DIFESA (4a)
MARTEDÌ 25 MARZO 2003
70ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PALOMBO


Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO ipotizza per martedì 15 aprile l'effettuazione del sopralluogo al 131o reggimento carri di Persano ed al 19o reggimento "Cavalleggeri Guida" di Salerno, previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate.

Conviene la Commissione.

Il senatore COLLINO propone di presenziare a fasi dell'esercitazione navale "Mare aperto" che dovrebbe vedere coinvolte numerose unità della Marina militare e tenersi nel mese di maggio.

Conviene la Commissione.

Prende quindi la parola il senatore NIEDDU, ipotizzando l'effettuazione di una missione presso il poligono militare di Persdadefogu (in Sardegna) in occasione delle prove di lancio di un nuovo vettore terra-aria, oggetto peraltro di un programma di ammodernamento sul quale la Commissione aveva espresso il proprio parere.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO ricorda che in data odierna è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione lo schema di decreto sull'utilizzazione di personale militare nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi sensibili e che esso, in ragione di un'oggettiva urgenza, potrebbe essere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla seduta di domani.

La Commissione conviene.


IN SEDE REFERENTE
(452) MELELEO ed altri. - Riordinamento della sanità militare
(1917) Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare
(1935) NIEDDU ed altri. - Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PERUZZOTTI illustra i provvedimenti in titolo sottolineando che un intervento legislativo di riordino della Sanità militare era da tempo atteso ed invocato dai vertici militari, che lamentavano le insufficienze delle attuali strutture a fronte di una realtà che chiama sempre più frequentemente le Forze armate italiane ad operare su teatri lontani. Di conseguenza la Sanità militare dovrà prestarsi ad essere utilizzata anche nell'approntamento delle capacità di difesa dalle nuove minacce, fra le quali spiccano certamente quelle riconducibili al bioterrorismo e al terrorismo chimico: infatti il sottosegretario Bosi ha recentemente ricordato, a Firenze, il ruolo fondamentale che l'Istituto chimico-farmaceutico militare potrebbe svolgere nella produzione dei vaccini da utilizzare per fronteggiare l'eventuale materializzarsi di una minaccia bioterroristica. E lo stesso ministro della Salute Girolamo Sirchia, rispondendo ad una interrogazione del deputato Bruegger, ha indicato nell'Istituto una preziosa risorsa da attivare in caso di emergenza.
Procede quindi alla disamina dei disegni di legge all'esame della Commissione, analizzando in primo luogo il disegno di legge 1917, d'iniziativa del Governo. In particolare, l'articolo 1 contiene i criteri ispiratori sottesi al processo di riordino. Il Servizio sanitario militare non si limiterà più a svolgere attività di supporto al reclutamento e di tutela della salute del personale militare, ma opererà in modo più incisivo nella ricerca, nella sperimentazione e nello sviluppo, con particolare riferimento alle esigenze di prevenzione del rischio chimico, batteriologico e nucleare. Attenzione verrà prestata inoltre alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario militare, mentre si confermerà la considerazione verso le patologie di grande rilevanza medico-sociale ed il disagio giovanile.
L'articolo 2 prevede invece la concessione di una delega legislativa al Governo, che dovrebbe essere esercitata entro un anno dalla sua approvazione. Si precisano altresì le direttrici fondamentali dell'intervento di riordino. In particolare, vengono delineati i contorni di una struttura a due livelli, nella quale al vecchio piano dei servizi sanitari di Forza armata verrebbe sovrapposto un'importante struttura interforze alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa: l'Ispettorato della Sanità militare. A tale organo saranno affidate la rete ospedaliera militare, i centri medico-legali, l'Istituto di Formazione, l'Istituto studi e ricerche unificato, l'Istituto chimico-farmaceutico militare e il Reparto Sanitario di intervento rapido, ossia un'unità sanitaria mobile capace di affrontare tempestivamente emergenze operative interne ed esterne al territorio nazionale. In questo modo, peraltro, lo Stato Maggiore della Difesa acquisirà la componente sanitaria destinata ad affiancare quella operativa del COI (Comando Operativo Interforze). Resteranno, invece, di competenza del livello inferiore, di Forza armata, le strutture e le capacità indispensabili alle esigenze specifiche di ciascun servizio. È quindi prevista una direzione di Sanità presso ciascuna delle quattro Forze armate, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore di Forza armata o del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ognuna sarà responsabile degli organi sanitari di grande unità, delle infermerie di corpo e delle infermerie da campo o imbarcate, con speciali competenze nel campo di specifico interesse della singola Forza armata, con corrispondente modifica dell'assetto organico degli appartenenti al Corpo di Sanità militare. Saranno inoltre incentivate sia la cooperazione tra il Servizio sanitario militare ed il Servizio sanitario nazionale, sia la collaborazione con le Università e gli istituti scientifici specializzati in ricerca ed attività di formazione. Altre disposizioni di delega contenute nell'articolo 2 riguardano il raccordo con le attività delle strutture sanitarie della Guardia di Finanza e la conferma della possibilità, per gli ufficiali medici, di svolgere attività di libera professione, fatte naturalmente salve le esigenze del Servizio sanitario militare. Il disegno di legge prevede, quindi, che all'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati venga soppressa l'attuale Direzione generale della sanità militare, mentre un decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dovrà determinare le nuove strutture ordinative del Servizio.
Passa quindi ad illustrare il disegno di legge 1935, presentato dai senatori Nieddu, Forcieri, Pascarella e Stanisci, ponendo l'accento sulle similitudini contenutistiche con il provvedimento d'iniziativa governativa. Il provvedimento differisce tuttavia dal disegno governativo per il fatto di non ricorrere al meccanismo della delega legislativa. In particolare, è prevista la preservazione di una separazione tra Servizio sanitario nazionale e Servizio sanitario militare, conformando però la connessione funzionale. Non meno importante, e condivisibile appare il riferimento alla Sanità regionale. L'articolo 2 delinea invece i compiti del Servizio sanitario militare, mostrando una molto marcata sintonia con il progetto governativo di riforma. L'articolo 3, dedicato all'ordinamento del Servizio, si allinea al progetto governativo tanto nel prefigurare un'accentuazione del carattere interforze della Sanità militare quanto nel definire una struttura essenzialmente articolata su due livelli. L'articolo 4 precisa quindi che della componente interforze fanno parte l'Ispettorato generale della Sanità militare e un Ispettorato generale e degli organi esecutivi interforze, prefigurando anche l'istituzione di un'Agenzia delle risorse per la sanità militare, che avrebbe il compito di gestire il procurement sanitario per la Difesa. L'articolo 5 descrive la Componente operativa di Forza armata, mentre l'articolo 6 istituisce il Reparto sanitario di intervento rapido, abilitato ad intervenire nelle emergenze in Italia ed all'estero, posto alle dipendenze dell'Ispettorato generale ed integrato da personale sanitario militare in congedo o dai volontari della Croce Rossa Italiana nonché da elementi del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 7 concerne invece il personale, ripartito nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ausiliari, dei sottufficiali in servizio permanente effettivo e delle forze di completamento, del personale militare delle Forze armate e dell'arma dei Carabinieri e del personale civile della Difesa impiegato presso le strutture del Servizio sanitario militare. Tale articolazione che differisce da quella prefigurata dal disegno di legge governativo, pur avendo il pregio di tenere in considerazione anche le forze di completamento. In base all'articolo 8, si prevede che alla formazione iniziale degli ufficiali e sottufficiali del servizio provveda un istituto "ad hoc", mentre l'articolo 9 rimette a regolamento governativo l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed impiego del personale addetto al Servizio sanitario militare. L'articolo 10 introduce il principio di correlazione tra il trattamento economico del personale addetto al Servizio sanitario militare e quello riservato agli appartenenti al Servizio sanitario nazionale. L'articolo 11 descrive le prestazioni erogate dalla Sanità militare, specificando anche le categorie degli aventi diritto. Notevoli spunti di interesse presenta quindi l'articolo 12 che non solo riconosce al personale medico militare la possibilità di esercitare la libera professione, ma disciplina le forme di collaborazione tra sanità militare e sanità civile. L'articolo 13 disciplina le convenzioni che regolano i rapporti tra la Sanità civile e quella militare, prevedendo, come nel disegno di legge governativo, la facoltà di recesso unilaterale della Difesa. Infine, gli articoli 14 e 15 concernono rispettivamente, i maggiori oneri conseguenti alla riforma (posti interamente a carico dell'accantonamento per la Difesa del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze) e le disposizioni transitorie.
Si sofferma, infine, sul disegno di legge 452, d'iniziativa del senatore Meleleo, ricordando i punti di contatto che emergono rispetto agli altri due provvedimenti appena illustrati. Anche in questo caso viene prefigurata una riforma della Sanità militare in senso interforze, su due livelli, riqualificata in funzione delle nuove esigenze delle Forze Armate, ed aperta a collaborazioni con il Servizio sanitario nazionale e con il mondo della ricerca scientifica ed universitaria.
Pone l'attenzione, in particolare, sulle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, e 7. L'articolo 3 prevede che l'Ispettore generale della sanità militare sia membro di diritto del Consiglio superiore della Sanità e che partecipi ai comitati del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, stabilendo una quanto mai opportuna connessione personale di vertice tra la Sanità militare, la Sanità civile e il mondo della ricerca. L'articolo 4, invece, richiama la previsione che riguarda la costituzione nell'area interforze della sanità militare di comitati etici e per la ricerca scientifica. L'articolo 7 ribadisce infine come il personale del Servizio sanitario militare debba cumulare il doppio requisito del possesso della stessa professionalità richiesta per l'immissione nel Servizio Sanitario nazionale e della "specifica" formazione militare.
Conclude evidenziando che quello degli oneri sembrerebbe essere il punto cruciale di tutti i testi all'esame della Commissione, a causa delle attuali ristrettezze in cui si dibatte la finanza pubblica italiana. Tuttavia, a suo avviso, ciò non deve costituire titolo di legittimazione a ipotizzare riforme dalla scarsa incisività: i ritorni saranno importanti e positivi non solo per le Forze armate, ma per l'intero Paese.

Si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono il senatore ZORZOLI, il senatore NIEDDU e il PRESIDENTE, che ipotizza di costituire un comitato ristretto al termine della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NIEDDU ricorda che l'esigenza di una riforma organica ed improntata a criteri di efficienza della Sanità militare era sentita sin dagli anni '80, ancorché ripetutamente differita a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie. Il settore, quindi, è risultato essere sostanzialmente escluso dal generale riordino che ha interessato le altre articolazioni dello strumento militare. Una riforma è dunque a suo avviso indispensabile, soprattutto tenendo conto della necessità di ricalibrare l'istituto in relazione ai nuovi impegni delle Forze armate così come determinati dagli attuali scenari geopolitici.
Conclude ponendo l'accento sia sull'idoneità dello strumento della delega legislativa -che consentirebbe di procedere ad una riforma graduale attraverso interventi successivi, soprattutto in relazione alla definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi- sia all'opportunità, data l'evidente complessità della materia, di procedere alla costituzione di un comitato ristretto allo scopo di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

Il senatore MELELEO pone l'accento sull'inadeguatezza dell'attuale normativa, risalente a più di un secolo fa ed inadatta a fronteggiare le esigenze scaturenti dalla nuova realtà geo-politica, sempre più marcata da diversificate emergenze in campo nazionale e internazionale.
Illustra brevemente la grande tradizione del Servizio sanitario militare, che ha rivestito un ruolo primario nei paesi più progrediti sino agli ultimi due conflitti mondiali ed avente una gloriosa tradizione scientifica. Rileva quindi che attualmente il Servizio sanitario militare si presenta enormemente ridimensionato e strutturalmente diviso. In particolare, per ciò che attiene al ridimensionamento, osserva che, ad esempio, la Grecia presenta un organico di circa 1.300 ufficiali medici, laddove è prescritto per l'esercito italiano un numero totale di 763 tra ufficiali medici, farmacisti e veterinari. Tale fenomeno è peraltro reso ancora più critico dal crescente esodo degli ufficiali medici, sulla spinta di una demotivazione dilagante nel Corpo e del trattamento economico, notevolmente sperequato rispetto a quello esistente nel Servizio sanitario nazionale.
Con riferimento, invece, alla frammentazione strutturale osserva che l'attuale ordinamento prevede una serie di sovrastrutture caratterizzate da una elevata sovrapposizione di competenze, fenomeni, questi, che ne riducono il rendimento aumentando le spese complessive. Infatti, i provvedimenti all'esame della Commissione tenderebbero ad eliminare l'attuale frammentazione in quattro tronconi di Forza armata, analogamente a quanto attuato nelle nazioni occidentali, ed utilizzando al meglio le risorse sanitarie militari. A tal fine prioritariamente ritiene indispensabile il ricorso al servizio interforze, secondo un modello ben correlato al Servizio sanitario nazionale, ma sganciato, sotto il profilo tecnico-professionale, dal ruolo logistico di ogni Forza armata. Enuncia quindi quelle che - a suo avviso - costituirebbero le linee direttrici essenziali di un efficace progetto di riforma, ovvero un Servizio sanitario interforze conseguito per via legislativa, un parziale passaggio a tale stato ottenuto per via ordinativa, la previsione di una riorganizzazione in un'ottica interforze, basata su un'articolazione centrale facente capo ad un ispettore centrale della sanità ed un'articolazione a livello di singola Forza armata, la fissazione per legge della scala e della dipendenza delle strutture (quelle altamente qualificate alla dipendenza diretta dell'ispettore generale della Sanità militare e le strutture intermedie e di base alle dipendenze della direzione di Sanità militare della singola Forza armata) ed il garantire il riferimento al rispettivo Capo di Stato maggiore per quanto riguarda l'ordinamento e la disciplina. Ribadisce quindi che l'includere il servizio sanitario nel ruolo tecnico e logistico di ogni forza armata sarebbe un notevole ed oneroso ostacolo per il riordinamento sanitario. Infatti, l'ufficiale medico, pur soggetto alle regole indiscutibili della propria arma, dovrebbe esplicare il meglio della propria competenza professionale al fine di assicurare la più solerte prevenzione e la più accurata assistenza al militare, dipendendo dalla superiore autorità tecnico sanitaria per ciò che concerne l'aspetto professionale, e dal rispettivo Capo di Stato maggiore relativamente all'aspetto ordinamentale e disciplinare. Sarà comunque necessario un sufficiente tempo di transizione perché si determini e si stabilizzi il riordino secondo una chiara visione del nuovo progetto di servizio sanitario militare interforze, le attuali e mutate esigenze e la disponibilità di risorse economiche. Conclude proponendo l'istituzione di un apposito comitato ristretto in grado di predisporre in tempi brevi un testo unificato.

Ad avviso del senatore GUBERT sarebbe auspicabile configurare il sistema sanitario militare come uno strumento altamente specializzato, e strettamente calibrato sulle esigenze operative delle Forze armate. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di concentrare le risorse disponibili su di uno strumento più snello ed efficiente evitando numerosi sprechi -come ad esempio l'utilizzo dei servizi sanitari militari da parte di militari in congedo, i quali ben potrebbero avvalersi del servizio sanitario nazionale-, e rendendo quindi possibile anche l'elevazione dei livelli retributivi del personale.
Manifesta invece delle perplessità sulla struttura interforze dell'organismo di vertice della sanità militare, che potrebbe non soddisfare pienamente le esigenze specifiche di talune forze armate, come ad esempio la Marina militare.
Osserva inoltre che, un eccessivo ricorso allo strumento della delega legislativa potrebbe sminuire il ruolo del Parlamento in ordine a tale delicata questione. Conclude auspicando l'istituzione in seno alla Commissione di un apposito comitato ristretto, allo scopo di pervenire all'elaborazione di un testo unificato realmente significativo.

Relativamente all'utilizzo dei servizi sanitari militari da parte di militari in congedo, il presidente PALOMBO osserva che il problema principale è costituito dalla necessità di istituire le opportune convenzioni.

Il senatore ZORZOLI concorda sulla necessità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto, in quanto soltanto in quella sede potranno adeguatamente essere puntualizzati i necessari indirizzi politici alla base della delega legislativa al governo. Esprime inoltre avviso favorevole in ordine all'ipotesi di specializzazione del Servizio sanitario militare prospettata dal senatore Gubert, rilevando inoltre che uno dei punti cruciali del problema è senz'altro rappresentato da una analitica definizione del rapporto fra sanità militare e società civile.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.