GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI


MARTEDI' 28 SETTEMBRE 2004


67a Seduta


Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IMMUNITA' PARLAMENTARI

Comunicazioni del Presidente sulla lettera del senatore Cossiga che ha fatto seguito alla sentenza della Corte costituzionale 24-26 maggio 2004, n. 154

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato il 28 giugno 2004 ha trasmesso alla Presidenza della Giunta - “per opportuna conoscenza e per ogni eventuale seguito di competenza della Giunta” - una lettera del 27 maggio 2004 a firma del senatore Cossiga. La lettera concerne la sentenza n. 154 del 2004 della Corte costituzionale, che ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dallo stesso Cossiga (nella veste di ex Presidente della Repubblica) nei confronti della autorità giudiziaria procedente in due distinti giudizi civili per risarcimento dei danni intentati dai senatori Sergio Flamigni e Pierluigi Onorato.
Il senatore Cossiga, nella sua lettera del 27 maggio 2004 al Presidente del Senato, preconizza iniziative “a tutela di un membro della Camera parlamentare da Lei presieduta”, lamentando che l’effetto della sentenza potrebbe essere quello di privare un ex Capo dello Stato, anche quando cessato dall’ufficio “e acquistata la qualità di senatore, di immunità riconosciute anche ad ogni membro del Parlamento, elettivo o di diritto ed a vita, condizione nella quale oggi io per l’appunto mi trovo”.
Effettivamente, un senatore che durante l’esercizio del suo mandato veda sindacati nel merito atti tipici della sua funzione, ad opera della magistratura, gode di una posizione di insindacabilità da questa Giunta in più sedi affermata e difesa. La difficoltà di ricondurre all’articolo 68 primo comma il caso all’origine della controversia civile risiede però nel fatto che le dichiarazioni di cui si assume la natura lesiva furono rese da Cossiga quando non era senatore. L'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ha sì una valenza perpetua (nel senso che permarrà sempre, anche al termine della legislatura oppure una volta cessato il mandato parlamentare), ma non nel senso che segue perpetuamente la persona del parlamentare, anche per fatti avvenuti dopo che è cessata la sua carica o prima che l'abbia assunta.
Diverso è il caso in cui la tutela richiesta dal senatore Cossiga fosse riferibile al secondo comma dell'articolo 68. È in effetti un problema aperto quello inerente l'esecuzione forzata su beni di un parlamentare, quanto meno laddove essi siano ubicati all'interno della residenza o del domicilio coperto da inviolabilità, ovvero laddove essi facciano parte dell'indennità parlamentare (coperta dalla garanzia di cui all'articolo 69 Cost.). Una richiesta di tutela pervenuta in proposito alla Presidenza della Camera, e deferita alla Giunta delle autorizzazioni a procedere il 16 ottobre 2002, non ebbe alcun seguito; un precedente di pignoramento di beni mobili, nonostante la dichiarazione resa dal debitore esecutato che ha invocato la qualità di senatore, si rinviene poi nel 2003.
Ciò nondimeno, non vi è margine per una pronuncia sul punto nella fattispecie in questione: infatti il senatore Cossiga non risulta destinatario di provvisionale ed anzi la condanna al risarcimento dei danni in sede civile – ad opera del tribunale ordinario di Roma (sentenze 21 aprile 1997 e 16 marzo 1998) – non è esecutiva dopo la riforma pronunciata dalla Corte d’appello di Roma. Fino a quando non si dovesse verificare, in sede di rinvio, una diversa pronuncia (o meglio, fino a quando questa non dovesse passare in giudicato), manca il requisito della pendenza del giudizio di esecuzione che, solo, potrebbe giustificare una richiesta alla Giunta di valutare il caso sotto il profilo del secondo comma dell’articolo 68: la prassi univoca prevede infatti che la Giunta non si pronunci su ipotesi virtuali o su richieste non giustificate dall'attualità del pericolo che incomberebbe sul bene protetto.

Prende atto la Giunta.


VERIFICA DEI POTERI

Discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine alle cariche elettive assunte da senatori a seguito della tornata elettorale amministrativa, rese il 27 luglio 2004

Il presidente CREMA riassume i termini della questione sottoposta alla Giunta nelle sue comunicazioni, avvertendo che, dopo il loro svolgimento, la Camera dei deputati ha ulteriormente confermato la sua giurisprudenza sulla mancata trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenuta in cause di incompatibilità.

Si apre la discussione sulle comunicazioni rese il 27 luglio 2004.

Il senatore PIROVANO, conformemente al mandato ricevuto dal Comitato per le cariche dei senatori di cui è coordinatore, si dichiara favorevole al superamento della regola della trasformazione, alla luce dei persuasivi argomenti (l’assenza di una norma esplicita, la stretta interpretazione delle norme limitative di diritti, la differenza tra la ratio delle ineleggibilità e quella delle incompatibilità) che hanno ispirato le decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati in questa legislatura.

Il senatore FRAU, premesso che la regola della trasformazione si fondava su una giurisprudenza antica e che la ratio dell'incompatibilità ha una valenza più ampia della mera prevenzione del conflitto di interessi, invita ad approfondire la questione; la disparità di trattamento non può essere un argomento sufficiente a far propendere per la soluzione recentemente adottata dalla Giunta delle elezioni della Camera.

Il senatore MANZIONE ricorda che l'articolo 66 della Costituzione e l'articolo 135-ter del Regolamento del Senato predeterminano soltanto una competenza procedimentale, ma non possono fondare una deroga al principio della riserva di legge in materia di elettorato passivo: la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 46 del 1969, costantemente richiede la stretta interpretazione in merito alle deroghe del principio fondamentale contenuto nell'art. 51 della Costituzione, per il quale l'eleggibilità è la norma, l'ineleggibilità è l'eccezione. Benché tredici legislature di precedenti conformi non possano essere sottovalutate, l'esigenza di evitare distorsioni del sistema costituzionale comporta poi la necessità di prevenire le notevoli disparità di trattamento tra le due Camere che si verificherebbero in presenza di una diversa lettura della medesima fattispecie. Concorda pertanto con la posizione espressa dal senatore Pirovano.

Il senatore CONSOLO concorda con l'intervento del senatore Manzione: nella regola della trasformazione non solo non viene in rilievo l'esigenza di assicurare una corretta e libera concorrenza elettorale (essendo di tutta evidenza che le elezioni parlamentari si sono già svolte, nel momento in cui da senatore ci si candida a sindaco o presidente di provincia), ma semmai è essa stessa che – dopo le decisioni assunte dalla Camera – attenta alla par condicio che dovrebbe caratterizzare tutti gli attori del sistema parlamentare. Occorre salvaguardare il bicameralismo da interpretazioni diversificate della medesima fattispecie: esse produrrebbero una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto foriere di evidenti disparità di trattamento tra i due rami del Parlamento. Diventa pertanto necessitata la conclusione espressa dal senatore Pirovano, con la quale conviene pienamente.

Il senatore MARITATI lamenta l'assenza di fondamento giuridico nel capovolgimento di una giurisprudenza pluridecennale: essa si fondava sulla coincidenza esistente tra alcuni elementi costitutivi della ineleggibilità e quelli della incompatibilità; in virtù di ciò, le cariche di sindaco di città con rilevante popolazione e di presidente di giunta provinciale, oltre a poter costituire posizione idonea ad influenzare l'elettore per le elezioni al Parlamento (e quindi idonea a costituire causa di ineleggibilità), erano viste come configuranti anche un possibile conflitto di interessi con il mandato parlamentare, che incide sia nella fase precedente le elezioni sia in quella successiva. La scelta di abdicare a questo principio si presta ad essere letta come un ennesimo privilegio che le Camere si arrogano, a favore dei loro componenti e senza persuasivi argomenti, ma in virtù di considerazioni di mero fatto che non dovrebbero ispirare le decisioni di una sede a competenza tecnico-giuridica quale è la Giunta. Pertanto dissente dalla posizione espressa dal senatore Pirovano.

Replica agli intervenuti il presidente CREMA, che ricorda come la relazione da lui svolta il 27 luglio sottoponeva all'attenzione della Giunta i pro ed i contro della regola della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità. Dalle risultanze del dibattito, emerge anzitutto la lacunosità e, sotto molti profili, la contraddittorietà della legislazione vigente in materia di elettorato passivo: si può affermare senza tema di smentita che un intervento legislativo di profonda revisione incontrerebbe la più ampia adesione da parte dei componenti della Giunta. Vi è poi la scelta - variamente argomentata, ma di cui è senz'altro una componente l'esigenza di prevenire la disparità di trattamento tra i due rami del Parlamento - di superare la regola della trasformazione, di cui si è fatto portavoce il senatore Pirovano anche a nome del Comitato di cui è coordinatore. Su tale scelta, con cui personalmente concorda, sollecita un pronunciamento della Giunta.

Dopo interventi dei senatori FRAU e CONSOLO, la Giunta approva a maggioranza la proposta del senatore Pirovano di proclamare il superamento della regola secondo cui le cause di ineleggibilità sopravvenute si trasformano in cause di incompatibilità.


Comunicazioni del senatore Pirovano in materia di incompatibilità parlamentari

Il senatore PIROVANO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori illustra le conclusioni alle quali il Comitato - sulla base della documentazione inviata dai senatori interessati su richiesta del Comitato stesso - è pervenuto in ordine ad alcune situazioni.
Riferisce in primo luogo sul collocamento in aspettativa dei seguenti senatori dalle cariche ad uffici dichiarati:
Acciarini Maria Chiara, preside presso l'Istituto tecnico commerciale "Erasmo da Rotterdam";
Alberti Casellati Maria Elisabetta, docente universitario presso l'Università di Padova;
Asciutti Franco, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale "A. Capitini";
Ayala Giuseppe Maria, magistrato, consigliere di Cassazione;
Basile Filadelfio Guido, docente universitario presso l'Università di Catania;
Basso Marcello, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale "G. Luzzatto";
Bonfietti Daria, insegnante presso l'Istituto tecnico industriale "Aldini Valeriani";
Brignone Guido, insegnante presso il Liceo Artistico statale "E. Bianchi" di Cuneo;
Brunale Giovanni, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri "F. Niccolini" di Volterra (PI);
Brutti Massimo, docente universitario presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma;
Budin Milos, insegnante presso l'Istituto tecnico commerciale "Ziga Zois" di Trieste;
Caddeo Rossano, insegnante presso l'Istituto Omnicomprensivo di Sardara (CA);
Casillo Tommaso, dirigente presso la Regione Campania;
Centaro Roberto, magistrato di Cassazione;
Ciccanti Amedeo, dirigente presso la Provincia di Ascoli Piceno;
Cirami Melchiorre, magistrato;
Cortiana Fiorello, operatore culturale presso la Provincia di Milano;
Coviello Romualdo, docente universitario presso l'Università degli studi della Basilicata (Potenza);
D'Andrea Giampaolo Vittorio, docente universitario presso l'Università degli studi della Basilicata (Potenza);
Dato Cinzia, docente universitario presso l'Università degli studi del Molise (Campobasso);
De Corato Riccardo, funzionario presso la Regione Lombardia;
Dentamaro Ida, docente universitario presso l'Università degli studi di Bari;
D'Onofrio Francesco, docente universitario presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza";
Franco Vittoria, ricercatore universitario presso la Scuola Normale Superiore di Pisa;
Gaglione Antonio, medico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Foggia;
Gentile Antonio, capo segreteria presso l'Assessorato “personale ed enti locali” della Regione Calabria;
Ioannucci Maria Claudia, docente universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila;
Labellarte Gerardo, dipendente del Comune di Roma;
La Loggia Enrico, docente universitario presso l'Università degli studi di Palermo;
Manieri Maria Rosaria, docente universitario presso l'Università degli studi di Lecce;
Modica Luciano, docente universitario presso l'Università degli studi di Pisa;
Pagano Maria Grazia, insegnante presso l'Istituto Magistrale "Campanella" di Napoli;
Pellegrino Gaetano Antonio, dirigente amministrativo (Vice Provveditore) presso il Provveditorato Opere Pubbliche per la Campania (Napoli);
Pera Marcello, docente universitario presso l'Università degli studi di Pisa;
Ripamonti Natale, ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano;
Ruvolo Giuseppe, impiegato dell'ENEL S.p.A nella sede di Sciacca (AG);
Salvi Cesare, docente universitario presso l'Università degli studi di Perugia;
Saporito Learco, docente universitario presso l'Università degli studi di Teramo;
Tarolli Ivo, funzionario della Provincia autonoma di Trento;
Turroni Sauro, dirigente presso il Comune di Cesena (FL);
Valditara Giuseppe, docente universitario presso l'Università degli studi di Torino;
Villone Massimo, docente universitario presso l'Università degli studi "Federico II" di Napoli;
Zappacosta Lucio, funzionario della Regione Abruzzo;
Ziccone Guido, docente universitario presso l'Università degli studi di Catania.

La Giunta prede atto.

Il senatore Pirovano in secondo luogo riferisce sul collocamento in quiescenza dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

Battafarano Giovanni Vittorio, insegnante presso il Liceo Pedagogico "Vittorino da Feltre";
Biscardini Roberto, docente presso il Politecnico di Milano;
Gubert Renzo, docente universitario presso l'Università degli studi di Trento;
Maconi Loris Giuseppe, dipendente del Comune di Monza (MI);
Manzella Andrea, docente universitario presso l'Università LUISS - Guido Carli di Roma;
Maritati Alberto, magistrato;
Tomassini Antonio, primario ginecologo.

La Giunta prede atto.

Il senatore Pirovano riferisce quindi sulla cessazione dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

Kofler Alois, consigliere di amministrazione dell'Aeroporto di Bolzano e delle Dolomiti;
Pessina Vittorio, consigliere della Viacom outdoor S.r.l.;
Perterlini Oskar, consigliere di amministrazione della Centrum Pensplan S.p.A. e consigliere di amministrazione della Itas Vita S.p.A;
Scotti Luigi, consigliere di amministrazione della A.M.S.A. S.p.A.

La Giunta prede atto.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Rigoni Andrea, revisore contabile dell’Agenzia di promozione economica della Toscana. Per la giurisprudenza del Senato la carica non rientra nel divieto di cui all’articolo 2 della legge n. 60 del 1953 in ragione del requisito della contribuzione (si tratta comunque di società partecipata della regione); né si ritiene che vi rientri per quello della gestione di servizi “di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione” poiché l’oggetto è rappresentato dalla mera gestione delle attività di produzione economica e di sostegno ai processi di internazionalizzazione agricolo, artigianale ed industriale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Cantoni Gianpiero, presidente della Libera università degli studi San Pio V di Roma. Si tratta di carica che non implica funzioni didattiche, per cui non è incompatibile ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980, anche giusta i precedenti (X legislatura, seduta della Giunta del 24 gennaio 1990, declaratoria di compatibilità per la presidenza della Luiss).

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Degennaro Giuseppe, rettore della Libera università mediterranea (LUM). Si tratta di carica che non implica funzioni didattiche, per cui non è incompatibile ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980, anche giusta i precedenti (per la compatibilità in virtù della deroga derivante dal combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 1 comma secondo della legge n. 60 del 1953: X legislatura, seduta della Giunta del 3 maggio 1989, compatibilità riconosciuta per il presidente della scuola di cultura cattolica di Vicenza, trattandosi di un’istituzione culturale).

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Tarolli Ivo, presidente e consigliere dell’università popolare trentina. Si tratta di carica che non implica funzioni didattiche, per cui non è incompatibile ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 382 del 1980, anche giusta il precedente specifico riferito al medesimo senatore (XIII legislatura, seduta della Giunta dell’8 aprile 1999, compatibilità dichiarata per il presidente dell’università popolare trentina). Rispetto a tale precedente, la situazione non è mutata a seguito della modifica dello statuto depositata il 16 febbraio 2004, che conferma i motivi della precedente applicazione dell’articolo 2 comma secondo della legge n. 60 del 1953 (perché all’articolo 2 ultimo comma ribadisce che l’università non ha scopo di lucro e che non rientra nell’oggetto sociale la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione).

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Agogliati Antonio, imprenditore socio accomandatario in società assicurativa. L’essere socio non è vietato dall’articolo 2 della legge n. 60 del 1953, per cui non si riscontrano elementi di incompatibilità. Del resto, tutte le cariche rivestite in società di assicurazioni sono state dichiarate compatibili nella giurisprudenza della Giunta del Senato (X legislatura, seduta del 24 gennaio 1990; XI legislatura, seduta del 14 luglio 1993) in quanto, nell’ambito delle attività assicuratrici, lo svolgimento di attività finanziarie è puramente strumentale rispetto allo svolgimento dell’attività principale, che è quella assicurativa.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Archiutti Giacomo, consigliere di amministrazione della Veneta Cucine S.p.A. Dalla lettura dello statuto prodotto e dalla dichiarazione del senatore emerge che questa società non gestisce servizi per lo Stato né lo Stato vi contribuisce in via ordinaria, per cui – conformemente ai precedenti (XI legislatura, seduta della Giunta del 31 marzo 1993, compatibilità dichiarata per il consigliere di amministrazione NCR Italia S.p.A.) – non rientra nell’articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Barelli Paolo, amministratore unico della C.I.R. AUR s.r.l.. Dalla lettura dello statuto prodotto e dalla dichiarazione del senatore emerge che questa società non gestisce servizi per lo Stato né lo Stato vi contribuisce in via ordinaria, per cui – conformemente ai precedenti (X legislatura, seduta della Giunta del 27 febbraio 1991, compatibilità dichiarata per l’amministratore unico della “Programma s.r.l.”; tale compatibilità è stata ribadita nella XIII legislatura, seduta della Giunta del 7 aprile 1998) – non rientra nell’articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Cossiga Francesco, consulente della Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. In ordine a tale tipo di impresa (diverso dall’istituto di credito, che è oggetto dell’articolo 3 della legge n. 60 del 1953) è stato considerato dalla Giunta compatibile il ruolo meramente consulenziale non di carattere permanente. Precedenti in tal senso risalgono alla X legislatura, seduta della Giunta del 13 novembre 1991 (compatibilità dichiarate per: componente di un organo consultivo del gruppo Bieldeberg; componente di un organo consultivo della ditta Sotheby’s di New York; componente di un organo consultivo della United Technologies Corporation-USA).

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Debenedetti Franco, consigliere di amministrazione della CIR S.p.A. La carica è già stata dichiarata compatibile nella X legislatura (seduta del 17 ottobre 1990) con la seguente motivazione: "L'articolo 6 dello statuto vieta espressamente la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. Inoltre dalla relazione al bilancio e dagli altri elementi informativi acquisiti è emerso che la società svolge attività di detenzione stabile di partecipazioni, ai fini del controllo e del coordinamento delle società partecipate e delle attività industriali da queste svolte". Non si ravvisano fatti nuovi per distanziarsi dal precedente specifico.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Dell’Utri Marcello, presidente della società Pagine Italia S.p.A. – Milano 2. Sussiste un precedente favorevole della Camera dei deputati in rapporto alla medesima società e al medesimo parlamentare (XIII legislatura, Giunta della Camera del 14 maggio 1997). Non si ravvisano fatti nuovi per distanziarsi dal precedente specifico.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Dell’Utri Marcello, presidente della società “Nomen” s.r.l.. Si tratta di società finanziaria, ma non nella forma della società per azioni e, essendo l’incompatibilità dell’articolo 3 della legge n. 60 del 1953 di stretta interpretazione, non può ritenersi vietato.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Guasti Vittorio, consigliere di amministrazione della V. Guasti architettura s.r.l.. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma professionale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Guasti Vittorio, liquidatore della Forum s.r.l. per la riqualificazione urbana. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma professionale. Si è valutato se rientrasse nell’articolo 2, cioè se la società ha mai gestito servizi pubblici, visto che nell’oggetto sociale vi è “la promozione e lo sviluppo, in proprio e per conto terzi, di interventi di riqualificazione dell’immagine urbana”, ma si è concluso che lo stato di liquidazione fa cessare l’attualità del pericolo di prolungamento di eventuali situazioni incompatibili.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Massucco Alberto, presidente del consiglio di amministrazione della Massucco industrie S.p.A.. L’incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma industriale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Michelini Renzo, presidente del Centro studi interprofessionale s.r.l.. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma professionale nel settore terziario.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Passigli Stefano, consigliere di amministrazione Scala group S.p.A.. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma industriale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Pedrini Egidio, presidente della SIRA s.r.l.. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma industriale informatico; si escludono, ad opera del senatore, contribuzioni ordinarie pubbliche o gestione di servizi per le P.A.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Pessina Vittorio, consigliere di amministrazione DADA S.p.A.. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma industriale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Pessina Vittorio, consigliere della PPE S.p.A. poi Masterkey. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario (espressamente escluso all’articolo 2 dello statuto) ma di prestazione e gestione di servizi in ambito comunicazionale.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Peterlini Oskar, consulente della Centrum pensplan S.p.A.. Per la giurisprudenza del Senato la carica non rientra nel divieto di cui all’articolo 2 della legge n. 60 del 1953 in ragione del requisito della contribuzione (si tratta comunque di società partecipata in maggioranza della regione Trentino Alto Adige); potrebbe rientrarvi bensì per quello della gestione di servizi “di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione” laddove si ritenesse che l’oggetto (prestazione di servizi connessi con la gestione amministrativa di Fondi pensione) rientri nella nozione di gestione di servizio pubblico. In ogni caso, dal Comitato è stato considerato dirimente, ai fini della compatibilità, il ruolo meramente consulenziale, non legale né amministrativo di carattere permanente, ivi svolto dal senatore.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Peterlini Oskar, componente del comitato finanza e promotore finanziario della Pensplan Invest S.p.A.. In ordine a tale tipo di impresa - che potrebbe astrattamente rientrare tra le società il cui scopo prevalente sia l’esercizio di attività finanziarie, di cui all’articolo 3 della legge n. 60 del 1953 - è stato considerato dal Comitato compatibile il ruolo meramente consulenziale non legale né amministrativo di carattere permanente, ivi svolto dal senatore.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Il senatore Pirovano, sulla base della documentazione inviata dal senatore interessato, propone di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore:

Togni Livio, amministratore unico Compagnia immobiliare Togni s.a.s.. L'incarico non è coperto dal divieto di attività finanziarie in forma societaria di cui all’articolo 3 della legge n. 60, trattandosi di oggetto non finanziario ma di gestione immobiliare.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

Sulla base delle risultanze della discussione testé conclusasi sulle comunicazioni del presidente Crema rese il 27 luglio scorso, il senatore Pirovano, conformemente al mandato ricevuto dal Comitato per le cariche dei senatori, propone di dichiarare compatibili le cariche rivestite dai seguenti senatori:

Coletti Tommaso, presidente della provincia di Chieti;

Provera Fiorello, presidente della provincia di Sondrio.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,05 .