SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA --------------------

10a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)


9ª e 10ª seduta: giovedì 6 giugno 2013, ore 8,30 e 14,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

I. Indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana: audizione del Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto.

II. Interrogazioni.
Interrogazioni svolte

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 50 del Regolamento, del documento:
Relazione «Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese». - Relatrice alla Commissione MERLONI.
(Doc. XXVII, n. 1)


IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013.
(Relazione alla 14a Commissione)
(587)
2. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
(Relazione alla 14a Commissione)
(588)
- Relatrice alla Commissione FISSORE.



INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

D'ADDA, MIRABELLI, DE BIASI, DEL BARBA, COCIANCICH, MUCCHETTI, RICCHIUTI- Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei. -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la situazione in merito a Sea Handling SpA è stata da tempo oggetto di attenzione da parte della Commissione europea, determinando l'avvio di una procedura per infrazione della libera concorrenza sul mercato, all'esito della quale è stata richiesta la restituzione di quanto indebitamente erogato a Sea tra il 2002 e il 2010, nella misura di 359.644.000 euro più gli interessi;
l'adempimento della sanzione comporterebbe il rischio di fallimento dell'azienda, sia nel caso di pagamento della multa, sia nel caso di accantonamento del quantum richiesto;
da settimane si apprendono dalla stampa e dai lavoratori interessati notizie relative ad un presunto piano di smantellamento di Sea Handling, che prevedrebbe il taglio di 739 dipendenti sugli attuali 2.392 a tempo pieno, la nascita di una newco, la rinegoziazione al ribasso del 10 per cento dei contratti di lavoro per i riassorbiti, la riduzione dei servizi forniti e la vendita della stessa attraverso trattativa in esclusiva senza alcun bando pubblico;
d'altra parte, Sea riconosce ufficialmente come corsia preferenziale la procedura, già avviata, di appello e sospensiva dell'obbligo di dare corso alla restituzione di quanto percepito e non dovuto, confidando che la strada giuridica intrapresa possa produrre un allungamento dei tempi per la soluzione del problema;
considerati:
lo stato di incertezza dei lavoratori di Sea Handling e il loro comprensibile stato di agitazione;
la connessione di questa situazione con l'eventuale rigetto da parte della Commissione europea della richiesta di sospensiva e il conseguente obbligo di dare corso alla restituzione, come definita,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda riferire in merito alla vicenda;
quali iniziative di propria competenza abbia adottato o intenda adottare in sede europea, anche d'intesa con gli altri livelli istituzionali territoriali interessati, per un esito positivo della situazione;
quali iniziative di propria competenza intenda mettere in atto in sede europea nel caso di rigetto dell'istanza di sospensiva;
quali strategie intenda adottare per scongiurare un epilogo drammatico sul piano delle prospettive industriali e occupazionali.
(3-00029)

FRAVEZZI- Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e geotermia, che impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;
il richiamato art. 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
tale normativa esclude senza motivazione gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale (prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);
considerato che:
la norma è lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni giuridiche dei suddetti responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;
la disposizione, inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici, che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;
a quanto risulta all'interrogante l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 4, lettera d), del predetto decreto ministeriale, viene impedito, a far data dal 1° agosto 2013, di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
la normativa appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché tale esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale;
considerato altresì che:
per effetto della normativa ad un responsabile tecnico di un'impresa (titolare o dipendente), che installa da anni impianti del settore FER, attualmente qualificato in base al predetto criterio, verrebbe di diritto impedito di proseguire l'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;
nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il paradossale ed immotivato risultato di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle performance degli ultimi anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di effettuare con urgenza una modifica legislativa che consenta ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, di poter continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1° agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'art. 15, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
se ritenga di prevedere per gli stessi, a far data dal 1° agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento obbligatorio a norma dell'allegato 4 al decreto legislativo n. 28 del 2011, punto 1, lettera f).
(3-00045)

SANTINI, GHEDINI Rita, GATTI, SANGALLI- Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e geotermia, che a quanto risulta all'interrogante impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;
il richiamato art. 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
tale normativa esclude, a giudizio degli interroganti senza motivazione, gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008 (prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);
rilevato che:
la disposizione è lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni giuridiche dei responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;
inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;
l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale, cui viene impedito, a far data dal 1° agosto 2013, di continuare a svolgere la consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
la normativa appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché l'esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale;
rilevato inoltre che:
per effetto della normativa ad un responsabile tecnico di un'impresa (titolari o dipendenti), che installa da anni impianti del settore FER, attualmente qualificato, verrebbe di diritto impedito di proseguire nell'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;
nell'attuale fase dì crisi economica, si avrebbe il paradossale ed immotivato risultato di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle performance degli ultimi anni,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga necessario disporre tempestivamente, anche con modalità di urgenza, un provvedimento che consenta ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, di poter continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1° agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
in particolare, se non ritengano di prevedere per gli stessi, a far data dal 1° agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento obbligatorio a norma dell'allegato 4 al decreto legislativo n. 28 del 2011, comma 1, lettera f).
(3-00061)

TOMASELLI, SANGALLI, MUCCHETTI, FABBRI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'- Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e sistemi geotermici), che, a quanto risulta agli interroganti, impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;
il richiamato art. 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita col possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
tale normativa esclude, a parere degli interroganti senza motivazione, gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del citato regolamento (prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);
considerato che a parere degli interroganti:
la disposizione appare lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni giuridiche dei suddetti responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;
la disposizione, inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici, che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;
l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, a decorrere dal 1° agosto 2013, di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
la normativa in oggetto appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché la menzionata esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale
per effetto della normativa ad un responsabile tecnico di una impresa (titolari o dipendenti), che installa da anni impianti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili (FER), attualmente qualificato in base al predetto criterio, verrebbe di diritto impedito di proseguire nell'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;
nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il risultato, paradossale ed immotivato, di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle performance degli ultimi anni,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga doveroso apportare al più presto, e comunque entro il termine di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, anche con iniziative a carattere di urgenza, le necessarie modifiche legislative al fine di consentire ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, di poter continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1° agosto 2013;
se non ritenga opportuno prevedere per gli stessi responsabili tecnici (titolari o dipendenti), già abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, a decorrere dal 1° agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento previsto ai sensi dell'allegato 4, comma 1, lettera f), al decreto legislativo n. 28 del 2011.
(3-00091)

ROSSI Gianluca, GOTOR- Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
la multinazionale olandese-statunitense Lyondell Basell, operante nella produzione di polipropilene, polietilene e catalizzatori per polipropilene, è presente in 18 diverse nazioni e articolata su 58 siti produttivi. Fino al 2012 è stata presente in Italia con 3 insediamenti produttivi ubicati a Ferrara, Brindisi e Terni;
l'insediamento produttivo ternano, collocato all'interno del polo chimico e di proprietà della Basell Poliolefine Italia Srl, occupava circa 120 unità per la produzione di polipropilene. Complessivamente, la superficie totale su cui insiste il polo chimico è di circa 86,5 ettari, di cui 34 occupati dall'insediamento produttivo Basell, 19 da Treofan Italy SpA, 14 da Meraklon, 13 da Novamont SpA, 5 da Edison. La restante parte, pari a 1,5 ettari, risulta di proprietà della società "Collerosso";
considerato che:
a partire dal mese di luglio 2010 il sito produttivo ternano ha cessato la produzione di polipropilene e, conseguentemente, i 120 lavoratori alle dipendenze di Basell hanno avuto accesso alla cassa integrazione straordinaria per un anno, segnatamente fino al 31 luglio 2011;
da luglio a dicembre 2011, in esito alla fase negoziale aperta presso il Ministero dello sviluppo economico, gli stessi lavoratori hanno avuto accesso alla cassa integrazione in deroga;
a partire dal 1° gennaio 2012, infine, i lavoratori sono stati collocati in mobilità;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
tra il 2010 ed il 2011, si è sviluppata una trattativa di acquisto tra Novamont SpA (produttore italiano di materia prima bioplastica, che ha il suo stabilimento nel polo chimico ternano) e Basell, finalizzata all'acquisizione da parte della società italiana degli impianti produttivi della multinazionale e alla successiva riconversione degli stessi per effettuare produzioni innovative nel settore della "chimica verde";
tale trattativa non è andata a buon fine a causa dell'eccessiva onerosità del prezzo di cessione degli impianti proposto dalla Basell alla Novamont, pari a circa 120 milioni di euro;
alla fine del 2011, Novamont ha sottoscritto un accordo di riservatezza finalizzato ad avviare una trattativa per l'acquisizione da Basell dell'intero compendio produttivo di Terni;
all'inizio del 2012, presso lo studio di un legale di fiducia di Basell, ha avuto luogo un incontro cui ha partecipato anche la Regione Umbria. Tra le risultanze, è stato attribuito a quest'ultima l'incarico di assumere il coordinamento istituzionale dell'operazione di reindustrializzazione del polo chimico di Terni. A seguire, nel marzo 2012, alla presenza di rappresentanti del Ministero, si è tenuto un incontro istituzionale finalizzato all'esame dello stato di attuazione del programma di reindustrializzazione dell'area;
il 17 aprile 2012 si è tenuto a Terni un incontro per la presentazione delle imprese interessate allo sviluppo del programma di reindustrializzazione del polo chimico di Terni, il cui obiettivo consiste nella creazione di un polo per la chimica verde, prevedendo anche forme di verticalizzazione, ad esempio attraverso il coinvolgimento della Cosp Tecnoservice, azienda ternana operante nel settore dei servizi integrati. Ciò costituirebbe un vantaggio competitivo che, unito a vantaggi connessi al fattore energetico, consentirebbe al polo chimico di acquistare attrattività e valore;
il 28 maggio si e tenuto a Milano un incontro fra i rappresentanti della Basell e delle imprese interessate all'acquisizione dell'area industriale di proprietà (la Novamont, la Cosp Tecnoservice e il centro di ricerca e produzione di fonti energetiche alternative Terni Research) nel corso del quale si è ulteriormente sviluppata la trattativa finalizzata all'offerta di acquisto;
il 13 giugno 2012 si è tenuto un incontro presso palazzo Gazzoli di Terni (sede della Regione) per la definizione delle modalità di acquisizione delle aree di proprietà della Basell;
il 31 agosto è stata sottoscritta una scrittura privata fra le società Novamont, Cosp Tecnoservice, Terni Research e la società regionale per lo sviluppo economico Sviluppumbria, finalizzata alla presentazione formale dell'offerta per l'acquisizione delle aree del polo chimico di Terni di proprietà della Basell;
il 10 settembre la Novamont ha inoltrato manifestazione di interesse alla Basell sulla base degli accordi intercorsi fra le parti;
dopo la presentazione dell'offerta per l'acquisizione delle aree, che prevedeva la corresponsione di un prezzo complessivo pari a 4.000.000 euro, la Basell ha richiesto una revisione dell'offerta economica;
il 23 novembre 2012 è stato condiviso tra le imprese interessate all'acquisizione ed i soggetti incaricati dalla Basell un verbale di accordo, che prevede l'innalzamento del valore dell'offerta economica e la sottoscrizione di un preliminare di vendita tra le parti entro il 31 dicembre 2012, prevedendo la stipula dell'atto di compravendita entro il successivo 30 giugno 2013;
nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2013, la Regione Umbria (che ha assunto con l'intesa delle imprese coinvolte il ruolo di coordinamento dell'operazione) ha più volte sollecitato la formalizzazione delle determinazioni assunte con il verbale di accordo del 23 novembre da parte della direzione centrale del gruppo multinazionale Basell, con sede a Houston, negli Stati Uniti;
in esito ai gravi ritardi cumulati da Basell nell'assumere una posizione ufficiale, la Terni Research ha comunicato il 28 febbraio l'intenzione di uscire dall'operazione di acquisizione dell'area Basell;
considerato, inoltre che:
nell'ambito del bando nazionale emanato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, è stato costituito il "cluster nazionale della chimica verde", che si compone di 109 soggetti tra enti di ricerca e imprese, capofila Novamont che ne rappresenta il referente nei confronti del Ministero;
la Regione Umbria aderisce al cluster con altre 7 Regioni, e coordina gli aspetti istituzionali di competenza regionale;
il cluster ha presentato al Ministero dell'istruzione una proposta progettuale che prevede 4 programmi di ricerca industriale per un valore complessivo di 48 milioni di euro, in gran parte destinati ad attività di ricerca, formazione e sviluppo sperimentale che avranno importanti ricadute nel territorio umbro;
le imprese con sede operativa in Umbria coinvolte attivamente nei progetti presentati sono Novamont, Meraklon, Treofan e Tarkett, unitamente all'Università di Perugia, al polo di innovazione materiali speciali con sede a Terni e alla Confindustria provinciale. Obiettivo esplicito dei progetti è quello di consentire la riconversione del polo chimico per mezzo di progetti legati all'utilizzo di biopolimeri in applicazioni industriali di interesse delle imprese esistenti e ad una bioraffineria;
la Regione sostiene il programma di attività del cluster attraverso una serie di azioni connesse, che si sostanziano nel sostegno alla realizzazione di un centro di ricerca di rilevanza nazionale nell'area del polo chimico di Terni, l'emanazione di bandi che riguardano temi specifici di interesse del cluster nazionale, assegni di ricerca ed iniziative specifiche di formazione e riqualificazione professionale;
il 12 dicembre 2012 il Ministero dell'istruzione ha approvato il programma di attività del cluster che si è classificato secondo tra i 9 progetti che saranno finanziati dal Governo nell'ambito dei cluster tecnologici nazionali,
si chiede di sapere:
se quanto esposto corrisponda al vero;
se il Governo sia a conoscenza delle ragioni per cui la multinazionale Lyondell Basell non abbia ancora provveduto a formalizzare le determinazioni assunte sottoscrivendo il verbale di accordo del 23 novembre 2012 e se abbia contezza delle intenzioni della multinazionale olandese-statunitense in merito alla vendita delle aree di sua proprietà site nel polo chimico ternano;
quali misure intenda attuare al fine di favorire lo sviluppo del programma di reindustrializzazione del polo chimico di Terni e creare un polo tecnologico specializzato nella "chimica verde" che valorizzi le eccellenze presenti nel territorio ed offra una concreta prospettiva di sviluppo, capace di attrarre nuovi investimenti e di sostenere l'occupazione.
(3-00094)