ORDINI DEL GIORNO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge S. 3717 «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti»,
premesso che:
la legge 2 dicembre 2005, n. 248 ha convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 «Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» conosciuto come decreto fiscale; il suddetto decreto all’articolo 10, comma 1, così prevedeva: «L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze; in sede di conversione al succitato articolo è stato aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana dei ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti»; non è stata incomprensibilmente indicata l’Anffas Onlus «Associazione nazionale di famiglie di disabili intellettivi e/o relazionali», come nella previgente normativa, tra le Associazioni che possano essere rappresentate da propri medici in seno alle commissioni mediche di verifica;
considerato che:
privare le commissioni mediche di verifica dell’apporto professionale dei medici di categoria di ANFFAS, nei casi di ricorso sull’accertamento delle disabilità intellettive e/o relazionali, significherebbe privare le Commissioni di quell’esperienza e sensibilità idonee proprio a quella maggior «correttezza ed appropriatezza delle valutazioni effettuate dalle competenti commissioni» evidenziata dai vari interventi durante le sedute dei lavori della Commissione affari sociali della Camera;
impegna il Governo a riproporre la partecipazione di ANFFAS Onlus nelle nuove commissioni mediche di verifica presso l’INPS.
in sede di esame del disegno di legge n. 3717, proroga termini considerati i concorsi espletati per i posti da ufficiale giudiziario, nonché la grave carenza di organico esistente in relazione al suddetto personale;
impegna il Governo:
a considerare prioritaria l’immissione in servizio degli idonei del concorso a 443 posti di ufficiale giudiziario.
Emendamenti al testo del decreto-legge
Art. 1.
Sopprimere l’articolo.
1.3 Manfredi
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2005 dall’articolo 12-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, relativo alle modalità di realizzazione di opere di ripristino della officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2007. I progetti relativi alle suddette opere non sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora non appartengano a una delle tipologie di cui all’allegato 1 della direttiva 85/337/CEE».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di opere pubbliche».
«2-bis. L’utilizzo dei fondi previsti per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è consentito anche per gli interventi iniziali in data successiva all’evento olimpico».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
– gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; – gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis;; 12 dalle parole ’’; il ruolo’’ fino a ’’di sospensione’’ e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.
Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo» sopprimere la seguente: «del».
2.0.2 Guasti
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 18, comma 3-ter del decreto legislativo 19 novembre 1977, n. 422, e successive modificazioni le parole: ’’un anno’’ sono sostituite con le seguenti: ’’due anni’’».
«2-bis. Il termine previsto dall’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui si dispone che il Governo individui gli enti e gli organismi pubblici ritenuti indispensabili, è – specialmente per quanto riguarda l’Unione Accademica Nazionale – ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006».
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006», con le seguenti: «30 giugno 2007».
a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ’’A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: ’’30 settembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 settembre 2006’’; b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: ’’30 settembre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 settembre 2006’’ e le parole: ’’31 ottobre 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 ottobre 2006’’».
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004», con le seguenti: «31 dicembre 2006, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005».
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «31 dicembre».
5.0.3 Zavoli, Vitali
Al comma 1, dopo le parole: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007» aggiungere le seguenti: «2007-2008».
Al comma 1, sostituire le parole: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007» aggiungere le seguenti: « 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 e 2007-2008».
a) prevedere disposizioni volte a consentire l’uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche; b) fissare le modalità atte a consentire l’uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonchè con le amministrazioni regionali e degli enti locali; c) prevedere l’insegnamento della LIS nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l’adempimento dell’obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, ai sensi dell’articolo 313 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; d) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l’uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.
4. Agli oneri eventualmente derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all’articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42».
’’Art. 23. - (Pubblico registro per la cinematografia). – 1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell’articolo 6, ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, tenuto dalla SIAE ai sensi dell’articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ridenominato ‘pubblico registro per la cinematografia’. Tale registro è destinato a dare pubblicità legale ai lungometraggi e cortometraggi, a contenuto narrativo o documentaristico, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, agli effetti delle disposizioni ivi contenute. L’iscrizione delle opere nel registro, la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti di autore, dei diritti connessi del produttore cinematografico, nonché dei diritti di proprietà sull’internegativo delle pellicole cinematografiche o dei supporti equivalenti, è obbligatoria per le pellicole di produzione o coproduzione italiana, per le quali sia presentata la denuncia di inizio lavorazione alla Direzione generale competente. 2. Con decreto ministeriale avente natura non regolamentare da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti:
a) le modalità di iscrizione delle opere di produzione o coproduzione italiana; b) le tipologie di atti soggetti a trascrizione; c) i requisiti formali richiesti per la trascrizione degli atti; d) le modalità di presentazione e i termini per la trascrizione degli atti; e) le modalità di trascrizione e di conservazione degli atti; f) le modalità di tenuta del protocollo generale delle richieste di iscrizione e di trascrizione degli atti; g) le modalità di visura e di rilascio della certificazione; h) la misura dei diritti e delle spese istruttorie spettanti alla SIAE per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio di certificazioni e copie relative al pubblico registro per la cinematografia, nonché per consentire le visure; i) le ulteriori modalità occorrenti a realizzare e rendere operativa la pubblicità; j) in via transitoria, la trascrizione degli atti relativi a film già iscritti nel pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla SIAE e l’iscrizione di film per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto previsto nel presente comma, siano state inviate alla SIAE dal Ministero le denunce di inizio lavorazione.
3. L’articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 1998, n. 163, sono abrogati. Con apposita comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è resa nota la data di apertura del registro di cui al comma 1. A decorrere da tale data, sono parimenti abrogati il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, ed il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237, e successive modificazioni. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli atti notificati al Pubblico registro cinematografico per la trascrizione, qualora non rivestano la forma di atto pubblico, devono recare la sottoscrizione autenticata’’».
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione; b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative. 4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d’imposta successivi, ovvero scaglionata in dieci anni presso la Cassa previdenziale ENPAM e Quota fissa B. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma. 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’unità previsionale di base di parte corrente, denominata ’’Fondo speciale’’, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni ... Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.2 Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Soliani, Monticone, D’Andrea
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006».
Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2006».
Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2006».
Al comma 1, lettera b), le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2006».
Al comma 1, lettera b), le parole: «28 febbraio 2006» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2006».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 ed all’allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell’ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell’azienda».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, non si applicano agli esercenti la professione di avvocato».
Dopo il comma1, inserire il seguente:
«1-bis. L’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 196».
«1-bis. All’articolo 37, comma 32, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole ’’entro il 31 ottobre 2005’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’entro il 30 aprile 2006’’».
’’1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le Regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dall’aticolo 55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi’’».
’’Art. 2630. - Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo’’».
Sopprimere l’articolo
Al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
Al comma 2, sostituire le parole: «19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,» con le seguenti: «17-ter del decreto-legge 4 giugno 2003. n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, e successive modificazioni,».
13.4 Menardi
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi nei programmi di cui al commi 1 e 2, per i quali i prefetti non abbiano potuto procedere all’assegnazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato aventi i requisiti, sono destinati agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Vigili del fuoco con le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 215 del 10 maggio 2002. 2-ter. I programmi di cui al comma 1 e 2 potranno essere rilocalizzati anche in altra regione con le modalità previste dal comma 150, articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il finanziamento degli stessi potrà avvenire entro i limiti delle disponibilità, in ordine cronologico rispetto alla data di ratifica dell’accordo di programma. Ai fini della localizzazione il parere del prefetto territorialmente competente viene sostituito dall’assenso espresso dalla Regione in sede di accordo di programma. 2-quater. Agli interventi di edilizia sovvenzionata compresi nei programmi di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri all’incremento del finanziamento statale. 2-quinquies. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 sono destinati alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a cooperative costituite tra gli appartenenti alle Forze dell’ordine o alle Forze armate secondo il prezzo indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi rimangano nella disponibilità del concessionario, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
«2-bis.All’articolo 1, dopo il comma 10-bis della legge n. 560 del 24 dicembre 1993, è inserito il seguente:
’’10-ter. I costi relativi agli interventi di cui al comma 10-bis, realizzati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono recuperati, a favore dell’ente gestore che li ha sostenuti, all’atto del trasferimento della proprietà’’».
«2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se opera di autore non più vivente, e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, possano essere venduti se inseriti in edifici nei quali una percentuale, non inferiore al 25 per cento, sia già stata ceduta a privati cittadini».
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1’’; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
’’3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l’autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. In tal caso la cooperativa deve assumere contestualmente l’impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale’’.
2. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) dell’articolo 97, le parole: ’’gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell’esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato’’ sono soppresse; b) la lettera c) dell’articolo 97 è sostituita dalla seguente:
’’c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»;
c) all’articolo 116, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
«Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.»;
d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
3. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo le parole: ’’dei figli minorenni’’ inserire le seguenti: ’’uguale diritto è riservato agli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti ovvero, in loro mancanza,’’. 4. I benefici derivanti dal presente articolo si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente».
a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
’’A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento’’».
Concessioni inferiori a 250 mq. Euro 1.000,00 Euro 1.000,00
Fino a mq. 1000 Euro mq. 2,00 Euro mq. 1,40
Da 1001 a 3000 mq Euro mq. 1,80 Euro mq. 1,30
Da 3001 a 5000 mq Euro mq. 1,70 Euro mq. 1,20
Da 5001 a 50.000 mq Euro mq. 1,60 Euro mq. 1,10
Oltre 50.000 mq Euro mq. 1,50 Euro mq. 1,00
15.0.3 Menardi
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno, al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto».
a) al primo periodo, dopo le parole: ’’compensi erogati’’ inserire le seguenti: ’’ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati’’; b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: ’’e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici’’.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell’1,5 per cento».
17.10 Vitali
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2006».
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sostituito dal seguente» con le seguenti: «sostituito dai seguenti».
«1-bis. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f)-bis, è inserita la seguente: f-ter) dal personale dei soggetti privati iscritti nell’apposito albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che svolgono attività di servizi nei confronti degli Enti proprietari delle strade, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strada su cui espletano il servizio».
17.9 Piccioni
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione degli accessi stradali di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, stabilito dalla disposizione dell’ANAS S.p.A. n. 97 del 9 aprile 2004, è riaperto e differito al 31 dicembre 2006 e non si fa luogo alla riscossione delle somme contenute nei preavvisi bonari di accertamento adottati ai sensi dello stesso articolo 22».
«1-bis. Al comma 1, dell’articolo 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, Il seguente periodo: ’’Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all’aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo’’».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente: ’’4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell’articolo 80 e dell’articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.’’. 1-ter. All’Appendice IX, prevista dall’articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alla sezione 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) aggiungere alla prima colonna il punto ’’1.1.5. Spessore e stato del disco freno’’ e alla secondo colonna il punto ’’1.1.4 Spessore e stato del disco freno’’».
«c) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h. d) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 4 Kw e con velocità massima di costruzione di 21 Km/h.».
a) obbligo del noleggiatore di possedere la patente nautica; b) maggiore età del conducente; c) obbligo di navigazione delle moto d’acqua in uno specchio d’acqua riservato, posto a non meno di 1000 metri dalla riva e di dimensione non inferiore a un chilometro quadrato; d) obbligo di atterraggio e partenza delle moto d’acqua solo attraverso appositi corridoi e a una velocità non superiore ai tre nodi; e) determinazione del massimo di durata oraria del noleggio; f) obbligo di presenza del noleggiatore con un mezzo di soccorso per tutta la durata del noleggio; g) obbligo di introdurre un dispositivo di telecomando per lo spegnimento automatico delle moto, funzionante sia da terra che in mare, utilizzabile dal noleggiatore sia nel caso di condotta pericolosa del conducente sia nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dello stesso; h) obbligo di noleggio delle moto d’acqua ad un massimo di due persone, anche nel caso di moto omologate per tre persone; i) determinazione di sanzioni a carico del conducente e del noleggiatore in caso di violazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale».
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade il 15 dicembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall’articolo 18, comma primo, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma primo, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006».
Al comma 1, dopo le parole: «il cui mandato» inserire le seguenti: «è scaduto o».
«1-bis. Sono sospesi i procedimenti di nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle domande volte ad ottenere il trasferimento presso altro ufficio e delle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71 del Regio decreto suddetto, concorrono per conseguire rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 71 e 42-ter. Coloro che sono confermati ai sensi dell’articolo 42-quinquies del regio decreto suddetto conservano l’incarico a tempo indeterminato fino al settantacinquesimo anno di età e: percepiscono la seconda indennità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273 se la permanenza in servizio determinata dal compimento di attività dell’ufficio superi nello stesso giorno lavorativo la durata dì tre ore, anche non consecutive. Alla lettera a) dell’articolo 72 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla lettera a) dell’articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole da: ’’da personale’’ alla fine del periodo sono soppresse».
«1-bis. Il comma 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: ’’Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e al termine è confermato per uguali periodi fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età».
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ’’sette anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nove anni’’».
18.13 Legnini, Vitali
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
Sopprimere i commi 3 e 4.
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: "3. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogata la lettera e)".
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
«3. Per fronteggiare indifferibili esigenze, il ruolo del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità di Consiglieri di Stato; i predetti posti sono conferiti, a domanda, in deroga ad ogni altra disposizione e senza imputazione ad alcuna delle aliquote di cui all’articolo 19, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ai candidati risultati idonei nei concorsi a posti di Consigliere di Stato espletati entro il 31 dicembre 2004 che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La lettera e) dell’articolo 1, comma novantasette della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogata. All’onere recato dalla applicazione del presente comma pari a 500.000 Euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
Al comma 4, sostituire le parole: «articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205» con le seguenti: «articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186».
4-bis. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l’obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell’incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, al sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall’articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l’obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l’adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell’andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e secondo periodo del presente comma è legislativo n. 545 del 1992».
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Fino alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, lettere h), numero 17, e i), numero 6, della legge 25 luglio 2005. n. 150, nei confronti dei magistrati che, avendo già compiuto il sessantottesimo anno di età e non ancora il settantaduesimo, si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 16 comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, agli effetti delle predette disposizioni della citata legge n. 150 del 2005 in luogo della data di ordinario collocamento a riposo si fa riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio».
«4-bis. Le funzioni di Referente presso le Sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, sono svolte da impiegati inquadrati in posizione non inferiore all’area B – posizione economica B3».
All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
’’a) il secondo periodo del comma due è sostituito dal seguente: ’’sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi Professionali gli avvocati, i dottori commercialisti ragionieri e i periti commerciali, i revisori contabili iscritti nei Registri del Ministero di grazia e giustizia nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica’’».
19.0.3 Danieli Franco
’’187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione’’».
Al comma 1, dopo le parole: «n. 291,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,» e sostituire le parole: «sono aggiunte» con le seguenti: «sono inserite».
20.1 Malan
Al comma 1, dopo le parole: «n. 291,» inserire le seguenti: «le parole 43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: ’’63 milioni di euro’’ e».
«2-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:
a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni; b) siano stati impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi; c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore; d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2012.
2-ter. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell’Unione europea. 2-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
«2-bis. Nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è finanziato un piano diretto a prevedere il beneficio del mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, nei confronti di coloro che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in mobilità ovvero siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell’elettronica e delle telecomunicazioni. Nel predetto piano da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive saranno definite le modalità selettive ed applicative. 2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ’’A decorrere dal 10 febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
“2-bis. Il comma 3 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell’alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
«2-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».
’’Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell’ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2005, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007.’’».
a) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole ’’anno 2006’’ sono sostituite con le parole ’’anno 2005’’; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ’’2. Ai fini di cui al comma precedente, il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 18 milioni di euro per il 2005; al relativo onere si provvede mediante riduzione per pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.’’».
«1-bis. L’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si applica anche agli avanzi di gestione accantonati dai Consorzi obbligatori di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151».
«1-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007.’’»
’’9. Le attività di cui al presente articolo non sono in ogni caso soggette alle autorizzazioni previste dal presente decreto legislativo anche quando la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è organizzata in isole ecologiche o centri di raccolta materiali o altre forme analoghe e comunque tali autorizzazioni non devono essere rilasciate quando le attività soggette ad autorizzazione sono svolte dallo stesso ente titolare dei relativi poteri autorizzativi».
23.11 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Monti, Zancan
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, sostituire le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora» con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2007, e può essere prolungato fino al 31 dicembre 2009, qualora, un anno prima della gara,».
AI comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di gestione di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico locale, alle quali gli enti locali, entro i termini di cui al presente comma, abbiano trasferito la proprietà delle reti di distribuzione del gas, possono partecipare senza limitazioni alla gara di affidamento del servizio stesso».
Al comma 4, dopo le parole: «n. 784,» e «n. 266,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 145, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, già prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo in due o tre tranche, per i progetti non ancora ultimati a causa dei ritardi del rilascio di concessione edilizia vengono prorogati di ulteriori 6 mesi, dalla data del rilascio della concessione edilizia stessa, se già ottenuta all’entrata in vigore del presente articolo. Le eventuali revoche per tali ritardi sono nulle. 4-ter. L’entrata a regime dei progetti di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per i bandi 4º e 80, per il settore dell’industria relative alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel caso di attività industriali che necessitano di autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni ministeriali ai fini dell’inizio delle attività, e non ancora ottenute, può essere prorogata fino ad un massimo di 2 anni.».
Al comma 5, dopo la parola: «termini» sopprimere le parole da: «non ancora» fino a: «decreto».
23.5 Maffioli
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All’interno dei piani di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, gli impianti di produzione idroelettrica sono assimilati alle infrastrutture lineari a rete relative a servizi pubblici essenziali».
«6. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: ’’1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio 2007’’. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto all’articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le risorse individuate ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 non sono considerate, per l’anno 2006, ai fini della determinazione delle aliquote provvisorie di cui all’articolo 5, comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000».
23.12 Sambin
«6. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 59 del 1997, limitatamente alla quota destinata all’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Fino alla medesima data, le risorse fmanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».
«6. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all’articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro il 30 giugno 2006.»
«5-bis. I termini per la realizzazione delle iniziative produttive, assistite da finanziamenti o contributi pubblici, da realizzarsi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono sospesi per tutta la durata della dichiarazione di stato di emergenza».
23.8 (testo 2) Firrarello
«5-bis. I termini per la realizzazione delle iniziative produttive, assistite da finanziamenti o contributi statali, da realizzarsi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità nazionale, sono sospesi per tutta la durata della dichiarazione di stato di emergenza».
«5-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l’instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell’articolo 116 della legge n. 388 del 2000».
23.0.11 Piccioni
23.0.12 Stanisci
a) al comma 1, le parole: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2007’’; b) al comma 2, le parole: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decorrere dal 1º gennaio 2007’’.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede, per l’anno 2006 e fino a concorrenza degli importi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l’anno 2006 nel Fondo per il federalismo amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (U.P.B. 4.1.2.17, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
a) all’articolo 4 al comma 1, le parole: ’’Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2010’’; b) all’articolo 6 al comma 1, le parole: ’’Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2010’’; c) all’articolo 11 al comma 1, le parole: ’’come modificata dal presente decreto dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato I’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’e dal decreto ministeriale 27 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005’’; d) all’articolo 16 sono abrogati i commi 1, 2 e 4’’».
a) al comma 143, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
’’d-bis) spese finanziate a valere sulle somme derivanti dalle compensazioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.’’;
b) al comma 147, sono aggiunte, in fine, le parole: ’’, nonché delle spese in conto capitale derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Torino’’.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2006, a 20 milioni di euro per il 2007 e a 30 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ’’Fondo speciale’’ del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
«1-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».
24.0.4 De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, donati, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento» con le seguenti: «Il termine di cinque anni stabilito dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, e successive modificazioni,».
«1-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
’’a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; 4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;’’
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata; c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna; h) ad uso ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso; d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola –, senza attribuzione di rendita. Per l’accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all’urbano con attribuzione di rendita.»;
25.5 Piccioni
25.6 Stanisci
Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
«3-bis. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 codice civile ed in particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.».
1-bis. A far data dal primo gennaio 2006, le unità immobiliari comprese nei quartieri fieristici sono censite nel gruppo «E» solo se destinate ad attività espositive o convegnistiche; le unità immobiliari, ancorché comprese nei quartieri fieristici ma con diverse utilizzazioni e aventi di fatto un’autonomia funzionale e reddituale, devono essere ricondotte alle categorie catastali corrispondenti all’uso prevalente dell’unità immobiliare stessa.
25.7 Eufemi
“1-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa; b) all’articolo 67, comma 3 è soppresso; c) all’articolo 65, comma 1, lettera d) dopo le parole «visure ipotecarie» sono aggiunte le seguenti: «alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento»; d) All’articolo 67, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo:
«L’organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale»
(Canoni demaniali marittimi)
Al comma 1, sostituire le parole: «decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,» con le seguenti: «decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552,» e le parole: «27 dicembre 2002, n. 28,» con le seguenti: «20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,».
Aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Il comma 17-bis dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 modificato dall’art. 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le parole «40 rate trimestrali» sono sostituite dalle seguenti: “80 rate trimestrali”. 1-ter. All’art. 4, comma 24 dicembre 2003, n. 350, modificato dal comma 2 dell’art. 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le parole «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». 1-quater. Al comma 23 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «il tasso di interesse di differimento da applicare sulle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione» con le seguenti «per le singolerate non è dovuto alcun interesse». 1-quinquies. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all’art. 15, comma 2, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 202.
«1-bis. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, per il settore agricolo si applica a partire dal 1º gennaio 2007»
Conseguentement, e sostituire la rubrica con la seguente:
«Fondo per lo sviluppo e la meccanizzazione in agricoltura e documento unico di regolarità contributiva nel settore agricolo».
«1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: ’’Entro il 31 dicembre 2005’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’Entro il 31 dicembre 2006’’».
Al comma 1 e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «n. 410,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
27.7 Malan
Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita con: «novanta» e l’espressione: «o in amministrazione straordinaria» è soppressa.
Al comma 1, dopo le parole: «n. 448,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
Al comma 1, dopo le parole: «n. 99», inserire le seguenti: « e successive modificazioni,».
a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ’’A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento’’; b) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
Al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265», aggiungere le seguenti: «relative alle operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto».
Al comma 1, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265», aggiungere le seguenti: «relative alle operazioni poste in essere a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto».
«1-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2006, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio. Nei predetti casi, per ogni periodo d’imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2006, pari all’1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 100.000».
Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti. 2-ter. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005. 2-quater. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale»
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche alle annualità precedenti l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi comportamenti adottati dai contribuenti.».
«2-bis. Le sanzioni previste agli articoli 7, comma 4-bis, e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti che inviano, entro il 16 marzo 2006, le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotte dall’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alle dichiarazioni ricevute entro il 31 ottobre 2005».
«2-bis. Gli importi di lire seicento milioni e di lire un miliardo, indicati all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono rispettivamente modificati in euro 350 mila ed in euro 600.000.»
«2-bis. Al periodo di sospensione dei termini processuali previsto dall’articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono in ogni caso aggiungere sospensione dei termini processuali di cui all’articolo l della legge 7 ottobre 1969, n. 742».
«2-bis. Il disposto dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. La mancata separata indicazione nelle singole dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2002-2003-2004 delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 dell’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, non comporta la loro indeducibilità, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti e delle altre condizioni indicati dal comma Il dello stesso articolo 110 citato, ed è sanzionata in tutti i casi ed ad ogni effetto, mediante il versamento di una somma determinata in misura doppia della sanzione minima prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo del 1997 n. 471 per ciascun periodo di imposta per il quale non è stata effettuata tale separata indicazione».
2-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 9, al comma 7, dopo le parole: «canoni di locazione o di concessione,» sono aggiunte le seguenti parole: «ivi compreso quello di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 del 1997».
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
31.0.14 Vitali
«10-bis. - (Asseverazione degli studi di settore). – 1. La corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea può essere asseverata, su richiesta del contribuente:
a) dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte; b) dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma l del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; c) dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, limitatamente alle dichiarazioni presentate per conto degli associati.
2. Con l’asseverazione viene altresì attestata la congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. possono essere inoltre giustificate, con separata ed ulteriore attestazione, le incoerenze rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. 3. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per le singole attività esercitate, oggetto dell’asseverazione sono individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione. 4. In caso di ricorso contro l’atto di accertamento relativo ai periodi d’imposta per i quali è stata rilasciata l’asseverazione fedele, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all’articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto di asseverazione. 5. Ai soggetti indicati nel primo comma che rilasciano un infedele asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare l’asseverazione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti sono altresì trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.».
2. Sono soppressi:
a) la lettera b) del primo comma dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; b) l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriaIe 31 maggio 1999, n. 164; c) le parole: «o l’asseverazione» e «, delle asseverazioni» contenute, nel primo comma, rispettivamente degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n 164; d) le parole: «e l’asseverazione», «ovvero l’asseverazione», «dell’asseverazione» contenute, rispettivamente, nel terzo comma dell’articolo 35, nel primo comma lettera a) dell’articolo 39 e nel primo comma, lettera c) dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nell’articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole «l’asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso coroma 1 dell’articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «l’asseverazione di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
a) le parole: ’’31 dicembre 2000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2003’’; b) le parole: ’’16 aprile 2003’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16 settembre 2005’’; c) le parole: ’’16 aprile 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16 marzo 2003’’».
’’c) nell’articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
’’2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2003, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 30 giugno 2006, l’atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 31 marzo 2006. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo’’».
31.0.13 Vitali
31.0.17 Magnalbò, Mugnai
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: ’’da lire cinquecentomila a lire cinque milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 258 ad euro 2.582’’, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione’’; 2) alla lettera b), le parole: ’’da lire un milione a lire dieci milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 516 ad euro 5.165’’; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
’’1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applicano in ogni caso le ipotesi di concorso e continuazione previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata’’; c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti’’; d) al comma 3, le parole: ’’da lire cinquecentomila a lire cinque milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 258 ad euro 2.582’’.
2. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 1, aggiungere l seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare l’immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione, il personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella posizione economica superiore, con decorrenza giuridica dal 5 aprile 2000 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta inquadrato nella posizione economica C3 – figura professionale del Direttore di Cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale. 1-ter. All’onere finanziario della spesa di provvede con 78.410.000,00 euro derivanti dal Fondo Unico di Amministrazione del Ministero della giustizia anno 2006 e seguenti, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, nonché dall’aumento del 5 per cento delle spese di giustizia decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002».
«1-bis. All’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: ’’15 maggio 2005’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e prima del 31 gennaio 2006’’».
«1-bis. L’articolo 2-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato».
Al comma 1, sostituire le parole: «settoriale del» con le seguenti: «del settore» e le parole: «nei comuni delle aree» con le seguenti: «nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali» e sostituire la parola: «Salentino-Ieccese» con la seguente: «Salentino-Leccese».
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria, la disciplina della durata e delle modalità di svolgimento dell’apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, fermo restando le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 2. In attesa della regolamentazione di cui al precedente comma, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell’articolo 21 della legge n. 56 del 1987».
«1-bis. All’articolo 3, comma 3-bis del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 27 marzo 2004 n. 77, le parole: ’’1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio 2007’’».
1-bis. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, le parole: «entra in vigore dal 1º gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008» sono sostituite dalle seguenti: «entra in vigore dal 1º gennaio 2007 e sarà operativo per il triennio 2007-2009.
1-ter. Sono prorogate per l’anno 2006 le linee guida adottate con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, all’uopo utilizzando le pertinenti dotazioni fmanziarie stanziate per l’anno 2006 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266».
In presenza di particolari circostanze di traffico mercantile ed al fine di accelerare l’espletamento delle operazioni portuali l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima, valutate le condizioni tecnico operative, può disporre l’uso transitorio delle banchine non in concessione applicando una addizionale sul canone concessorio, proporzionata all’uso del suolo pubblico.
1-bis. Al comma 369 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali», aggiungere le seguenti: «e della pesca».
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La lettera e) del primo comma dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2092, n. 289, è soppressa.».
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l’intera durata legale del corso di formazione; b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono determinati: il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi delle precedenti disposizioni normative. 4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al presente articolo. La restante parte degli importi è corrisposta, decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a decorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi di imposta successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
2. In deroga a tale principio detto esercizio è altresì consentito ai medici italiani o stranieri che all’entrata in vigore della presente disposizione hanno già praticato in via continuativa, per un periodo di tempo almeno pari a quello del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attività medico – legale pubblico – istituzionale o libero professionale.
3. Ai fini delle attività di consulenza o peritali, gli organi giurisdizionali si avvalgono, prioritariamente, di medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o di medici a questi assimilati secondo la lettera della deroga, fatta salva la facoltà di ricorrere, ove necessario ai fini di giustizia, all’ausilio di ulteriori specifiche competenze professionali».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 457 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005".
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, ridurre lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B.9.1.1.0.).
39.0.3 Peruzzotti, Stiffoni
la prima sezione contiene l’elenco degli aspiranti Guardie Particolari Giurate, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea; b) maggiore età; c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali, determinati con decreto del Ministro dell’interno; d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi; e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l’attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata;
la seconda sezione dell’albo contiene l’elenco delle Guardie Particolari Giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell’interno.
3. Le modalità di istituzione dell’albo, nonché le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentite le associazioni di categoria. 4. In conformità con le norme vigenti in materia, la nomina delle guardie particolari giurate dev’essere approvata dal Prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l’unità operativa dell’istituto di vigilanza o di sicurezza o ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti all’albo, così come previsto al comma 2 del presente articolo. Essa è valida a tempo indeterminato fino a revoca, dopo l’assunzione da parte dell’istituto richiedente, che provvede all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai Servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata. 5. Le Guardie Particolari Giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, prima dell’approvazione sono tenute ad esibire l’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato. 6. La Guardia Particolare Giurata è autorizzata a svolgere attività di sorveglianza e sicurezza pubblica, nonché di ausilio alla Pubblica sicurezza. 7. Se la Guardia Particolare Giurata presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e sicurezza, riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio. Qualora presti servizio presso un Ente Pubblico, o sia comandata o richiesta dall’autorità di Pubblica Sicurezza la Guardia Particolare Giurata riveste la qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza. 8. La Guardia Particolare Giurata è ammessa alle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l’unità operativa dell’istituto di vigilanza o l’ente pubblico, nonché previo un adeguato iter formativo. 9. Ai fini di coordinare ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività di concerto con il Ministro dell’interno e le associazioni di categorie operanti nei territori interessati».
’’1. Con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare al finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell’articolo 55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 ad esclusione di quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga a quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati ad interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi».
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: ’’da lire cinquecentomila a lire cinque milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 258 ad euro 2.582’’, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter deI decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione’’; 2) alla lettera b), le parole: ’’da lire un milione a lire dieci milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 516 ad euro 5.165’’;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
’’1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata’’;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
’’2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale deIl’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti’’;
d) al comma 3, le parole: ’’da lire cinquecentomiIa a lire cinque milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 258 ad euro 2.582’’.
Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 6 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente Iegge».
’’Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale, iscritti nei rispettivi elenchi. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 600 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 600 superiore alla metà. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 2.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.200 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.200 superiore alla metà’’».
’’1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo. 1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; 12 dalle parole ’’; il ruolo’’ fino a ’’di sospensione’’ e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».
39.0.13 Fabris
39.0.25 Ferrara
39.0.12 Fabris
39.0.26 Ferrara
a) all’articolo 1 dopo le parole: ’’di Roccabianca’’ sono inserite le seguenti: ’’nonché l’argine della località Bocca d’Enza nel comuni Mezzani e Sorbolo in Provincia di Parma’’; b) all’articolo 2 le parole: ’’nell’annessa corografia che forma’’ sono sostitute dalle seguenti: ’’dalle annesse corografie che formano,’’.
a) al comma 32, alinea, le parole: ’’in almeno due degli indicatori’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’in tutti gli indicatori’’; b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:
’’32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.’’;
c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Nell’ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile’’».
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell’80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal cita 10 articolo 11, comma 27 della legge n. 537 del 1993; b) nelle zone agricole svantaggiate compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
2. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all’INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previsti dalla normativa sulla calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell’importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. 3. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell’INPS, l’Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti previdenza informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attributiva dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate, trimestrali di uguale im:porto entro il 31 dicembre 2008. 5. Con la presentazione dell’istanza di cui al comma 3, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti. 6. A decorrere da 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati. dovuti per dette categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito con modificazioni, della legge 27dicembre 1989, n, 389. 7. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilari. 8. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo. 9. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all’INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’espletamento delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’lNPS emana ,le relative istruzioni tecniche e procedurali. 10. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. 11. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall’INPS. 12. I datori di lavori agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni. dalla legge 28 novembre 1996, n, 608, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n, 181, e dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per la telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competentI. L’lNPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente articolo competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,e all’lstituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 13. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’lNPS,possono potare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo. 14. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un’apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento aI versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell’Istituto che risponde direttamente al direttore generale. 15. Al fine di rendere più efficaci i controlli finanziati all’emissione del lavoro irregolare in agricoltura, l’INPS e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all’integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: "il mantenimento del gettito" con le seguenti: "un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200 milioni di euro".
«1-bis. La richiesta di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, secondo periodo del presente articolo, non è soggetta ad accoglimento da parte dell’amministrazione».
1. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 che, essendosi avvalsi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, hanno ottenuto di rimanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età, possono ottenere il conferimento delle funzioni direttive di I e di II grado se, alla data di vacanza del posto, non hanno superato il settantunesimo anno di età e di quelle direttive e direttive superiori, anche apicali, di legittimità se alla data di vacanza del posto, non hanno superato il settantaduesimo anno di età e sono in possesso dei requisiti per accedervi stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera I, n. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 2005 n. 150.
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: ’’tre anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’cinque anni’’ e al secondo periodo, la parola: ’’2008’’ è sostituita dalla seguente: ’’2010’’; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. La Fondazione di cui al comma 1 è titolare del diritto d’uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari».
1. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e al secondo periodo, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2009»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «La Fondazione di cui al comma 1 è titolare del diritto d’uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari».
2. All’Istituto di cui al comma 1, incluso nella Rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all’articolo I, comma 1, e all’articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
(Modifica del comma 3 dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. All’articolo 33 della legge 23 dicembre 200, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici. comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento».
’’I concessionari autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 potranno avvalersi, tramite i mezzi di partecipazione a distanza presenti nei punti di raccolta, dei concessionari delle reti AAMS, purché questi ultimi punti raccolta siano ad una distanza minima di 2500 metri dagli attuali locali dei concessionari. Al di sotto di tali distanze il punto di raccolta sarà obbligato a collegarsi al concessionario autorizzato più vicino, secondo modalità e provvedimenti che verranno emanati e disciplinati dall’AAMS. La raccolta non potrà comunque mai essere effettuata in locali che siano ad una distanza inferiore agli 800 metri da qualsiasi concessionario autorizzato’’».
a) nel comma 25, sono soppresse le parole da ’’fermo’’ a ’’pubblica’’; b) il comma 25-bis è soppresso».
39.0.52 Eufemi
39.0.29 Fabbri
39.0.42 Menardi
a) all’articolo 13, i commi 9 e 10 sono soppressi. Di conseguenza, all’articolo 13, comma 1, le parole: ’’e 9’’ sono egualmente soppresse; all’articolo 17, al comma 1, le parole: ’’di cui all’articolo 13, comma 9,’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di cui al comma 1-bis’’, e dopo il comma 1, è inserito il seguente:
’’1-bis. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura designate dal Ministro, provvede all’attribuzione degli attestati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al comma 3.’’;
b) all’articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
’’3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.’’. Di conseguenza, il comma 7 è così sostituito:
’’7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all’atto della presentazione delle medesime, salvo quanto previsto al comma 3-bis.’’».
a) all’articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
’’c) l’individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all’articolo 19, comma 3.’’.
b) all’articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: ’’scelti dal Ministro’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano’’».
’’c-bis) Tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti’’».
39.0.87 Brunale, Vitali
’’137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello ’’730’’. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello ’’730’’ dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale’’. L’articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121 è abrogato».
1. Il comma 149 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«149. Gli Enti istituiti a decorrere dal 1º gennaio 1999 sono soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno decorso l’ottavo esercizio dalla loro istituzione».
’’3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Negli stessi Enti, in fase di prima attuazione della suddetta disposizione e in alternativa alla nomina della Commissione Elettorale, il Consiglio comunale può attribuire al Sindaco tutte le funzioni di Ufficiale elettorale. Il Sindaco può delegare, con facoltà di revoca, tutte le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto’’».
’’2-bis. Per l’elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di consiglieri non superiore a 16, non inferiore a tre nei comuni con i consigli composti da 20 a 50 consiglieri, a quattro negli altri comuni. A parità di voti è eletto il più anziano di età».
’’3. Il termine per l’elezione della commissione elettorale comunale da parte dei consigli dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, stabilito dall’articolo 10, terzo comma, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è differito al 15 febbraio 2006. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva’’».
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: b) ’’1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata dei consiglieri, assessori, sindaci o presidenti di provincia o su forme di condizionamento degli stessi, che concretamente compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. 2. Il procedimento di scioglimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che riferisce le risultanze degli accertamenti svolti, che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma l o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. La relazione del prefetto è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dal completamento degli accertamenti di cui al presente comma, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell’interno per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto del divieto. 3. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dando ne comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il decreto sono pubblicate in allegato la relazione del Ministro dell’interno e, qualora non sia stata già pubblicata ai sensi del comma 2, la relazione del prefetto di cui al medesimo comma 2, salvo che il Ministro dell’interno non disponga diversamente per gravi motivi di sicurezza pubblica. Se il divieto di pubblicazione è parziale, la relazione del prefetto è pubblicata per le parti che non sono oggetto di divieto.»; c) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
’’6-bis. Quando, a seguito del procedimento di cui al comma 2, i collegamenti diretti o indiretti o i condizionamenti di cui al comma 1 e i conseguenti pregiudizievoli effetti sulla vita amministrativa dell’ente o sullo stato della sicurezza pubblica siano rilevati con riferimento a dirigenti, funzionari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente, il prefetto assume in rapporto ai dirigenti, funzionari e dipendenti medesimi ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione ovvero la destinazione ad altra amministrazione, o ad altro ufficio o mansione nella medesima amministrazione. I provvedimenti conservano i loro effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, ovvero, nel caso in cui venga adottato anche il decreto di scioglimento del consiglio, per lo stesso periodo di tempo del decreto medesimo. I provvedimenti vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». 4. All’articolo 144 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma l è sostituito dal seguente:
’’1. Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di due membri per i comuni fino a diecimila abitanti, e di tre membri per i comuni oltre diecimila abitanti e le province. I membri sono scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
d-bis). Nel caso che il prefetto adotti i provvedimenti di cui all’articolo 143, comma 6-bis, e non venga anche disciolto il consiglio comunale o provinciale, la commissione viene istituita al solo fine di eseguire le verifiche di cui all’articolo 145, comma 4, e di adottare le determinazioni eventualmente conseguenti». 5. All’articolo 145 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ’’indicate nel comma 1’’ sono inserite le seguenti: ’’e nel comma 6-bis’’; b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
’’4. Nei casi in cui lo scioglimento, ovvero i provvedimenti del prefetto in ordine a funzionari, dirigenti o dipendenti dell’ente, sono disposti anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma l dell’articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione delle verifiche, qualora infiltrazioni e condizionamenti risultino confermati, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e dispone d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso. Qualora infiltrazioni e condizionamenti risultino insussistenti, la commissione straordinaria conferma le deliberazioni già adottate e i contratti già conclusi. Le deliberazioni di revoca, conferma o rescissione sono rese pubbliche con le stesse modalità utilizzate per gli atti originariamente assunti dall’amministrazione’’. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano agli scioglimenti dei consigli comunali e provinciali il cui procedimento è già iniziato ai sensi dell’articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall’articolo l della presente legge e per i quali il decreto di scioglimento non è stato ancora adottato. 7. Qualora il decreto di scioglimento sia stato adottato e abbia prodotto i suoi effetti, ma il termine in esso previsto non sia ancora interamente trascorso, il prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione integrativa di quella presentata ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall’articolo 1 della presente legge. Qualora non sussistano i presupposti per lo scioglimento del consiglio ai sensi della presente legge, il Ministro dell’interno revoca lo scioglimento con effetto immediato. Il prefetto e la commissione straordinaria adottano altresì i provvedimenti e le determinazioni previsti dagli articoli 143, comma 6-bis, e 145, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, rispettivamente introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), e modificato dall’articolo 3 della presente legge.
«p-quinquiesdecies. - ’’Discarica Le Strillaie’’ situata nel comune di Grosseto».
39.0.75 D’Ippolito
39.0.90 Bassanini, Vitali
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dal Ministero della salute, sono determinati la misura della borsa di studio, il termine entro il quale, a pena di decadenza deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’affermazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l’inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell’applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione della corse di studio presentata ai sensi di precedenti disposizioni normative. 4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2006-2008, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall’anno 2009, nella forma di crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d’imposta successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al presente comma. Gli oneri dericanti dall’attuazione dei commi, sono fissati in 1 milione di euro per l’anno 2007.
Conseguentemente, alla tabella a), del disegno di legge finanziaria, alla voce: ’’Ministero dell’Economia e delle finanze’’, apportare le seguenti variazioni:
2007 – 1.000.000 euro».
a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:
’’18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina’’;
b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:
’’18-ter. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni’’».
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 18-ter introdotto dal comma1 del presente articolo, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
di conversione
2. All’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».
1-bis. All’articolo 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137 le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
x1.3 Vitali
1-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306, le parole: ’’entro il 31 dicembre 2005’’ sono sostituite con le seguenti: ’’31 dicembre 2006’’».
1-bis. All’articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
1-bis. Il termine di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, è prorogato al 31 ottobre 2006».
1-bis. All’articolo 11, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229 e successive modificazioni, la parola ’’trenta’’ è sostituita dalla seguente: ’’trentatre’’.».
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, ferme restando le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali ed i principi di sussidiari età e di leale collaborazione; b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)».
3. È abrogato il comma 13 dell’articolo ll-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
x1.0.2 Zorzoli