.0.6
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(IRAP in agricoltura)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: ’’per i sei periodi d’imposta successivi’’ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ’’per gli otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso allo gennaio 2007 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto monoplio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento»





25.0.3
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore agricolo)

1. All’articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole ’’dal I gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’dal 1º gennaio 2007’’.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 otobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2006».





25.0.4
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Adempimenti contributivi per il settore agricolo)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui al comma 553,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano alle imprese del settore agricolo.
2. Agli oneri di cui al comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro».







25.0.1
Chincarini, Vanzo, Stiffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili)

1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006 limitatamente alle annualità d’imposta 2001 e successive».






25.0.11
Magnalbò

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Uffici delle conservatorie)

1. L’articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: ’’1. Nelle conservatorie l’orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell’ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11’’».





25.0.8
Chincarini, Stiffoni, Monti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Patto di stabilità)

1. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 21 della legge 30 dicembre, 2004 n. 311 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario».





25.0.10
Magnalbò

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art25-bis.
(Disposizioni per la ricostruzione nei territori della
regione Marche colpita dal sisma del 1997)

1. Il termine di cui al comma 6, dell’articolo 42 della legge l agosto 2002, n. 166, è prorogato al 30 giugno 2006.

Art. 26.





26.3
Falcier, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,» con le seguenti: «decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,» e le parole: «27 dicembre 2002, n. 28,» con le seguenti: «20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,».






26.2
Specchia, Bongiorno, Tofani, Azzollini, Magnalbò, Pace, Curto, Bucciero, Semeraro, Zappacosta, Salerno

Aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Il comma 17-bis dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modificato dall’art. 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le parole «40 rate trimestrali» sono sostituite dalle seguenti: “80 rate trimestrali”.
1-ter. All’art. 4, comma 24 dicembre 2003, n. 350, modificato dal comma 2 dell’art. 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le parole «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
1-quater. Al comma 23 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «il tasso di interesse di differimento da applicare sulle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione» con le seguenti «per le singolerate non è dovuto alcun interesse».
1-quinquies. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all’art. 15, comma 2, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 202.






26.1
Specchia, Bongiorno, Tofani, Azzollini, Magnalbò, Pace, Curto, Bucciero, Semeraro, Zappacosta, Salerno

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, per il settore agricolo si applica a partire dal 1º gennaio 2007»

Conseguentement, e sostituire la rubrica con la seguente:

«Fondo per lo sviluppo e la meccanizzazione in agricoltura e documento unico di regolarità contributiva nel settore agricolo».


Art. 27.





27.1
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.






27.5
Magnalbò, Bongiorno, Salerno

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: ’’Entro il 31 dicembre 2005’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’Entro il 31 dicembre 2006’’».






27.2
Falcier, relatore

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «n. 410,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».






27.6
Boscetto



27.7
Malan

Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita con: «novanta» e l’espressione: «o in amministrazione straordinaria» è soppressa.








27.0.1
Bucciero

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di gestioni commissariali)

1. All’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ’’Dalla data del provvedimento di gestione commissariale e per tutta la durata della gestione medesima, sui beni dell’ente commissariato, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, anche se prevista da leggi speciali, né possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni dell’ente, né iscriversi ipoteche e/o pignoramenti per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di commissariamento’’.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure di gestione commissariale in corso alla data di entrata in vigore della presente norma»».

Art. 28.





28.0.2
Collino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le somme versate a titolo di contributo per la corresponsione di assegno vitalizio, con caratteristiche non previdenziali, il cui accantonamento è comunque obbligatorio per legge, non sono deducibili dal reddito a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge fermo restando quanto già versato all’erario dal contribuente».





28.0.3
Curto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore trasporti, inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di ingegnere direttore coordinatore e di direttore amministrativo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano rivestito per almeno quindici anni l’incarico di Direttore degli Uffici ex MCTC, ora Uffici Provinciale DTI, sono nominati Dirigenti secondo la posizione occupata nel rispettivo ruolo, in considerazione dell’esperienza professionale maturata».





28.0.4
Curto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che tra le posizioni fatte salve s’intendono inserite, oltre a quelle i cui gradi di giudizio siano stati già formati alla data del 1º gennaio 2006, anche le posizioni per le quali le relative procedure siano state già attivate con fissazione delle udienze anche in data successiva al 1º gennaio 2006».





28.0.5
Battaglia Antonio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al comma l dell’articolo 20 della legge n. 448 del 2001, sono soppresse le parole da ’’sulla base’’ a ’’organiche’’.
2. La regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico, individuato dall’articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall’articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge 448 del 2001 fino all’esaurimento delle stesse. Successivamente la regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».





28.0.1
Gubert

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austro-ungarici, e ai loro discendenti)

1. Per le persone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni».

Art. 29.





29.1
Falcier, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «n. 448,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».






29.0.1
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Il periodo di tre anni previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, è prorogato di tre anni dal 30 gennaio 2007».





29.0.6
Malan, Boscetto, D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Tasse brevettali)

1. Al fine di assicurare, per l’anno 2006, la piena funzionalità dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) gli effetti della abrogazione prevista dall’articolo 1, comma 351, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006), limitatamente a quanto previsto in materia di tassa di deposito e alle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità nonché alla tassa di deposito e alle tasse di mantenimento in vita a decorre dai quindici anni successivi al primo, previste, rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 390 dicembre 1995, sono differiti al 1º gennaio 2007.
2. Per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2006 e l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i pagamenti già maturati e dovuti ai sensi del comma 1 sono corrisposti entro il termine di trenta giorni a decorrere dall’anno in vigore della stessa legge di conversione senza sovrattasse, ovvero nei sei mesi successivi comprensivi di quest’ultima».





29.0.2
Novi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«29-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, per il triennio 2006-2008, agli ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali».





29.0.3
Carrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«29-bis

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali».





29.0.5
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«29-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 57, 58, 59, 61 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, per il triennio 2006-2008, agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali».





29.0.4
Carrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«29-bis.

1. Agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni».

Art. 30.





30.1
Falcier, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «n. 99», inserire le seguenti: « e successive modificazioni,».






30.0.1
Bongiorno, Specchia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L’obbligo di cui al comma 7 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , per le imprese agricole decorre dallo gennaio 2007».





30.0.2
Stanisci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(Regolazione contributiva in agricoltura)

«1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto al ruolo.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta l’estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.
3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.
4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è predisposto il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.
5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell’INPS per contributi e premi previdenziali ed assistenziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo.
6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ’’A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento’’;
b) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».


Art. 31.





31.2
Vizzini, Pastore

Al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265», aggiungere le seguenti: «relative alle operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto».






31.11
Vitali

Al comma 1, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265», aggiungere le seguenti: «relative alle operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto».






31.8
Salerno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2006, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio. Nei predetti casi, per ogni periodo d’imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2006, pari all’1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 100.000».






31.3
Stiffoni, Franco Paolo

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.
2-ter. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005.
2-quater. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»






31.4
Stiffoni, Franco Paolo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»






31.5
Stiffoni, Franco Paolo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»






31.6
Stiffoni, Franco Paolo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»






31.7
Stiffoni, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al periodo di sospensione dei termini processuali previsto dall’articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono in ogni caso aggiungere sospensione dei termini processuali di cui all’articolo l della legge 7 ottobre 1969, n. 742».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»








31.1
Maffioli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il disposto dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».






31.9
Scarabosio

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La mancata separata indicazione nelle singole dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2002-2003-2004 delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 dell’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, non comporta la loro indeducibilità, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti e delle altre condizioni indicati dal comma Il dello stesso articolo 110 citato, ed è sanzionata in tutti i casi ed ad ogni effetto, mediante il versamento di una somma determinata in misura doppia della sanzione minima prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo del 1997 n. 471 per ciascun periodo di imposta per il quale non è stata effettuata tale separata indicazione».






31.10
Scarabosio

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 9, al comma 7, dopo le parole: «canoni di locazione o di concessione,» sono aggiunte le seguenti parole: «ivi compreso quello di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997».






31.0.10
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 31-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.
Art. 31-ter.

1. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e Il del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 3 l ottobre 2005.
Art. 31-quater.

1. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.





31.0.4
Magnalbò



31.0.14
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente articolo:

«10-bis. - (Asseverazione degli studi di settore). – 1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:

a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
b) dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma l del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.

2. Con l’asseverazione viene altresì attestata la congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. possono essere inoltre giustificate, con separata ed ulteriore attestazione, le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell’asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
4. In caso di ricorso contro l’atto di accertamento relativo ai periodi d’imposta per i quali è stata rilasciata l’asseverazione fedele, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all’articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione.
5. Ai soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l’asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.».

2. Sono soppressi:

a) la lettera b) del primo comma dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriaIe 31 maggio 1999, n. 164;
c) le parole: «o l’asseverazione» e «, delle asseverazioni» contenute, nel primo comma, rispettivamente degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n 164;
d) le parole: «e l’asseverazione», «ovvero l’asseverazione», «dell’asseverazione» contenute, rispettivamente, nel terzo comma dell’articolo 35, nel primo comma lettera a) dell’articolo 39 e nel primo comma, lettera c) dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell’articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole «l’asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso coroma 1 dell’articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «l’asseverazione di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».






31.0.12
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

Il disposto dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».





31.0.5
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi.
2. A copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, si provvede con il gettito derivante dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto previsto per alcuni prodotti alcolici dall’articolo 2, comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350»





31.0.9
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Concessionari privati per l’esazione di tributi di finanza locale)

1. In deroga al primo comma dell’articolo 6 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni emanato ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 446, la misura minima di capitale sociale interamente versato richiesto per l’scrizione all’albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in euro 5.000.000. L’adeguamento del capitale sociale all’importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei predetti termini, comporterà l’immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso».





31.0.7
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Differimento termini in materia di etichettatura)

1. L’efficacia della disposizione di cui all’articlo 6, comma 1, lettera c) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1º gennaio 2007 e, comunque, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice».





31.0.8
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Semplificazione della fiscalità locale)

1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole e associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non di competenza regionale provinciale e comunale
2. Al fine di consentire la stipulazionwe e l’esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le Regioni, le Province e i Comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedimentali».





31.0.1
Manfredi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’31 dicembre 2000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2003’’;
b) le parole: ’’16 aprile 2003’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16 settembre 2005’’;
c) le parole: ’’16 aprile 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16 marzo 2003’’».






31.0.2
Minardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

Al comma 2-ter, dell’articolo 1, della fegge 1º agosto 2003, n. 212, la lettera c) è sostituita con la seguente:

’’c) nell’articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

’’2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2003, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 30 giugno 2006, l’atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 31 marzo 2006. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo’’».






31.0.3
Boldi, Pedrazzini, Brignone, Stiffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Proroga di agevolazioni fiscali)

’’1. Il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2006’’.»





31.0.11
Scarabosio



31.0.13
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di dichiarazioni)

1. Il comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dai seguenti commi: ’’137. All’articolo 2, comma 1 lettera a) della legge 18 aprile 1986. n. 121, le parole (20.000) ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti (12 euro).
137-bis Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello ’’730’’, di contribuenti cui si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73. La disposizione di cui al periodo precedente non trova applicazione nelle ipotesi di dichiarazioni modello ’’730’’ che evidenziano una imposta a credito superiore a 12 euro».





31.0.15
Vitali



31.0.17
Magnalbò, Mugnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Canoni demaniali marittimi)

’’1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 giugno 2006 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, tenendo conto, altresì, delle situazioni di rilevante elusione. A tal fine il termine di cui all’articolo 3-ter, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è differito alla data di entrata in vigore del predetto decreto.»





31.0.16
Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)

1. All’articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: ’’da lire cinquecentomila a lire cinque milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 258 ad euro 2.582’’, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione’’;
2) alla lettera b), le parole: ’’da lire un milione a lire dieci milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 516 ad euro 5.165’’;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

’’1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applicano in ogni caso le ipotesi di concorso e continuazione previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata’’;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti’’;
d) al comma 3, le parole: ’’da lire cinquecentomila a lire cinque milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 258 ad euro 2.582’’.

2. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 33.





33.0.1
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Differimento termini in materia di etichettatura)

1. L’efficacia della disposizione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, decorre dal 1º gennaio 2007 e, comunque, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice».





33.0.3
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Uso di marchi e false e fallaci indicazioni)

1. All’articolo 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ’’a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana’’ siano inserite le seguenti: ’’ ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro paese o del loro luogo di fabbrucazione o di produzione, o da un’altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estesa;
2. All’articolo 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo l’ultimo periodo sia aggiunto il seguente: ’’Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libertà pratica.

Art. 34





34.0.1
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’La targa’’ sono inserite le seguenti: ’’, carta valori,’’».

Art. 35.





35.1
Ferrara, Montagnino, Petrini, Manzione

Dopo il comma 1, aggiungere l seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare l’immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione, il personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella posizione economica superiore, con decorrenza giuridica dal 5 aprile 2000 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta inquadrato nella posizione economica C3 – figura professionale del Direttore di Cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale.
1-ter. All’onere finanziario della spesa di provvede con 78.410.000,00 euro derivanti dal Fondo Unico di Amministrazione del Ministero della giustizia anno 2006 e seguenti, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, nonché dall’aumento del 5 per cento delle spese di giustizia decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002».






35.2
Balboni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: ’’15 maggio 2005’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e prima del 31 gennaio 2006’’».






35.3
Pastore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 2-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato».






35.0.1
Valditara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, è valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di cui all’articolo 2 comma 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 in quanto sprovvisti. alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall’ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 25 del 28 marzo 2000, di titolo di studio considerato valido per l’accesso alla classe di abilitazione o di concorso richiesta, purché abbiano sostenuto e superato, ai sensi del decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, gli esami universitari necessari per rendere valido il titolo posseduto entro la sessione estiva dell’anno accademico 1999/2000».





35.0.2
Compagna, Maffioli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Procedure di reclutamento docenti universitari)

1. All’articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: ’’alla medesima data’’ sana sostituite dalle seguenti: ’’aIla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n, 311.
2. È abrogato l’articolo 2-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7».

Art. 37.





37.2
Falcier, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «settoriale del» con le seguenti: «del settore» e le parole: «nei comuni delle aree» con le seguenti: «nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali» e sostituire la parola: «Salentino-Ieccese» con la seguente: «Salentino-Leccese».






37.5
Scarabosio

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria, la disciplina della durata e delle modalità di svolgimento dell’apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, fermo restando le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. In attesa della regolamentazione di cui al precedente comma, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell’articolo 21 della legge n. 56 del 1987».






37.6
Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3, comma 3-bis del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 27 marzo 2004 n. 77, le parole: ’’1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio 2007’’».






37.3
Ruvolo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, le parole: «entra in vigore dal 1º gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008» sono sostituite dalle seguenti: «entra in vigore dal 1º gennaio 2007 e sarà operativo per il triennio 2007-2009.

1-ter. Sono prorogate per l’anno 2006 le linee guida adottate con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, all’uopo utilizzando le pertinenti dotazioni fmanziarie stanziate per l’anno 2006 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266».






37.4
Carrara

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

In presenza di particolari circostanze di traffico mercantile ed al fine di accelerare l’espletamento delle operazioni portuali l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima, valutate le condizioni tecnico operative, può disporre l’uso transitorio delle banchine non in concessione applicando una addizionale sul canone concessorio, proporzionata all’uso del suolo pubblico.






37.1
Fabris

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al comma 369 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali», aggiungere le seguenti: «e della pesca».






37.0.2
Magnalbò

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Conversione per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all’articolo 3, conuna l della legge 26 novembre 1993, n. 489 ed all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.».





37.0.3
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di attività produttive)

1. A decorrere dall’anno 2006, per far fronte alle maggiori esigenze nell’azione di supporto al Ministero delle attività produttive, nonché per la piena attuazione delle funzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, come individuate nei piani triennali degli obiettivi di politica industriale, la misura dei finanziamenti di ui all’articolo 1, comma 234 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è stabilita in 35 milioni di euro annui. Al relativo maggior onere pari a 17.375.000,00 euro per l’anno 2008, si provvede mdiante corrispondente riduzione dell’autorizzazione i spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».





37.0.4
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi.
2. A copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, si provvede con il gettito derivante dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito delle imposta valore aggiunto previsto per alcuni prodotti alcolici dall’articolo 2, comma 34 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Art. 38.





38.1
Tirelli, Boldi, Stiffoni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera e) del primo comma dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2092, n. 289, è soppressa.».






38.0.6
Eufemi, Zanoletti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di cooperative)

1. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II allegata al decrto del Preisdente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 623 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
2. Il trattamento economico complessivo previsto dall’articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d’ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, previo pagamento del 10% della somma richiesta con il verbale di accertamento ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
3. I soci delle cooperative artigiane iscritte all’Albo di cui all’artilo 5 della legge, 8 agosto 1985 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, amma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all’iscrizione nella gestione dei contributi e della prestazione previdenziale degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.
4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 142 del 2001, le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative all’estinzione del rapporto di lavoro e alle prestazioni mutualistiche, queste ultime comprendenti sia lo svolgimento della attività lavorativa, sia il trattamento economico, si intendono di competenza del Tribunale ordinario.
5. Il disposto dell’articolo 3 decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante misure per il settore deio trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto ricevente. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, comma 1 secondo priodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicebre 1986, n. 917 nella formulazione antecedente alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.».





38.0.2
Barelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«38-bis.

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico 1990-1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma precedente è subordinato all’accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono determinati: il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi delle precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al presente articolo. La restante parte degli importi è corrisposta, decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a decorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi di imposta successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».






38.0.3
Barelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L’esercizio dell’attività professionale in medicina legale e delle assicurazione è consentito oltre a coloro che secondo la disciplina vigente abbiano conseguito il relativo diploma universitario di specializzazione anche ai medici italiani o stranieri che, all’entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo almeno pari a quello del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attività medico-legale pubblico-istituzionale o libero-professionale.
2. Ai fini delle attività di consulenza o peritali, gli organi giurisdizionali si avvalgono prioritariamente, di medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o di medici a questi assimilati secondo la presente norma, fatta salva la facoltà di ricorrere, ove necessario ai fini di giustizia all’ausilio di ulteriori specifiche competenze professionali».





38.0.4
Cicolani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L’esercizio dell’attività professionale in medicina legale e delle assicurazioni è riservato ai medici che hanno conseguito il relativo diploma universitario di specializzazione.

2. In deroga a tale principio detto esercizio è altresì consentito ai medici italiani o stranieri che all’entrata in vigore della presente disposizione hanno già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo almeno pari a quello del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attività medico – legale pubblico – istituzionale o libero professionale.

3. Ai fini delle attività di consulenza o peritali, gli organi giurisdizionali si avvalgono, prioritariamente, di medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o di medici a questi assimilati secondo la lettera della deroga, fatta salva la facoltà di ricorrere, ove necessario ai fini di giustizia, all’ausilio di ulteriori specifiche competenze professionali».






38.0.5
Magnalbò, Mugnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«38-bis.

1. Gli interessi passivi riguardanti i mutui concessi per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa a tutto il 2004 possono essere portati in detrazione, anche se la enunciazione di mutuo prima casa non è contenuta nel contratto di mutuo stesso, ma possa essere desunta da altri documenti in possesso dell’Istituto mutuante o del mutuatario».





38.0.7
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«38-bis.

1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 9 comma 4 della legge 18 novembre 1995, n. 495, come modificata dalla legge 4 aprile 1997 n. 93, e rinnovati ai sensi dell’articolo 25 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni».

Art. 39.





39.1
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.






39.2
Ciccanti, Maffioli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 457 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005".

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, ridurre lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B.9.1.1.0.).



39.0.3
Peruzzotti, Stiffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39- bis.
(Nomina delle Guardie Particolari Giurate)

1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, l’albo nazionale, delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «albo».
2. L’albo è suddiviso in due sezioni:

la prima sezione contiene l’elenco degli aspiranti Guardie Particolari Giurate, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, determinati con decreto del Ministro dell’interno;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l’attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata;

la seconda sezione dell’albo contiene l’elenco delle Guardie Particolari Giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell’interno.

3. Le modalità di istituzione dell’albo, nonché le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentite le associazioni di categoria.
4. In conformità con le norme vigenti in materia, la nomina delle guardie particolari giurate dev’essere approvata dal Prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l’unità operativa dell’istituto di vigilanza o di sicurezza o ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti all’albo, così come previsto al comma 2 del presente articolo. Essa è valida a tempo indeterminato fino a revoca, dopo l’assunzione da parte dell’istituto richiedente, che provvede all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai Servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.
5. Le Guardie Particolari Giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, prima dell’approvazione sono tenute ad esibire l’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
6. La Guardia Particolare Giurata è autorizzata a svolgere attività di sorveglianza e sicurezza pubblica, nonché di ausilio alla Pubblica sicurezza.
7. Se la Guardia Particolare Giurata presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e sicurezza, riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso un Ente Pubblico, o sia comandata o richiesta dall’autorità di Pubblica Sicurezza la Guardia Particolare Giurata riveste la qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza.
8. La Guardia Particolare Giurata è ammessa alle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l’unità operativa dell’istituto di vigilanza o l’ente pubblico, nonché previo un adeguato iter formativo.
9. Ai fini di coordinare ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività di concerto con il Ministro dell’interno e le associazioni di categorie operanti nei territori interessati».






39.0.59
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifica all’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

1. L’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

’’1. Con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare al finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell’articolo 55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati ad interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi».






39.0.28
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All’articolo 39 deI decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: ’’da lire cinquecentomila a lire cinque milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 258 ad euro 2.582’’, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter deI decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione’’;
2) alla lettera b), le parole: ’’da lire un milione a lire dieci milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 516 ad euro 5.165’’;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

’’1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata’’;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale deIl’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti’’;

d) al comma 3, le parole: ’’da lire cinquecentomiIa a lire cinque milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 258 ad euro 2.582’’.

Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 6 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente Iegge».






39.0.7
Caruso Antonino, Magnalbò, Bucciero, Bobbio, Semeraro, Mugnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«39-bis.
(Modifiche agli articoli 6 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante
’’Ordinamento della professione di giornalista’’)

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 le parole: ’’decorse otto ore dall’inizio delle operazioni di voto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’decorse diciotto ore dall’inizio delle operazioni di voto, da distribuirsi nell’arco di due giorni,’’.
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono sostituiti dai seguenti:

’’Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 600 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 600 superiore alla metà. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 2.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.200 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.200 superiore alla metà’’».






39.0.8
Comincioli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Estensione di taluni benefici previsti per il Corpo Forestale dello Stato ai Corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Al secondo comma dell’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sono aggiunte infine le seguenti parole: ’’nonché i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano’’.
2. All’articolo 57, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale, le parole: ’’e del Corpo Forestale dello Stato’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano’’. All’articolo 57, comma 2, lettera b) dopo: ’’le Guardie Forestali’’ e altresì aggiunto ’’dello Stato e gli Agenti dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano’’.
3. A carico dei bilanci regionali, in materia previdenziale si applicano al personale dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le medesime norme degli appartenenti alle altre forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni».





39.0.9
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Attività del CNSAS)

1. All’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

’’1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.
1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».






39.0.4
Ciccanti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, aventi come scopo, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia di prevenzione degli inquinamenti, il riempimento con residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie o estrattive, si applica il canone minimo determinato ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell’articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, aggiornato ai sensi degli articoli 04 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006, anche alle concessioni vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge».





39.0.18
Chirilli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2006 ed esclusivamente per accelerare le operazioni portuali, l’Autorità portuale o se non istituita l’Autorità marittima, dispone a titolo oneroso l’uso temporaneo delle banchine non in concessione anche da parte di imprese concessionarie».





39.0.62
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 39-bis.
(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla liquidazione sulla base dei dati dichiarati, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d’ufficio, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, in rettifica o d’ufficio, devono essere motivati m relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
4. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dall’annualità d’imposta 2001 e successive.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; 12 dalle parole ’’; il ruolo’’ fino a ’’di sospensione’’ e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».






39.0.55
Boscetto, D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Concessionari privati per l’esazione di tributi di finanza locale)

1. In deroga al primo comma dell’articolo 6 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni emanato ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l’iscrizione all’Albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in Euro 5.000.000. L’adeguamento del capitale sociale all’importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nel predetti termini, comporterà concessionario dai contratti in corso».







39.0.54
Boscetto, D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione della fiscalità locale)

1. Le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni con imprese singole e associate, patti territoriali, consorzi industriali e distretti aventi oggetto forme di semplificazione procedimentale anche riferite a più esercizi finanziari, relativamente ad entrate di natura tributarie e non di competenza regionale provinciale e comunale.
2. Al fine di consentire la stipulazione e l’esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, le Regioni, le Province e i Comuni, possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che gli adempimenti del contribuente possano avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti ai fini delle semplificazioni procedimentali».





39.0.61
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Proroga di termini per l’accertamento e la liquidazione dell’ICI)

1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all’annualità di imposta 2001 e successive».





39.0.10
D’Onofrio, Maffioli, Ruvolo



39.0.13
Fabris



39.0.25
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, a valere sulle risorse di cui allrticolo 1, comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell’utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione».





39.0.11
D’Onofrio, Maffioli, Ruvolo



39.0.12
Fabris



39.0.26
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

Per il completamento degli interventi di cui alla legge n. 536 del 1981, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell’utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze».





39.0.71
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 come modificato dall’articolo 5 comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306 sostituire le parole: ’’entro il 31 dicembre 2005’’ con le seguenti parole: ’’31 dicembre 2006’’.





39.0.14
Nessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvoniali del mese di novembre 1994)

1. Il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata al, 31 luglio 2006.
2. AI relativo onere pari a 5 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».





39.0.15
Nessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di opere idrauliche di seconda categoria)

1. Alla legge 24 luglio 1980, n. 495 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1 dopo le parole: ’’di Roccabianca’’ sono inserite le seguenti: ’’nonché l’argine della località Bocca d’Enza nel comuni Mezzani e Sorbolo in Provincia di Parma’’;
b) all’articolo 2 le parole: ’’nell’annessa corografia che forma’’ sono sostitute dalle seguenti: ’’dalle annesse corografie che formano,’’.






39.0.16
Pedrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. AI fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli deIl’ENAC.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell’Ente di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».





39.0.58
Veraldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Personale in servizio presse l’Ente Nazionale Aviazione Civile)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Ente Nazionale Aviazione Civile alla data del 31 dicembre 2005, è inquadrato nei ruoli dell’ENAC.
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del precedente comma sono coperti con risorse proprie dell’Ente di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».





39.0.17
Chirilli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifica alla legge n. 326 del 2003)

1. Al comma 27 dell’articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ’’, salvo che l’autore dell’illecito abbia ottenuto la sanatoria di cui all’articolo 1, comma 37 della legge n. 308 del 2004».





39.0.5
Ciccanti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1.Al comma 37 dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituire le parole: ’’entro il 31 ottobre 2005’’, con le seguenti: ’’entro il 31 marzo 2005’’».





39.0.20
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)

1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presnete legge come gerenti provvisori senza titolo di conferimento diretti, ai sensi dell’articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell’articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1858, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, conseguono l’assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestione, dietro il versamento del corrispettivo fissato dalla commissione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge».





39.0.21
Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)

1. AI fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1º gennaio 1993. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
2. Il comma 55 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
3. All’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: ’’in almeno due degli indicatori’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’in tutti gli indicatori’’;
b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

’’32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.’’;

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Nell’ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile’’».






39.0.22
Ferrara, Comincioli, Minardo, Ognibene, Piccioni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Dal 1º gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell’80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal cita 10 articolo 11, comma 27 della legge n. 537 del 1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all’INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previsti dalla normativa sulla calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell’importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
3. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell’INPS, l’Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti previdenza informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attributiva dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate, trimestrali di uguale im:porto entro il 31 dicembre 2008.
5. Con la presentazione dell’istanza di cui al comma 3, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.
6. A decorrere da 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati. dovuti per dette categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito con modificazioni, della legge 27dicembre 1989, n, 389.
7. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilari.
8. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
9. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all’INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’espletamento delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’lNPS emana ,le relative istruzioni tecniche e procedurali.
10. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.
11. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall’INPS.
12. I datori di lavori agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni. dalla legge 28 novembre 1996, n, 608, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n, 181, e dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per la telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competentI. L’lNPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente articolo competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,e all’lstituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
13. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’lNPS,possono potare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
14. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un’apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento aI versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell’Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
15. Al fine di rendere più efficaci i controlli finanziati all’emissione del lavoro irregolare in agricoltura, l’INPS e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all’integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: "il mantenimento del gettito" con le seguenti: "un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro".






39.0.24
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali, le somme di cui alla legge 144/99 art. 1 e successivi rifinanziamenti, relative alle annualità 2004 e 2000 e 2005, e non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono iscritte nella competenza dell’esercizio dei Ministeri per l’annualità 2006 secondo lo tabella allegata».
Tabella 1
QUOTA 2004
(Importi in euro)
Totale
Amministrazioni centrali assegnazioni
anno 2004
Ministero affari esteri 322.683
Ministero ambiente 408.635
Ministero attività produttive 387.365
Ministero beni culturali 387.365
Ministero infrastrutture 250.280
Ministero interno 312.599
Ministero istruzione, università 217.939
Ministero del lavoro e previdenza sociale –
Dip. pari opportunità 319.012
Ministero politiche agricole 322.683
Ministero salute 371.195

Totale Ministeri 3.299.756

Tabella 2
1a TRANCHE QUOTA 2005
(Importi in euro)
Importo quota 1a tranche 2005
ripartibile pari al 50%
Amministrazioni centrali (come da della base
delibera CIPE ripartibile
n. 122/2003)

Ministero affari esteri 322.683 161.341
Ministero ambiente 435.878 217.939
Ministero attività produttive 387.365 193.683
Ministero beni culturali 387.365 193.683
Ministero infrastrutture 500.560 250.280
Ministero interno 322.683 161.341
Ministero lstruzione, università 435.878 217.939
Ministero lavoro e previdenza sociale 322.682 –
Dip. pari Opportunità 322.683 161.341
Ministero politiche agricole 322.683 161.341
Ministero salute 371.195 185.598
Totale Ministeri 4.131.655 1.904.486

Funzioni orizzontali Quota intera Assegnazione
– MIP 774.682 774.682
– Rete dei Nuclei 1.032.914 1.032.914
– UVAL 258.224 258.224
Totale 2.065.820 2.065.820





39.0.70
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 39-bis.

1. Al comma 2, dell’articolo 7-vicies ter, della legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «Dalla stessa data di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1 gennaio 2007» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2006».





39.0.23
Boscetto, Ioannucci, Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

«1. L’articolo 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpreta nel senso che gli immobili ivi indicati possono essere venduti esclusivamente alle condizioni previste nella proposta di vendita e solo per il prezzo nella stessa formulato ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, se tale proposta è stata espressamente accettata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le condizioni o riserve eventualmente contenute nella dichiarazione di accettazione si considerano non apposte».





39.0.30
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di dirigenti pubblici)

1. l dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in maniera continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale conferiti ai sesni dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; sono inquadrati, allo medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione presso cui è conferito l’incarico medesimo.
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 9-6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».





39.0.31
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Incarichi dirigenziali)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, dei decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per almeno diciotto mesi, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla de entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1: comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».





39.0.32
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici dirigenziali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Per far fronte alle esigenze del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di funzionamento dei propri uffici dirigenziali di livello generale, i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno dodici mesi in materia continuativa, di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti presso il medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, alla medesima data, nel ruolo dei dirigenti di prima fascia della medesima Amministrazione.
2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».





39.0.19
Chirilli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La richiesta di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, secondo periodo del presente articolo, non è soggetta ad accoglimento da parte dell’amministrazione».






39.0.46
Bobbio, Caruso Antonino

1. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 che, essendosi avvalsi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, hanno ottenuto di rimanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età, possono ottenere il conferimento delle funzioni direttive di I e di II grado se, alla data di vacanza del posto, non hanno superato il settantunesimo anno di età e di quelle direttive e direttive superiori, anche apicali, di legittimità se alla data di vacanza del posto, non hanno superato il settantaduesimo anno di età e sono in possesso dei requisiti per accedervi stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera I, n. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 2005 n. 150.






39.0.33
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifica di termini alla legge 11 novembre 2003, n. 310)

All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: ’’tre anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’cinque anni’’ e al secondo periodo, la parola: ’’2008’’ è sostituita dalla seguente: ’’2010’’;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. La Fondazione di cui al comma 1 è titolare del diritto d’uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari».






39.0.47
Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e al secondo periodo, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2009»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «La Fondazione di cui al comma 1 è titolare del diritto d’uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari».






39.0.48
Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l’anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d’ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all’attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all’attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.
3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, cinque milioni di euro dell’autorizzazione di spesa prevista per i contributi in conto interessi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili.





39.0.49
Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L’Istituto Internazionale di Studi «G. Garibaldi», fondato in Roma l’8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. All’Istituto di cui al comma 1, incluso nella Rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all’articolo I, comma 1, e all’articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390.






39.0.34
Brignone, Boldi, Moro, Stiffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Regolarizzazione degli accessi sulla rete stradale nazionale)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolazione di cui al provvedimento dell’ANAS S.p.A. n. 97, del 9 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004, Parte II, da ultimo prorogato al 31 gennaio 2005, dal provvedimento dell’ANAS S.p.A. n. 155 del 24 giugno 2004, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006».





39.0.36
Nessa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica del comma 3 dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All’articolo 33 della legge 23 dicembre 200, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici. comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento».






39.0.37
Nessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Concessionari)

1. All’articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

’’I concessionari autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 potranno avvalersi, tramite i mezzi di partecipazione a distanza presenti nei punti di raccolta, dei concessionari delle reti AAMS, purché questi ultimi punti raccolta siano ad una distanza minima di 2500 metri dagli attuali locali dei concessionari.
Al di sotto di tali distanze il punto di raccolta sarà obbligato a collegarsi al concessionario autorizzato più vicino, secondo modalità e provvedimenti che verranno emanati e disciplinati dall’AAMS.
La raccolta non potrà comunque mai essere effettuata in locali che siano ad una distanza inferiore agli 800 metri da qualsiasi concessionario autorizzato’’».






39.0.2
Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n 146)

1. Al punto 22 dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, così come modificato dall’articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, le parole da: ’’A partire dal 1º gennaio 2013’’ fino alla fine sono soppresse.».





39.0.39
Magnalbò, Mugnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. I versamenti già scaduti entro le scadenze della precedente rimodulazione possono essere scomputati da quelli da effettuarsi ex articolo 11 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, riguardante la rivalutazione al 1º gennaio 2005 dei terreni già parzialmente rivalutati alla data del 1º gennaio 2002, ex legge 448 del 28 dicembre 2001 e succesive modifiche».





39.0.84
Scarabosio, Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifìcazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 25, sono soppresse le parole da ’’fermo’’ a ’’pubblica’’;
b) il comma 25-bis è soppresso».






39.0.40
Magnalbò, Bongiorno, Salerno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: ’’31 dicembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2007’’».



39.0.52
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Le disposizioni del capo V della parte Il del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2008.



39.0.29
Fabbri



39.0.42
Menardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 12-bis del decreto legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003 n. 200 è prorogato al 31 dicembre 2006».





39.0.51
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche agli artt. 13, 17 e 27 del decreto legislativo
n. 28 del 2004)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 13, i commi 9 e 10 sono soppressi. Di conseguenza, all’articolo 13, comma 1, le parole: ’’e 9’’ sono egualmente soppresse; all’articolo 17, al comma 1, le parole: ’’di cui all’articolo 13, comma 9,’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di cui al comma 1-bis’’, e dopo il comma 1, è inserito il seguente:

’’1-bis. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all’attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3.’’;

b) all’articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

’’3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.’’.
Di conseguenza, il comma 7 è così sostituito:

’’7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all’atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis.’’».






39.0.50
Eufemi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28)

1. AI decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

’’c) l’individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all’articolo 19, comma 3.’’.

b) all’articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: ’’scelti dal Ministro’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano’’».






39.0.43
Maffioli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Comuni di nuova istituzione)

1. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. dopo le parole: ’’i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti’’ sono inserite le seguenti: ’’ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1º gennaio 1999’’».





39.0.38
Moro, Stiffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Comunicazione antiterrorismo)

1. All’articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: ’’Ai fini dell’espIetanlento della comunicazione di cui al presente conuna, il Governo predispone, entro il tem1ine del 15 marzo 2006, il decreto di approvazione del modello in formato elettronico previsto per la comunicazione stessa’’».





39.0.6
Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni urgenti relative all’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

1. All’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito con l’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di un Comitato tecnico composto da non più di dieci unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980 n. 146 e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell’Alto Commissario.
3. È altresì assegnato all’Ufficio dell’Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l’Alto Commissario disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’attività dell’Ufficio di cui al comma 3.
5. L’Alto Commissario, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, secondo le procedure di cui all’articolo Il della legge 31 marzo 2000, n. 78, di un nucleo speciale composto dai rappresentanti delle Forze di polizia nonché dell’Agenzia delle Dogane.
6. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogovemo anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
7. All’articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: ’’è autorizzata la spesa di 1 milione di euro’’ sostituire le parole: ’’per l’anno 2006’’ con le parole: ’’dall’anno 2006’’.
8. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, paria 800.000 euro per l’anno 2006 e a 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al ’’Fonso per interventi strutturali di politica economica’’ istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A decorrere dall’anno 2009 la spesa viene determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.».





39.0.41
Valditara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Lotta alla contraffazione)

1. All’artioclo 1, comma 7, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole: ’’da 100 euro’’, sono sotituite dalle seguenti: ’’da 500 euro’’».







39.0.67
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, aggiungere la seguente lettera:

’’c-bis) Tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti’’».






39.0.68
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sostituire il primo periodo con il seguente: ’’Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione del 10 per cento del loro ammontare massimo spettante ai sensi del decreto ministeriale n. 119 del 2000, i seguenti emolumenti’’».





39.0.57
Castellani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Interventi in favore delle zone terremotate
delle regioni Marche e Umbria)

1. Al comma 100, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ’’articolo 5’’ sono sostituite dalla seguente: ’’articolo 15’’».





39.0.86
Di Girolamo, Angius, Brutti Paolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al quinto periodo, le parole: ’’di cui all’articolo 5, comma 1’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di cui all’articolo 15, comma 1’’».





39.0.27
Ferrara



39.0.87
Brunale, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

Il comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

’’137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello ’’730’’. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello ’’730’’ dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale’’. L’articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121 è abrogato».






39.0.63
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All’articolo 1, comma 138, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, le parole: ’’Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140’’ sono sostituite con le seguenti parole: ’’Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 141’’».





39.0.35
Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il comma 149 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«149. Gli Enti istituiti a decorrere dal 1º gennaio 1999 sono soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno decorso l’ottavo esercizio dalla loro istituzione».






39.0.60
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al comma 155 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sostituire le parole: ’’31 marzo 2006’’ con le seguenti parole: ’’31 maggio 2006’’.





39.0.64
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, il comma 3 dell’articolo 4-bis, è sostituito con il seguente:

’’3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Negli stessi Enti, in fase di prima attuazione della suddetta disposizione e in alternativa alla nomina della Commissione Elettorale, il Consiglio comunale può attribuire al Sindaco tutte le funzioni di Ufficiale elettorale. Il Sindaco può delegare, con facoltà di revoca, tutte le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto’’».






39.0.65
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

’’2-bis. Per l’elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di consiglieri non superiore a 16, non inferiore a tre nei comuni con i consigli composti da 20 a 50 consiglieri, a quattro negli altri comuni. A parità di voti è eletto il più anziano di età».






39.0.66
Battisti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270 sostituire il comma 3 con il seguente:

’’3. Il termine per l’elezione della commissione elettorale comunale da parte dei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, stabilito dall’articolo 10, terzo comma, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è differito al 15 febbraio 2006. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva’’».






39.0.56
Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 le parole: ’’28 febbraio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’15 maggio 2006’’».





39.0.44
Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Convenzioni per la gestione di interventi
in favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489 ed all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».





39.0.45
Carrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Per gondoliere s’intende il titolare di apposita licenza rilasciata dal Comune di Venezia ed iscritto nel Ruolo specifico dei gondolieri. Tale soggetto è il solo autorizzato a trasportare persone e/o cose a mezzo gondola nel Comune di Venezia, nonché ad effettuare qualsiasi servizio di trasporto con la gondola, secondo gli usi, le consuetudini e le tradizioni».





39.0.89
Ciccanti, Maffioli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 6 giugno 2005, è prorogato fino all’inizio della stagione calcistica 2006-2007».





39.0.89 (testo 2)
Ciccanti, Maffioli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 6 giugno 2005, è prorogato all’inizio "della stagione calcistica 2006-2007"».





39.0.88
Villone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
b) ’’1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata dei consiglieri, assessori, sindaci o presidenti di provincia o su forme di condizionamento degli stessi, che concretamente compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Il procedimento di scioglimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che riferisce le risultanze degli accertamenti svolti, che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma l o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. La relazione del prefetto è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dal completamento degli accertamenti di cui al presente comma, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell’interno per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto del divieto.
3. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dando ne comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il decreto sono pubblicate in allegato la relazione del Ministro dell’interno e, qualora non sia stata già pubblicata ai sensi del comma 2, la relazione del prefetto di cui al medesimo comma 2, salvo che il Ministro dell’interno non disponga diversamente per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto di divieto.»;
c) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

’’6-bis. Quando, a seguito del procedimento di cui al comma 2, i collegamenti diretti o indiretti o i condizionamenti di cui al comma 1 e i conseguenti pregiudizievoli effetti sulla vita amministrativa dell’ente o sullo stato della sicurezza pubblica siano rilevati con riferimento a dirigenti, funzionari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente, il prefetto assume in rapporto ai dirigenti, funzionari e dipendenti medesimi ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione ovvero la destinazione ad altra amministrazione, o ad altro ufficio o mansione nella medesima amministrazione. I provvedimenti conservano i loro effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, ovvero, nel caso in cui venga adottato anche il decreto di scioglimento del consiglio, per lo stesso periodo di tempo del decreto medesimo. I provvedimenti vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
4. All’articolo 144 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma l è sostituito dal seguente:

’’1. Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di due membri per i comuni fino a diecimila abitanti, e di tre membri per i comuni oltre diecimila abitanti e le province. I membri sono scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

d-bis). Nel caso che il prefetto adotti i provvedimenti di cui all’articolo 143, comma 6-bis, e non venga anche disciolto il consiglio comunale o provinciale, la commissione viene istituita al solo fine di eseguire le verifiche di cui all’articolo 145, comma 4, e di adottare le determinazioni eventualmente conseguenti».
5. All’articolo 145 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ’’indicate nel comma 1’’ sono inserite le seguenti: ’’e nel comma 6-bis’’;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. Nei casi in cui lo scioglimento, ovvero i provvedimenti del prefetto in ordine a funzionari, dirigenti o dipendenti dell’ente, sono disposti anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma l dell’articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione delle verifiche, qualora infiltrazioni e condizionamenti risultino confermati, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e dispone d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso. Qualora infiltrazioni e condizionamenti risultino insussistenti, la commissione straordinaria conferma le deliberazioni già adottate e i contratti già conclusi. Le deliberazioni di revoca, conferma o rescissione sono rese pubbliche con le stesse modalità utilizzate per gli atti originariamente assunti dall’amministrazione’’.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano agli scioglimenti dei consigli comunali e provinciali il cui procedimento è già iniziato ai sensi dell’articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall’articolo l della presente legge e per i quali il decreto di scioglimento non è stato ancora adottato.
7. Qualora il decreto di scioglimento sia stato adottato e abbia prodotto i suoi effetti, ma il termine in esso previsto non sia ancora interamente trascorso, il prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione integrativa di quella presentata ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall’articolo 1 della presente legge. Qualora non sussistano i presupposti per lo scioglimento del consiglio ai sensi della presente legge, il Ministro dell’interno revoca lo scioglimento con effetto immediato. Il prefetto e la commissione straordinaria adottano altresì i provvedimenti e le determinazioni previsti dagli articoli 143, comma 6-bis, e 145, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, rispettivamente introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), e modificato dall’articolo 3 della presente legge.






39.0.91
Mugnai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1988, n. 426 e successive modifiche, dopo la lettera p-quaterdecies, è aggiunta la seguente:

«p-quinquiesdecies. - ’’Discarica Le Strillaie’’ situata nel comune di Grosseto».



39.0.75
D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Commercio elettronico)

1. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all’articolo 103, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle Attività produttive da adottarsi entro il 30 giugno 2006».





39.0.74
D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Differimento termini in materia di etichettatura)

1. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1º gennaio 2007 e, comunque, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice».





39.0.81
D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione procedure di certificazione)

1. L’articolo 2 della legge 12 agosto 1982 n. 597 è abrogato.





39.0.69
Battisti



39.0.90
Bassanini, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. La fase sperimentale del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) prevista dall’articolo 1, comma 79 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è prorogata fino al 31 dicembre 2006.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, saranno individuati ulteriori enti ai quali estendere la sperimentazione e nei confronti dei quali i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiranno direttamente ai propri tesorieri».





39.0.72
Montagnino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. I termini di completamento delle iniziative imprenditoriali agevolate relative ai Contratti d’Area e ai Patti territoriali previsti dalla lettera e), comma 3, dell’articolo 12, del decreto ministeriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 320 del 31 luglio 2000, anche se già prorogati, sono differiti ulteriormente, su richiesta dell’impresa interessata, fino al 30 giugno 2007.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata ’’fondo speciale’’, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».





39.0.77
D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Differimento termini in materia di efficienza energetica degli edifici)

1. La disposizione di cui al punto 4 dell’allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di impianti esistenti alla data dell’8 ottobre 2005, si applica a decorrere dal 1º ottobre 2008.
2. Le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell’allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si applicano anche agli edifici di categoria E8 fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo>.





39.0.76
D’Ippolito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Esercenti di impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburanti, sono prorogate al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e per i tre periodi di imposta successivi.
2. A copertura dei relativi oneri, nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, si provvede con il gettito derivante dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto previsto per alcuni prodotti alcolici dall’articolo 2, comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».





39.0.83
Barelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma precedente è subordinato all’accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione;
b) svolgimento del corso secondo la normativa all’eposa vigente in materia, attestao dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dal Ministero della salute, sono determinati la misura della borsa di studio, il termine entro il quale, a pena di decadenza deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’affermazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione della corse di studio presentata ai sensi di precedenti disposizioni normative.
4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d’imposta successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma.
Gli oneri dericanti dall’attuazione dei commi, sono fissati in 1 milione di euro per l’anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella a), del disegno di legge finanziaria, alla voce: ’’Ministero dell’Economia e delle finanze’’, apportare le seguenti variazioni:

2007 – 1.000.000 euro».






39.0.82
Barelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)

1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

’’18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina’’;

b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:

’’18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni’’».

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 18-ter introdotto dal comma1 del presente articolo, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.






39.0.94
Boscetto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L’Istituto nazionale per la montagna (IMONT), costituito ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2001, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 284, è autorizzato, nel limite di 5 milioni di euro, a incrementare le proprie spese per l’anno 2006, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all’indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante una riduzione pari a 5 milioni di euro dell’importo complessivo previsto al comma 33 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».


Emendamenti al testo del disegno di legge

di conversione







x1.1
Il Governo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

2. All’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».






x1.2
Eufemi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137 le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».





x1.3
Vitali

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306, le parole: ’’entro il 31 dicembre 2005’’ sono sostituite con le seguenti: ’’31 dicembre 2006’’».






x1.4
Eufemi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».






x1.5
Eufemi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il termine di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, è prorogato al 31 ottobre 2006».






x1.6
Boscetto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 11, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229 e successive modificazioni, la parola ’’trenta’’ è sostituita dalla seguente: ’’trentatre’’.».






x1.0.1
Magnalbò

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art 1-bis.
(Proroga di termini e riordino delle norme in materia di impiantistica
e sicurezza degli impianti)

1. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le disposizioni in materia di efficienza energetica che hanno riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all’installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili con i decreti legislativi di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti.
2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, con entrata in vigore entro il giugno 2007, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, ferme restando le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali ed i principi di sussidiari età e di leale collaborazione;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)».

3. È abrogato il comma 13 dell’articolo ll-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».





x1.0.2
Zorzoli

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art 1-bis.
(Proroga della delega per inverventi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, è riaperto fino al 31 dicembre 2006, con esclusivo riferimento agli interventi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti il Ministero della difesa.