BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007
69ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
MORANDO
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 12.
(19-26-580-A)
Vittoria FRANCO ed altri.
-
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore ENRIQUES (
Ulivo
) illustra gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Con l’avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.
(691-A)
Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)
Il relatore MORGANDO (
Ulivo
) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, in relazione al testo approvato dalla Commissione di merito, che non vi sono osservazioni ad eccezione che sull'articolo 1, comma 2, lettera
b)
, all'interno del quale è stata inserita una norma derivante dall'approvazione dell'emendamento 1.91 parzialmente riformulato, sul quale la Commissione Bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e concernente la promozione di società italiane che intendano investire all'estero nel settore dell'energia nucleare. In relazione alla nuova formulazione, occorre valutare se sia suscettibile di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento poi all'articolo 2, comma 1, occorre acquisire conferma che i decreti legislativi relativi al riordino dei soggetti pubblici "direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico" sia effettuato ad invarianza degli oneri secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo. In relazione agli emendamenti ripresentati in Assemblea ribadisce il parere già espresso (in particolare, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull’emendamento 1.75). Per quanto riguarda gli emendamenti ulteriormente presentati, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 1.209 e 2.0.203, (identico all'emendamento 4.0.2 su cui la Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 Costituzione), 2.0.207 (limitatamente al comma 6) e la proposta 2.0.206 volta all'istituzione, nell'ambito dell'ENEA, di un'Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In relazione all'emendamento 1.218 occorre valutare quali possano essere gli effetti di finanza pubblica derivanti dalla introduzione di limiti alle società pubbliche di carattere nazionale o locale a svolgere attività in regime di concorrenza nei servizi post-contatore rispetto all'assetto esistente. Analoga valutazione vale per l’emendamento 4.200. Riguardo all'emendamento 1.220 occorre acquisire conferma che le agevolazioni ivi proposte non abbiano carattere fiscale o tale da gravare sul bilancio dello Stato, la stessa considerazione vale per gli emendamenti 2.213, 2.214, 2.219. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.200, in quanto di contenuto analogo all'emendamento 1.0.100, vale il medesimo parere, già espresso dalla Commissione, di nulla osta nel presupposto che gli incentivi alle fonti rinnovabili si finanzino sul sistema tariffario. Occorre infine valutare la portata, anche normativa, oltre che di carattere finanziario, dell’emendamento 2.221. Riguardo alle proposte emendative 2.224 e 2.225 occorre acquisire conferma della capienza delle risorse finanziare del comma 362 della legge finanziaria per il 2007, data l'aggiunta di ulteriori fattispecie. In relazione poi all'emendamento 2.0.202 che fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 10, lettera
f)
, della legge 448 del 1998, allargando i benefici fiscali previsti dalla norma in questione anche a fattispecie differenti, segnala che a fronte del riconoscimento di un diritto soggettivo si pone una copertura strutturata come limite di spesa in luogo di una previsione di spesa. Inoltre, ai fini della valutazione della norma appare indispensabile verificare la correttezza della quantificazione dell’onere. Fa inoltre presente che anche qualora fosse corretta la quantificazione proposta non sussistono fondi sufficienti per l’anno 2007. In relazione all'emendamento 2.0.204 occorre valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica derivanti dai commi 7 e 11. Le stesse valutazioni si rendono necessarie in relazione all'emendamento 2.0.205 in relazione al comma 2 lettera
m)
che pone a carico del gestore della rete i costi associati allo sviluppo della rete e al comma 3 che pone a carico del Ministero dello sviluppo economico misure tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica per il collegamento delle fonti rinnovabili. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA conferma che non derivano oneri dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
b)
, e all’articolo 2, comma 1. Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che le proposte 1.75, 1.209, 2.0.203, 2.0.207 (limitatamente al comma 6), 2.0.206, 4.200, 2.0.202 e 2.0.204 (limitatamente ai commi 7 e 11) determinano maggiori oneri privi di adeguata copertura. Fa presente, inoltre, che la proposta 1.218 non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In relazione alle proposte 1.220, 2.213, 2.214 e 2.219, conferma che si tratta di disposizioni prive di effetti sul bilancio dello Stato. Sulla proposta 1.0.200 fa presente che non derivano effetti finanziari negativi, in quanto gli incentivi alle fonti rinnovabili si finanziano sul sistema tariffario. L’emendamento 2.221 determina effetti neutri sul bilancio dello Stato. Conferma la capienza delle risorse finanziarie del comma 362 della legge finanziaria per l’anno 2007, relativamente alle proposte 2.224 e 2.225. Si rimette alla valutazione della Commissione sulla proposta 2.0.205, in quanto non sono ancora disponibili tutti i chiarimenti richiesti. Valuta, infine, in senso positivo tutte le restanti proposte emendative.
Il presidente MORANDO, per quanto concerne il testo del provvedimento, ricorda che il parere contrario reso dalla Commissione bilancio alla Commissione di merito sull’emendamento 1.91, era stato motivato dalla previsione di agevolazioni che nel testo in esame sono state riformulate in termini di promozione. Rileva che la nuova formulazione, come peraltro ribadito dal Governo, non determini effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In merito all’emendamento 1.218, condivide l’avviso del Governo, in quanto non ritiene che possano configurarsi effetti negativi, in termini di minori entrate. Analogamente, condivide l’avviso del Governo sulla proposta 4.200, in quanto suscettibile di compromettere gli affidamenti in corso e, anche attraverso il contenzioso che ne deriverebbe, maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla proposta 2.221, premesso che non ravvede profili finanziari critici, sottolinea che potrebbe determinare effetti distorsivi della concorrenza. Auspica che a tal fine la Commissione possa esprimere un avviso contrario senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione. Infine, sulla proposta 2.0.205 rileva che la seconda parte della lettera
m)
citata dal relatore sia suscettibile di porre a carico del gestore della rete gli oneri per la realizzazione e lo sviluppo della rete stessa. Da tale previsione non si può escludere che possano derivare effetti a carico del bilancio dello Stato. Propone in tal caso di sopprimerne la seconda parte. Anche con riferimento al comma 3 del medesimo emendamento propone di esplicitare che le misure ivi indicate abbiano carattere regolatorio.
Il senatore TECCE (
RC-SE
) interviene per dichiarare di non condividere le considerazioni del Presidente sulla proposta 2.221.
Il relatore MORGANDO(
Ulivo
), preso atto dei chiarimenti del Governo, propone di esprimere avviso non ostativo sul testo. Per quanto concerne poi gli emendamenti, dichiara di condividere le proposte del Governo e del Presidente. In particolare, sulla proposta 1.218, sottolinea l’opportunità di svolgere un’ampia riflessione anche nel merito, così come rileva che la questione del collegamento tra luoghi di produzione di energia mediante fonti rinnovabili e rete esistente, tema sotteso alla proposta 2.0.205, sia di estrema attualità.
La Sottocommissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.
Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.75, 1.209, 2.0.203, 2.0.207 (limitatamente al comma 6), 2.0.206, 4.200, 2.0.202 e 2.0.204 (limitatamente ai commi 7 e 11). Esprime altresì parere non ostativo sull’emendamento 1.0.200, nel presupposto che gli incentivi alle fonti rinnovabili si finanzino sul sistema tariffario. Esprime inoltre parere contrario sulla proposta 2.221.
Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 2.0.205, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione al comma 2, lettera
m)
, delle parole: “mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete”, nonché, al comma 3, all’introduzione, dopo le parole: “misure e linee di indirizzo” delle altre: “di carattere regolatorio”.
(1566)
Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l' emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l' esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore LUSI (
Ulivo
) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’esigenza di acquisire chiarimenti in merito alla natura delle misure compensative in favore dei comuni, di cui al comma 5 dell’articolo 1, al fine di valutarne i profili sulla finanza pubblica. Ritiene altresì necessario acquisire chiarimenti sul differimento di un anno (da 4 a 5 anni) del periodo previsto per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti (articolo 7, comma 1). In particolare, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulle modalità di copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nel periodo transitorio nonché sulle modalità di finanziamento di eventuali costi non coperti da tariffe.
Il sottosegretario CASULA, in merito alla natura delle misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 5, dell’articolo 1, al fine di valutare i profili sulla finanza pubblica, fa presente che l’articolo 5, comma 2-
bis
del decreto-legge n. 263 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 290 del 2006, concernente “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania” stabilisce che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri è determinato l’importo da riconoscere ai comuni sede di discariche a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento, comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e delle maggiorazioni di cui agli articoli 1 e 3 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 2005. In attuazione di quanto sopra, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3552 del 2006 all’articolo 2, comma 7, nel modificare l’articolo 2, comma 6, dell’Ordinanza n. 3529 del 2006, ha stabilito che il Commissario Delegato è autorizzato a riconoscere quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli che ospitano discariche o impianti di stoccaggio autorizzati dal Commissario Delegato a seguito del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito in legge n. 21 del 2006 e che la copertura di tali oneri è posta altresì a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.
Conclusivamente, tali quote di ristoro a favore dei comuni sede di impianti e nei comuni confinanti risultano essere espresse in un contributo in euro per chilogrammo, variabile sulla base di ciascuna tipologia di impianto, come specificate nell’articolo 3, comma 3, della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 2005.
Relativamente, poi, agli elementi di conoscenza in ordine agli oneri aggiuntivi che potrebbero determinarsi a seguito del differimento di un anno del periodo previsto per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, e precisamente, per il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della norma ed il termine della dichiarazione dello stato di emergenza, ritiene che gli essi graveranno eventualmente sulle risorse comunque destinate al Commissario Delegato. Per quanto concerne invece le modalità di finanziamento di eventuali costi non coperti da tariffe, evidenzia che la norma in questione determina la totale copertura dei costi citati mediante l’adozione delle misure tariffarie imposte sul servizio di smaltimento dei rifiuti, facendo inoltre obbligo ai comuni di emettere le relative cartelle esattoriali sulla base del costo effettivo del servizio stesso.
Il presidente MORANDO, al fine di valutare gli elementi di chiarimento offerti dal Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
(1507)
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso.
Il presidente MORANDO
ricorda che erano stati chiesti taluni approfondimenti al Governo in relazione ad alcuni profili inerenti il testo del provvedimento. In qualità di relatore, in luogo del senatore Ripamonti, assente per cause a lui non ascrivibili, illustra quindi gli emendamenti al testo del provvedimento. Per quanto di competenza richiama le osservazioni avanzate sul testo circa l’acquisizione di una conferma sulla invarianza degli oneri in relazione agli emendamenti 1.41, 1.3, 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1 (limitatamente alla lettera g-
quater
), 1.46, 1.22 e sull’emendamento 1.0.15 che introduce un articolo aggiuntivo concernente il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sembrano invece comportare maggiori oneri non coperti gli emendamenti 1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-
ter
), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2 e 1.0.9 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 1).
In relazione agli emendamenti 1.4 e 1.66, 1.64, 1.5 (limitatamente alla lettera f-
ter
) e 1.62, ritiene necessario valutare gli effetti sulla finanza pubblica conseguenti ad una estensione degli ambiti di applicazione della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro sia in relazione al tipo di rischio che di categorie di lavoratori. Mentre sulle proposte emendative 1.42, 1.59 e 1.71, fa presente la necessità di avere chiarimenti su quali possano essere gli effetti finanziari derivanti dall’introduzione di nuove procedure o nuovi documenti. In relazione agli emendamenti 1.70 e 1.84, ritiene altresì necessario acquisire conferma che il riferimento alle micro imprese rappresenti una precisazione testuale e non un allargamento della platea di applicazione delle norme. In relazione all’emendamento 1.53, volto a stabilire la destinazione delle sanzioni già vigenti relative alle violazioni della normativa sulla sicurezza rileva l’esigenza di acquisire conferma che tali importi siano o meno iscritti in bilancio nelle entrate, con i conseguenti effetti sui saldi, perché in tal caso la proposta comporterebbe maggiori oneri.
Riguardo alle proposte 1.63 (limitatamente al comma 2) e 1.1 (limitatamente alla lettera g-
bis
), occorre valutare quali possano essere gli effetti sul bilancio dello stato riguardo alla “rivalutazione” del tempo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza per la parte concernente la pubblica amministrazione. In relazione all’emendamento 1.60, fa presente, inoltre, l’esigenza di valutare quali possano essere gli effetti finanziari derivanti dall’estensione di una serie di obblighi in capo al datore di lavoro committente (riferito dunque anche alla pubblica amministrazione) attualmente in capo alle imprese esecutrici di lavori pubblici. Analoga valutazione sui possibili effetti finanziari deve essere operata in relazione all’emendamento 1.0.4 che fissa una quota del 2 per cento delle risorse di ciascun servizio sanitario regionale ai servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Occorre, poi, valutare al medesimo fine gli effetti potenzialmente derivanti dalla creazione di banche dati unificate predisposta dall’emendamento 1.0.11. Infine, in relazione all’emendamento 1.51, che prevede l’assunzione tutti gli idonei che hanno partecipato ad un concorso per ispettori del lavoro bandito dal Ministero del lavoro del 2004, chiede conferma della corretta quantificazione dell’onere al fine di valutarne la copertura. Segnala inoltre l’opportunità che la clausola di copertura, formulata come tetto di spesa a fronte del riconoscimento di diritti soggettivi derivanti dall’assunzione in ruolo, sia trasformata in previsione di spesa e sia introdotta una clausola di invarianza. In relazione all’emendamento 1.0.19 d’iniziativa governativa, recante disposizioni varie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sembra opportuno acquisire, oltre alla relazione illustrativa, di cui l’emendamento è corredato, la relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell’articolo 11-
ter
, comma 2, della legge di contabilità. In relazione poi all’emendamento 1.0.20 che si propone il contrasto al lavoro irregolare e che predispone, al comma 2, lettera
c
), sanzioni destinate ad integrare il Fondo per l’occupazione occorre acquisire conferma che si tratti di un gettito aggiuntivo oltre a quello vigente. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 1.41, 1.3, 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1 (limitatamente alla lettera g-
quater
), 1.46 e 1.22, in quanto determinano maggiori oneri non quantificati né coperti.
Dopo un intervento del senatore MORGANDO (
Ulivo
) volto a chiedere chiarimenti in ordine alla sussistenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 1.22, il senatore FERRARA (
FI
) rileva che non risulta chiaro quali effetti in termini di maggiori oneri possano riconnettersi alla proposta 1.41.
Il sottosegretario CASULA prosegue dunque con l’espressione del parere dell’Esecutivo, rimettendosi al parere della Commissione in ordine all’emendamento 1.0.15 e formulando parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-
ter
), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89.
In relazione alla proposta 1.0.15, dopo che il senatore MORGANDO (
Ulivo
) rileva che la stessa non sembra comportare nuovi o maggiori oneri, il PRESIDENTE evidenzia che l’emendamento incide su questioni di competenza e coordinamento senza rilievi di natura finanziaria.
Il sottosegretario CASULA in relazione alla proposta 1.52 rileva che la stessa è suscettibile di determinare maggiori oneri qualora per la promozione delle attività ivi previste non ci si possa avvalere delle figure professionali già esistenti a legislazione vigente.
In merito a tale proposta il presidente MORANDO propone l’espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il sottosegretario CASULA prosegue poi esprimendo parere contrario, ai sensi dell’artico 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.9 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 1).
Il PRESIDENTE propone dunque che in relazione alle proposte finora esaminate, stante il parere espresso dal Governo, potrebbe esprimersi un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera g-
quater
), 1.22
,
1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-
ter
), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2, 1.0.9 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 1), mentre potrebbe esprimersi un parere contrario senza il richiamo alla citata norma costituzionale sulle proposte 1.41, 1.3, 1.45 e 1.46. In relazione alla proposta 1.0.15 non sembrano invece sussistere profili di carattere finanziario per cui propone l’espressione di un parere di nulla osta.
In relazione alla proposta 1.66 il senatore FERRARA (
FI
) rileva come il riferimento ad ambienti di lavoro a rischio risulta in termini generali per cui potrebbero esservi ricondotte anche altre tipologie ivi incluso i luoghi di svolgimento del telelavoro.
Il sottosegretario CASULA esprime al riguardo parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, mentre il senatore TECCE (
RC-SE
) rileva che non appaiono evidenti le ragioni per l’espressione di tale contrarietà, per cui propone l’espressione di un parere di nulla osta sulla proposta 1.66, che eventualmente potrebbe essere condizionato alla espunzione dal testo dell’emendamento del riferimento al lavoro domestico.
In ordine alla proposta 1.64, il sottosegretario CASULA esprime la posizione di contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione del Governo, mentre il senatore TECCE (
RC-SE
) rileva che sebbene sussistano elementi di scarsa chiarezza nella formulazione della proposta non appaiono con evidenza effetti di tipo finanziario.
Il presidente MORANDO evidenzia la riguardo come le lettere e-
bis
e e-
quater
della proposta presentino effetti finanziari privi della necessaria copertura. In ordine all’emendamento 1.5, sul quale il Governo esprime parere contrario, il PRESIDENTE rileva che stante la genericità della formulazione potrebbe optarsi per l’espressione di un parere di contrarietà senza il richiamo dell’articolo 81 della Costituzione. In ordine all’emendamento 1.62 sul quale il Governo esprime parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il senatore TECCE (
RC-SE
) evidenzia che lo stesso presenta carattere normativo e non rileva in modo evidente sul piano finanziario, per cui esprime il proprio dissenso rispetto ad un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, risultando piuttosto auspicabile l’espressione di un parere contrario senza il richiamo alla citata disposizione costituzionale.
Il presidente MORANDO rileva al riguardo che l’emendamento presenta evidenti effetti sul piano finanziario, in relazione alla possibile sospensione dell’attività dei lavoratori pubblici.
Dopo che il sottosegretario CASULA ha espresso parere contrario sulle proposte 1.42 e 1.71, in ordine alla proposta 1.59, il PRESIDENTE dopo aver chiarito il tenore della norma del decreto legislativo n. 626 del 1994 che si intende modificare, propone l’espressione di un parere di nulla osta condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione che le parole: “la documentazione relativa alla valutazione dei rischi” siano sostituite dalle parole: “il documento”. Propone quindi di rinviare il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana.
La Sottocommissione conviene ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,10.