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IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2017
464ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.


IN SEDE REFERENTE
(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 285 emendamenti e 10 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)) illustra alcuni degli emendamenti a propria firma.
Con una prima proposta di modifica viene conferita una delega legislativa al Governo per l'adozione periodica di disposizioni relative alla tipologia, ai modi e ai tempi della somministrazione dei vaccini, nonchè relative all'estensione dell'obbligo vaccinale. Con lo stesso emendamento si stabilisce l'obbligatorietà e gratuità di sette vaccinazioni e si prevede la possibilità di introdurre obblighi vaccinali specifici a carico degli operatori sanitari.
Altra proposta di modifica è volta a prevedere la possibilità di somministrazione dei vaccini presso le farmacie, al fine di superare le attuali difficoltà di accesso ai servizi vaccinali.
Con alcuni altri emendamenti si propone la mitigazione dell'apparato sanzionatorio e si mira ad escludere la possibilità di perdita della potestà genitoriale in caso di inottemperanza agli obblighi vaccinali.
Vi è altresì una proposta di modifica intesa ad escludere l'obbligo di vaccinazione per una particolare categoria di soggetti: i familiari di persone già danneggiate da effetti avversi derivanti dai vaccini.
Altre proposte di modifica, infine, sono intese a stabilire specifici obblighi di formazione degli operatori sanitari, in materia di prevenzione vaccinale, nell'ambito dell'educazione continua in medicina.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) illustra alcuni degli emendamenti presentati.
L'emendamento 1.18 prevede l'obbligatorietà e gratuità di sole quattro vaccinazioni, cui si aggiungono cinque ulteriori vaccinazioni meramente raccomandate ma del pari gratuite.
L'emendamento 1.25 riferisce l'obbligatorietà delle vaccinazioni ai minori di età compresa tra zero e il compimento del sedicesimo anno (e non già 'sedici anni').
L'emendamento 1.29 sopprime il riferimento all'obbligatorietà delle vaccinazioni.
L'emendamento 1.34 prevede il mantenimento degli obblighi vaccinali già in precedenza stabiliti per i soggetti nati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.
Gli emendamenti 1.44, 1.53, 1.57, 1.63 e 1.67 sono accomunati dalla finalità di sopprimere tutte o alcune delle nuove vaccinazioni obbligatorie introdotte dal decreto-legge.
L'emendamento 1.72 prevede, con alcune eccezioni, che la vaccinazione contro il virus dell'epatite B sia effettuata a partire al compimento dell'undicesimo anno di età. Analoghe previsioni volte al differimento sono sottese agli emendamenti 1.73, 1.81 (per la rosolia) e 1.82 (per il meningococco B).
L'emendamento 1.83 prevede che il completamento del ciclo vaccinale relativo al Haemophilus influenzae di tipo B debba avvenire entro 36 mesi dalla nascita.
L'emendamento 1.84 mira a rendere disponibili in formulazione monodose i vaccini indicati dal comma 1 dell'articolo 1.
L'emendamento 1.85 disciplina il consenso informato dei genitori esercenti la potestà genitoriale e dei tutori.
Gli emendamenti 1.87 e 1.96 includono anche i medici liberi professionisti tra i soggetti legittimati a certificare l'avvenuta immunizzazione per via naturale, ovvero la necessità di omissione o differimento della vaccinazione.
L'emendamento 1.97 stabilisce verifiche semestrali circa il rispetto degli obiettivi minimi di prevenzione vaccinale per ogni patologia.
L'emendamento 1.98 prefigura relazioni periodiche dell'AIFA al Parlamento in materia di farmacovigilanza e monitoraggio degli eventi avversi.
Gli emendamenti 1.102, 1.113, 1.121, 1.123, 1.124 e 1.129 mirano a sopprimere o a mitigare l'apparato sanzionatorio.
L'emendamento 1.145 sopprime l'obbligo di segnalazione, da parte dei servizi sanitari, dell'inottemperanza agli obblighi vaccinali.
L'emendamento 1.149 prevede invece che il suddetto obbligo di segnalazione sussista solo nel caso in cui il genitore esitante ometta di motivare il proprio diniego alla vaccinazione.
L'emendamento aggiuntivo 1.0.6 introduce una disciplina organica in materia di farmacovigilanza ed eventi avversi.

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) illustra a sua volta alcuni degli emendamenti a propria firma.
L'emendamento 1.24 mira a sottoporre anche gli operatori scolastici e quelli socio-sanitari alla disciplina relativa agli obblighi vaccinali.
L'emendamento 1.28 prevede che le vaccinazioni obbligatorie siano somministrate anche ai minori stranieri non accompagnati.
L'emendamento 1.41 è volto a ripristinare la coesistenza tra le già vigenti vaccinazioni obbligatorie e alcune vaccinazioni di tipo raccomandato, delle quali ultime si stabilisce inoltre la gratuità.
L'emendamento 1.51 prevede l'obbligo della vaccinazione antirosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età.
L'emendamento 1.80 mira a sottoporre a vaccinazioni obbligatorie gli stranieri accolti nei centri per l'immigrazione.
L'emendamento 1.110 prevede la convocazione dei soggetti esitanti rispetto alla vaccinazione da parte della ASL competente, al fine di un colloquio informativo e sollecitatorio.
L'emendamento 1.112 è volto a mitigare le sanzioni pecuniarie comminate dal decreto-legge.
L'emendamento 1.117 è inteso a responsabilizzare, rispetto alle vaccinazioni, anche i soggetti cui i minori siano stati affidati.
L'emendamento 1.133 introduce esenzioni da responsabilità per taluni casi di indisponibilità delle vaccinazioni, nei quali risulta impossibile o molto difficoltoso osservare gli obblighi vaccinali.
L'emendamento 1.141 sopprime l'obbligo di segnalazione delle inadempienze vaccinali all'autorità giudiziaria.
L'emendamento 1.152 esclude che l'inottemperanza agli obblighi vaccinali possa costituire motivo di revoca o sospensione della potestà genitoriale.
L'emendamento aggiuntivo 1.0.1 introduce la possibilità di somministrazione dei vaccini all'interno delle farmacie.

Il senatore GAETTI (M5S) illustra a sua volta alcuni degli emendamenti a propria firma.
L'emendamento 1.5, integralmente sostitutivo dell'articolo 1, reca disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale.
L'emendamento 1.21 sopprime il riferimento alla necessità di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo e internazionale.
L'emendamento 1.31 mira a sopprimere il carattere obbligatorio delle vaccinazioni.
L'emendamento 1.88 pone a carico del Servizio sanitario nazionale il costo dell'analisi sierologica funzionale alla possibilità di omissione o differimento della vaccinazione.
L'emendamento 1.95 apre alla possibilità di ulteriori ragioni di omissione o differimento delle vaccinazioni.
L'emendamento 1.105 sopprime le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie e agli obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria.
L'emendamento 1.118 introduce una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

La senatrice MUSSINI (Misto) illustra l'emendamento 1.92, col quale si prevede che l'esclusione dal protocollo vaccinale avvenga anche a seguito di valutazioni di carattere genetico.
Dichiara altresì di sottoscrivere gli emendamenti presentati dalla senatrice Simeoni e quelli presentati dalla senatrice Petraglia (eccetto il 3.27 e il 3.28).

La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP) illustra alcune delle proprie proposte emendative.
L'emendamento 1.14 mira a stabilire obblighi temporanei di vaccinazione, per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori sanitari, valevoli sino al superamento del livello critico di copertura immunitaria.
L'emendamento 1.47 stabilisce l'obbligatorietà della vaccinazione Haemophilus influenzae di tipo B per i minori di età compresa tra zero e cinque anni.
L'emendamento 1.79 introduce obblighi di dichiarazione per gli operatori sanitari e socio-sanitari, concernenti il proprio stato di immunizzazione.
L'emendamento 1.90 introduce un periodo di tolleranza di dodici mesi per il completamento dei cicli delle vaccinazioni obbligatorie.
L'emendamento 1.154 precisa la procedura propedeutica all'adozione di provvedimenti di urgenza in materia sanitaria da parte dei sindaci.
Gli emendamenti aggiuntivi 1.0.3, 1.04 e 1.0.5 riprendono i contenuti di un disegno di legge già presentato dall'oratrice e disciplinano, rispettivamente, il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, i rimedi alle inadempienze in materia di programmi vaccinali, l'organizzazione dei servizi vaccinali.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dalla senatrice Dirindin.

La senatrice TAVERNA (M5S) illustra l'emendamento 1.7, che sostituisce integralmente l'articolo 1 con una disciplina ispirata a principi diversi rispetto a quelli sottesi al decreto-legge in esame.

Il senatore BIANCO (PD) illustra alcuni emendamenti di cui è firmatario.
L'emendamento 1.23 introduce nel testo un richiamo al Piano nazionale della prevenzione vaccinale.
L'emendamento 1.52 sopprime alcune delle vaccinazioni obbligatorie previste dal testo.
L'emendamento 1.71 prevede la possibilità di differimento della somministrazione di alcuni vaccini obbligatori sulla base di un dissenso informato ed espresso per iscritto.
L'emendamento 1.126 introduce una mitigazione dell'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie.
L'emendamento 1.146 sopprime la disposizione concernente l'obbligo di segnalazione delle inottemperanze all'autorità giudiziaria.
L'emendamento 1.155 introduce alcune specificazioni nell'ambito della disciplina che presiede all'adozione dei provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria da parte dei sindaci.
L'emendamento 1.157 è volto a rendere disponibili formulazioni monocomponente per alcuni dei vaccini indicati dal comma 1 dell'articolo 1, nonché a prevedere le modalità di negoziazione dei vaccini da parte dell'Agenzia italiana del farmaco.
L'emendamento 1.158 introduce alcuni adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome, funzionali al supporto della prevenzione vaccinale (rafforzamento dei servizi vaccinali, attività di sorveglianza e prevenzione, individuazione di modalità di segnalazione e valutazione degli eventi avversi, pubblicazione dei dati sugli eventi avversi, coinvolgimento attivo di tutti i professionisti sanitari nel raggiungimento degli obiettivi vaccinali, attuazione di campagne di informazione e formazione).
L'emendamento 1.159 prevede, tra l'altro, la possibilità di commissariamento delle regioni che non garantiscano il rispetto degli obiettivi di copertura vaccinale.

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione della fase di illustrazione avranno luogo nella seduta antimeridiana che sarà convocata nella giornata di martedì 27 giugno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 10,40.


ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2856


G/2856/1/12
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»,

considerato che:

al fine di un adeguato monitoraggio dell'attuazione delle previsioni normative nell'ambito di una politica di prevenzione e programmazione sanitaria, appare necessario prevedere la raccolta di ogni dato utile per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini;
è, dunque, opportuno raccogliere, in modo sistematico e in apposite banche dati regionali, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati;

rilevato che:

i professionisti sanitari (medici e farmacisti in particolare), attraverso lo specifico sistema di farmacovigilanza, sono in grado di rilevare e segnalare eventuali sospette reazioni avverse;
l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati risulta fondamentale ai fini di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di apposite banche dati regionali e di un'anagrafe nazionale con la finalità di raccogliere, in modo sistematico ed organico, ogni utile informazione in campo vaccinale, nell'ambito di un'efficiente attuazione della politica di programmazione e prevenzione sanitaria per la popolazione.

G/2856/2/12
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», visto l'articolo 2 del decreto-legge, in esame che prevede la promozione di apposite campagne di comunicazione ed informazione istituzionale in materia vaccinale,

considerato che:

l'imposizione dell'obbligo vaccinale non può in alcun modo dare risultati concreti se non è accompagnata dal un adeguato grado di conoscenza e di fiducia fra le persone; la mancanza di conoscenze, condivisione e coinvolgimento dei cittadini sull'importanza dei vaccini ha, infatti, negli anni alimentato dubbi infondati ed incertezze sulla loro efficacia, a scapito della tutela della salute;
tale atteggiamento ha determinato un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, nei casi più gravi, di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese,

rilevato che:

è, quindi, fondamentale prevedere un coinvolgimento nel programma di comunicazione e di prevenzione, di professionisti sanitari, farmacisti e medici in particolare, in grado di trasmettere ai pazienti informazioni chiare e facilmente fruibili, anche in considerazione del rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto tra tali professionisti ed i cittadini;
l'obbligo vaccinale, infatti, non può prescindere da una ritrovata e consapevole fiducia dei genitori nelle istituzioni e da adeguati atti informativi e formativi predisposti dagli operatori sanitari qualificati, anche in collaborazione con gli Ordini professionali dei farmacisti e dei medici;
in tal senso, la farmacia dei servizi ed, in particolare, il farmacista, in qualità di educatore sanitario ed in considerazione delle conoscenze specialistiche di cui dispone, potrebbe contribuire alla realizzazione di tali iniziative di divulgazione e prevenzione, eventualmente anche all'interno delle scuole stesse,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di promuovere campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale con cadenza almeno annuale in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, nonché con la rete delle farmacie aperte al pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

G/2856/3/12
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»,

considerato che:

la previsione dell'obbligo vaccinale potrebbe determinare notevoli difficoltà logistiche ed organizzative per le amministrazioni sanitarie locali chiamate a garantire l'erogazione e la piena fruibilità delle dosi obbligatorie, di immunizzazione;
il decreto, infatti, sarà in vigore già dal prossimo anno scolastico 2017/2018 e, pertanto, sarà necessario nell'immediato futuro far fronte al significativo numero di richieste di vaccinazioni e, quindi, gestire un sovraccarico importante di lavoro a parità di personale;
in via generale, la mole di lavoro che le strutture e gli operatori competenti si troveranno ad affrontare risulterà enorme e, come tale, difficile da smaltire entro settembre, con il rischio concreto di ritardi nell'assolvimento dell'obbligo vaccinale in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico;
rilevato che tali difficoltà logistiche ed organizzative potrebbero essere superate autorizzando i medici a vaccinare presso le farmacie di comunità, predisponendo a tal fine luoghi e spazi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario e tecnico-logistico;
tale misura, invero, consentirebbe di garantire un accesso più rapido e comodo ai pazienti interessati dal provvedimento, grazie alla capillare presenza sul territorio delle farmacie,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere che i medici siano autorizzati dalle ASL di competenza a somministrare i vaccini di cui al presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

G/2856/4/12
MALAN, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
premesso che l'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie;
considerato che il comma 2 stabilisce che dall'introduzione, nell'articolo 1, comma 1, di numerosi nuovi vaccini obbligatori, per una platea di oltre otto milioni di persone, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

impegna il Governo a riferire al Senato, nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine dell'esame degli articoli Aula, quale sia il costo dell'operazione e quali spese verranno ridotte per farvi fronte.

G/2856/5/12
MUSSINI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856;
all'articolo 1 del citato decreto, è previsto che al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, determinate vaccinazioni,

considerato che:

nel decreto in esame, al citato articolo 1, il Governo nel considerare l'età di copertura vaccinale prevede un lasso temporale dagli zero fino ai sedici anni, sarebbe congruo aumentare il tetto dell'età pediatrica dai 14 anni previsti oggi, ai sedici anni;
in particolare, per ottenere una attenzione e una cura migliore sarebbe opportuno prevedere un minore numero di assistiti per ogni singolo pediatra;
conseguentemente alla riduzione degli assistiti per singolo pediatra, sarebbe altresì opportuno prevedere un aumento del numero dei medici pediatra e quindi un incremento dei posti nelle relative scuole di specializzazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare l'età pediatrica dalla attuale prevista per gli anni 14 fino a quella di anni 16;
a valutare l'opportunità di prevedere una sensibile diminuzione di assistiti per i medici pediatra;
a valutare l'opportunità di prevedere un aumento di posti nelle specializzazioni di pediatria.

G/2856/6/12
MUSSINI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856;
vista l'attuale composizione dei vaccini, si reputa opportuno l'inserimento di una nuova modalità di controllo degli stessi;
in particolare, si ritiene opportuno che il Ministero della salute; nell'indire le gare di approvvigionamento delle dosi vaccinali atte a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative della popolazione, indichi chiaramente – tra i requisiti obbligatori – che la composizione chimicofarmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo diretto che indiretto o collaterale;
si ritiene altresì opportuno che l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'AlFA, sia chiamato ad emettere opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le compensazioni ottimali delle dosi vaccinali in relazione ai diversi eccipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare, riguardo alla tossicità diretta ovvero indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli eccipienti stessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indicare chiaramente – tra i requisiti obbligatori – che la composizione chimico-farmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo diretto che indiretto o collaterale;
a valutare l'opportunità di prevedere che l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'AIFA, emetta opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le composizioni ottimali delle dosi vaccinali in relazione ai diversi recipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare riguardo alla tossicità diretta ovvero – indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli eccipienti stessi.

G/2856/7/12
MUSSINI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, AS 2856;
l'articolo 2 del decreto-legge al comma 1 prevede che a decorrere dal 1º luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150,

considerato che:

sarebbe opportuno che medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, forniscano – laddove richiesta – ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, in merito a quanto disposto dal presente decreto di cui a all'articolo 1, comma 1;
in particolare sarebbe opportuno che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, dichiarino con la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal Ministero della salute entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di aver ricevuto l'informativa richiesta: ciò costituirà per i professionisti sanitari succitati titolo per l'ottenimento di incentivo economico nella misure stabilita dal Ministero della Salute di concerto con la Conferenza Stato-Regioni a valere su quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di incentivi vaccinali a favore del personale sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, forniscano – laddove richiesta - ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, in merito a quanto disposto dal presente decreto di cui all'articolo 1, comma 1;
a valutare l'opportunità di prevedere che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, di dichiarino con la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; di aver ricevuto l'informativa richiesta;
a valutare l'opportunità di prevedere che l'incentivo vaccinale a favore del personale sanitario venga conferito in relazione al numero di informative rilasciate in precedenza alle vaccinazioni e con in base al numero di vaccinazioni: effettuate.

G/2856/8/12
FATTORI, TAVERNA

Il Senato,

premesso che:

il Piano nazionale di vaccini del triennio 2014-2016 è stato redatto con la partecipazione al panel di esperti di persone afferenti a enti pubblici del settore sanitario e rappresentanti di società scientifiche;
l'investimento per approntare un piano vaccinale sta aumentando di triennio in triennio; quello del 2014-2016 ha visto un intervento per oltre 600 milioni di euro all'anno, pari al 3,5% della spesa farmaceutica italiana, raddoppiando i precedenti costi,

considerato che:

la Direzione generale della prevenzione sanitaria ufficio V – prevenzione delle malattie trasmettibili e profilassi internazionale ha emanato la recente circolare recante le prime indicazioni operative di attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale» sottolinea come sia già in fase di formalizzazione il NITAG (National Immunization Technical Advisory Group) ossia un gruppo di esperti a supporto per la pianificazione vaccinale e di immunizzazione;
i NITAG esistono in diversi paesi nel mondo dai 2012 e l'OMS ne raccomanda la formazione entro il 2020 ovunque per una migliore attuazione del piano globale dei vaccini (Global Vaccine Action Plan);
nella circolare ministeriale non vengono specificate le linee guida che si stanno seguendo, se siano le stesse indicate dal centro internazionale dei NITAG, il numero dei partecipanti e le caratteristiche di nomina e professionalità;
la presenza di un organo indipendente come il NITAG è auspicato da tutta la comunità scientifica e sarebbe uno strumento efficiente del sistema vaccinale,

impegna il Governo a:

1) formalizzare e strutturare il NITAG che, come linee guida generali, sia preposto a:

a) effettuare analisi sulle politiche vaccinali e determinare un piano di immunizzazione nazionale ottimizzata;
b) affiancare il Governo e il programma nazionale di immunizzazione nella formulazione di strategie per il controllo di malattie prevenibili con vaccini attraverso l'immunizzazione;
c) affiancare le autorità nazionali per il monitoraggio sull'andamento del programma di immunizzazione per la sua misurazione e quantificazione;
d) affiancare il Governo alla formulazione dei dati e delle informazioni raccolte sulle malattie e l'accettazione dei vaccini;
e) identificare la necessità di ulteriori dati per l'elaborazione delle politiche vaccinali e di immunizzazione;
f) affiancare, in tutti i casi in cui ne siano investite, tutte le istituzioni, le organizzazioni e le agenzie governative nella formulazione di politiche, piani e strategie per la ricerca e lo sviluppo di nuovi vaccini e tecnologie di amministrazione dei vaccini stessi;

2) rendere il NITAG organo indipendente, formato da 12 membri provenienti da diverse discipline attinenti con l'immunologia, anche a livello legale, oltre che scientifico e tecnologico, ai quali sottoporre documentazione da sottoscrivere, in cui si dichiari l'assenza totale di conflitto di interessi diretto o indiretto con case farmaceutiche e organi politici;
3) inserire all'interno del NITAG almeno 4 membri provenienti da Paesi esteri di comprovata credibilità internazionale.

G/2856/9/12
BELLOT, MUNERATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,

premesso che:

in diverse regioni italiane si sta promuovendo una campagna di divulgazione a favore delle vaccinazioni in età pediatrica, che coinvolgerà giornali, radio, televisioni, cinema, testate on line anche attraverso la pubblicazione di manifesti opuscoli e locandine,

considerato che:

circa l'adozione dell'obbligatorietà dei vaccini, il Ministero della Salute ha emesso un circolare in cui vengono fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione del decreto-legge. Con essa ha istituito, a partire dal 14 giugno scorso un numero telefonico (numero verde 1500) con medici pronti a fornire le indicazioni necessarie in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale e gli adempimenti necessari per le iscrizioni scolastiche,

si impegna il Governo:

a sostenere e diffondere su scala nazionale le stesse iniziative promosse dalle Regioni, anche a livello di piattaforma on-line, per informare e sensibilizzare le famiglie italiane sull'importanza e l'utilità dell'immunizzazione dalle patologie dannose per la collettività.

G/2856/10/12
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

La 12a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2856 "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale",

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame dispone al comma 1 l'obbligatorietà per dodici vaccinazioni, tra le quali il vaccino anti-Haemophilus influenzae di tipo b;
il documento dell'Istituto superiore di sanità relativo all'impatto sulla popolazione delle dodici malattie oggetto degli obblighi vaccinali evidenzia la presenza di 140 casi di malattia batterica invasiva da Hib in Italia nel 2016 citando quale fonte il report dello stesso istituto superiore di sanità sui dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive, aggiornati al 3 aprile 2017;
i dati contenuti nel report citato mostrano un'evidenza nettamente differente. Illustrando l'analisi sui numero dei casi esaminati tra il 2011 e il 2016 rileva che «anche nel 2016 è evidente la netta predominanza dei ceppi non capsulati che rappresentano oltre il 78 per cento del totale dei ceppi tipizzati, con un aumento rispetto agli ultimi anni.» Per questi ceppi non è disponibile un vaccino che invece è rivolto esclusivamente al sierotipo b, i cui casi «si mantengono relativamente rari: nessun caso nel 2011, 6 casi nel 2012, 5 casi nel 2013, 7 casi nel 2014, 4 casi nel 2015 e 12 nel 2016». Per l'anno 2016 quindi dei 140 casi citati gli unici prevenibili con la vaccinazione sarebbero solo dodici;
lo stesso Report dettaglia i casi esaminati: "Tra questi, complessivamente 10 casi insorti in bambini vaccinati contro H influenzae soddisfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale (ovvero si considera fallimento una malattia invasiva da Hib insorta 2 settimane dopo la somministrazione di una singola dose in un bambino maggiore di un anno o alternativamente 1 settimana dopo 2 dosi in un bambino minore di un anno). In particolare, dei 6 casi di tipo b notificati nel 2012, 3 bambini risultano non vaccinati; lo stato vaccinale degli altri 3 casi non è noto. Dei 5 casi segnalati nel 2013, due casi soddisfano i criteri per la definizione di fallimento vaccinale (1 bambino di un anno vaccinato con una dose e un bambino di dieci mesi vaccinato con 2 dosi); lo stato vaccinale dei rimanenti non è noto. Dei 7 casi segnalati nel 2014, due casi sano fallimenti vaccinali (verificatisi in bambini di 2 e 5 anni, precedentemente vaccinati con 3 dosi), un caso si è verificato in un bambino non vaccinato di 7 mesi ed i rimanenti 4 casi hanno interessato persone adulte. Due casi di fallimento vaccinale si sono verificati nel corso del 2015: uno in un bambino di 7 anni vaccinato con 3 dosi e l'altro in un bambino di 10 mesi vaccinato con 2 dosi. Infine, dei 12 casi da Hib del 2016, 5 si sono verificati in adulti non vaccinati, (4 con sepsi e uno con meningite), 3 in bambini di 5 mesi, 1 anno e 4 anni, rispettivamente, tutti non vaccinati (tutti con meningite); mentre 4 casi sono effettivamente fallimento vaccinate e si sono verificati in bambini di 4 mesi, 10 mesi, 4 anni e 13 anni regolarmente vaccinati. La presentazione clinica per tutti i casi di fallimento era meningite ad eccezione di un caso con polmonitesettica (bambino di 4 anni)";

considerato che:

il numero dei casi definibili come fallimento vaccinale sono elevati e non vi sono dati circa l'efficacia della vaccinazione somministra a soggetti di età superiore ai 36 mesi,

impegna il Governo:

ad attivarsi per promuovere una nuova intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di aggiornare il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 prevedendo che il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae di tipo b avvenga entro i primi 36 mesi di vita del minore.

Art. 1

1.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7.

1.2
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7.

1.3
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

1.4
VOLPI

Sopprimere l'articolo.

1.5
GAETTI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). – 1. La presente legge è finalizzata:

a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;
b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.
4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la-banca dati regionale di cui al comma 3.
5. L'AlFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero.
7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni è attuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monodose;
3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
6) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;
9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
10) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;
11) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.
10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.6
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). – 1. La presente legge è finalizzata:

a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;
b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della libera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con in tesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 19 gennaio 2017, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere dati delle banche dati digitali regionali al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione.
4. È istituito, nell'ambito del Ministero della salute, un apposito Fondo nazionale per la prevenzione vaccinale seguito denominato «Fondo», con dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) alla realizzazione e alla tenuta dell'Anagrafe vaccinale di cui al comma 2;
b) alla promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV;
3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
6) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire la sensibilizzazione sul tema;
9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

c) alla diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione di cui alla lettera b) del comma 4, che deve in ogni caso avvenire in modo graduale o a fasi e che inizialmente devono coinvolgere regioni «pilota», a cui si aggiungono successivamente le altre regioni. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.
6. Le somme di cui al comma 4 sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.
7. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori quali antidifterite, antitetanica, antipoliomielite e antiepatite B, nonchè in formulazione monodose;
b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati.

8. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
9. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio-nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
10. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 8, adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.
11. A decorrere dal 2019, il PNPV, adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha durata quinquennale.
12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica-economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.7
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;
b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione.
5. È istituito nell'ambito del Ministero della salute, un apposito Fondo nazionale per la prevenzione vaccinale, di seguito denominato Fondo, con dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) alla realizzazione e alla tenuta dell'Anagrafe vaccinale cui al comma 3;
b) alla promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni attraversa il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

1) un adeguato numero di centri vaccinali sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
2) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV;
3) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
4) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
5) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
6) la creazione di un'apposita pagina web che contenga tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
7) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
8) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire la sensibilizzazione sul tema;
9) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino.

c) alla diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

6. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione di cui alla lettera b), del comma 5, del presente articolo, che deve in ogni caso avvenire in modo graduale o a fasi e che inizialmente devono coinvolgere regioni «pilota», a cui si aggiungono successivamente le altre regioni. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.
7. Le somme di cui al comma 5 sono ripartite a favore delle Regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.
8. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
9. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale;
10. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 8, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.
11. A decorrere dal 2019, il PNPV, adottato con intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha durata quinquennale.
12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.8
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Vaccinazioni obbligatorie). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.
3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
4. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l'ottenimento dell'immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
5. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 3, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.9
TAVERNA, GAETTI, MARTON, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;
b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare con sede a Firenze».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.10
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Coperture vaccinali con formulazione quadrivalente e monodose). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili:

a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori di cui al comma 1, nonché in formulazione monodose;
b) coperture vaccinali con una formulazione monodose per ciascuno dei vaccini raccomandati nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.11
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Vaccinazioni obbligatorie). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
4. È, comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.12
D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra sessantuno giorni e sedici anni, il Governo, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, l'istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Italiana del farmaco, è delegato ad adattare periodicamente un decreto legislativo con apposite disposizioni relative alla tipologia, ai modi e ai tempi della somministrazione dei vaccini, nonché disposizioni in riferimento all'estensione dell'obbligo vaccinale, per singole patologie, a soggetti appartenenti anche a fasce d'età diverse in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed anche in base al calendario vaccinale nazionale, sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-morbillo;
f) anti-parotite;
g) anti-rosolia.

3. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, il Governo può introdurre l'obbligo vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitari esposti a rischi epidemiologici, indicando le vaccinazioni obbligatorie per tali operatori sanitari».

1.13
D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni; il Governo, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia italiana del Farmaco, è delegato ad adottare periodicamente un decreto legislativo recante apposite disposizioni relative alla tipologia, ai modi e ai tempi della somministrazione dei vaccini, nonché disposizioni in riferimento all'estensione dell'obbligo vaccinale, per singole patologie, a soggetti appartenenti anche a fasce d'età diverse in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed anche in base al calendario nazionale vaccinale, sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-morbillo;
f) anti-parotite;
g) anti-rosolia.

3. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, il Governo può introdurre l'obbligo vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitari esposti a rischi epidemiologici, indicando le vaccinazioni obbligatorie per tali operatori sanitari».

1.14
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica considerato l'attuale stato umanitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione antimorbillo è resa obbligatoria per soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato umanitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore di Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo».

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra ai libera scelta».

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e ai tutori» aggiungere le seguenti: «, nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «e i tutori» aggiungere le seguenti: «nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni» e dopo le parole: «al minore» aggiungere le seguenti: «o, nel caso di maggiorenne, ad assumere»;

sopprimere il comma 5.

1.15
PEPE, MAURIZIO ROMANI

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. Al fine di preservare lo stato di salute dei minori e della collettività, consentendo una corretta informazione agli esercenti la podestà genitoriale sui minori da sottoporre a vaccinazione in merito all'assenza di reazioni avverse ai vaccini, i pediatri di libera scelta sono tenuti a garantire la profilassi vaccinale previa raccolta anemnestica e previo rilascio di un valido certificato di idoneità alla stessa, da consegnare all'esercente la podestà genitoriale al momento della somministrazione del vaccino.
2. La profilassi vaccinale di cui al comma 1 non è effettuata ne casi di accertato pericolo concreto per la salute del minore in relazione a specificità cliniche».

1.16
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministero della Salute, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che, a seguito del raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute obbligatorie.
1-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione scientifica».

1.17
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e gratuite per i minori di età, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni stabilite con le modalità di cui al comma 3-bis».

Conseguentemente dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Governo è delegato ad identificare con decreto del Ministro della Salute, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle vaccinazioni che; a seguito del raggiungimento dell'obiettivo di immunizzazione di cui alla presente legge, del variare del profilo di salute della popolazione, nonché del rischio biologico potenziale siano identificate e ritenute obbligatorie.
3-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis è reso noto dal Ministero della Salute che provvede ad aggiornarlo con cadenza triennale, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione scientifica».

1.18
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale; per i minori di età compresa tra zero e il compimento del sedicesimo anno sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte dì nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B.

1-bis. Sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-pertosse;
b) anti Haemopbilus influenzae tipo b;
c) anti-meningococcica C;
d) anti-morbillo;
e) anti-rosolia.

1-ter. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile una formulazione modose per ciascuno dei vaccini di cui ai precedenti commi».

1.19
PUPPATO

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-epatite B;
d) anti-meningococcica B;
e) anti-meningococcica C;
f) anti-rosolia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferma restando la gratuità delle vaccinazioni, le vaccinazioni di seguito indicate sono obbligatorie ove la copertura nazionale scenda al di sotto del novanta per cento (90%):

a) anti-pertosse;
b) anti Haemophilus influenzae tipo b;
c) anti-morbillo;
d) anti-parotite;
e) anti-varicella».

1.20
VOLPI

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

a) Anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti Haemophilus Influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella;
o) anti-pneumococcica;
p) anti-rotavirus;
q) anti-influenzale;
r) anti-HPV».

1.21
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,».

1.22
VOLPI

Al comma l, eliminare la frase: «nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale».

1.23
MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO

Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017/2019 approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.24
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «europeo ed internazionale,», inserire le seguenti: «per gli operatori scolastici, per gli operatori socio sanitari e».

1.25
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «tra zero e sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra zero e il compimento del sedicesimo anno».

1.26
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».

1.27
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «sedici anni» inserire le seguenti: «e per tutti gli operatori delle istituzioni scolastiche».

1.28
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni», inserire le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».

1.29
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «obbligatorie e».

Censeguentemente:

a) sopprimere i commi 4 e 5;
b) all'articolo 2 sopprimere il comma 4;
c) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «commi 4 e 5»;
d) sopprimere l'articolo 6.

1.30
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «obbligatorie e».

1.31
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «obbligatorie e» con la seguente: «raccomandate».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

1.32
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1 sostituire le parole: «sono obbligatorie e gratuite,» con le seguenti: «, in conformità all'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».

1.33
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gratuite» con le seguenti: «gratuite e esenti da qualsiasi tipo di ticket».

1.34
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «in base alle» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione delle».

1.35
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.36
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.37
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.38
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.39
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.40
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.41
RIZZOTTI, MALAN

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), m) e n).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinate, incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili».

1.42
VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere da e) a n).

1.43
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), l), m), n).

1.44
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere le lettere da e) a n).

1.45
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.46
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.47
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo b è obbligatoria per i minori di età compresa fra zero e cinque anni».

1.48
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.49
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.50
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.51
RIZZOTTI, MALAN, GIBIINO

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h), i), m) e n).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre obbligatoria la vaccinazione anti-rosolia per le bambine a decorrere dall'undicesimo anno di età. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le altre vaccinazioni considerate facoltative. A tal fine, il Ministro della salute, attraverso i Piani nazionali per la prevenzione vaccinale incentiva l'uso e garantisce la gratuità delle altre vaccinazioni disponibili.».

1.52
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e n).

1.53
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere le lettere g), m) e n).

1.54
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).

1.55
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.56
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.57
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.58
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.59
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.60
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.61
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.62
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.63
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

1.64
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

1.65
TAVERNA, GAETTI, MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, PAGLINI, DONNO, CASTALDI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

1.66
VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.67
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

1.68
VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n),con le seguenti:

«a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B».

«1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni:

a) anti-pertosse;
b) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
c) anti-meningococcica B;
d) anti-meningococcica C;
e) anti-morbillo;
f) anti-rosolia;
g) anti-parotite;
h) anti-varicella.

1.69
VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a n),con le seguenti:

«a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-morbillo;
h) anti-rosolia;
i) anti-parotite».

«1-bis. Sono consigliate e gratuite sino alla maggiore età le seguenti vaccinazioni:

a) anti-meningococcica-B;
b) anti-meningococcica-C;
c) anti-varicella.

1.71
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le somministrazioni dei vaccini secondo le rispettive schedule vaccinali e riferite alle vaccinazioni di cui alle lettere i), l) e m) del comma 1 possono essere differite al terzo anno di età sulla base di un dissenso informato e consapevole, scritto e sottoscritto dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela del minore. In tali circostanze competenti servizi vaccinali assicurano comunque la promozione attiva e gratuita di tali vaccinazioni, raccogliendo e conservando idonea documentazione dell'offerta vaccinale da rinnovare nel corso del terzo anno di età. In caso di emergenze sanitarie riferibili alle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni di cui al presente comma, si applica quanto previsto dal successivo comma 6».

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo la parola: «comma» inserire le seguenti: «1-bis e»;
b) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «disciplinato dai commi 1, 1-bis, 2 e 3»;
c) all'articolo 3, primo periodo, sostituire le parole da: «comma 1» fino alle seguenti: «commi 2 e 3» con le seguenti: «, disciplinate dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 1».

1.72
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro virus dell'epatite B, di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo annodi età.
Le disposizioni di cui aI primo periodo non si applicano:

a) ai minori nati da madre HBsAg positiva;
b) ai minori conviventi con soggetti HBsAg positivi;
c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero trasfusioni;

1-ter. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del comma 1, deve essere effettuata ai soli minori ai sesso femminile e non prima del compimento del dodicesimo anno di età.
1-quater. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui alla lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età.
1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.73
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il virus dell'epatite B, di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento dell'undicesimo anno di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le disposizioni di cui al primo periodo, non si applicano:

a) ai minori nati da madre HBsAg positiva;
b) ai minori conviventi con soggetti RBsAg positivi;
c) ai minori affetti da patologie croniche che richiedono ricoveri frequenti ovvero trasfusioni;».

1.74
VOLPI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare l'effettuazione delle vaccinazioni, di tutelare la salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi di cui al primo comma, il Ministero della salute promuove le iniziative di corretta comunicazione e informazione di cui al successivo articolo 2».

1.75
VOLPI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato Regioni, istituisce il registro nazionale dei vaccinati (RNV) e dei non vaccinati (RNNV) al fine di monitorare e controllare lo stato di salute dei bambini appartenenti alle rispettive coorti».

1.76
VOLPI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Successivamente alle vaccinazioni, allo scopo di verificare l'intervenuta immunizzazione, dovranno essere effettuate le relative analisi sierologiche delle titolazioni anticorpali. Nel contempo, dovrà essere attentamente monitorato lo stato di salute del bambino al fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche di salute astrattamente riconducibili alle vaccinazioni stesse in modo tale da procedere alla conseguente segnalazione di sospetta reazione avversa a vaccino».

1.77
VOLPI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'effettuazione delle vaccinazioni deve essere preceduta dall'effettuazione di esami tesi a verificare lo stato del sistema immunitario del bambino, l'eventuale predisposizione a sviluppare patologie autoimmuni, l'eventuale presenza di allergie ed intolleranze; da un approfondita anamnesi personale e familiare del bambino».

1.78
VOLPI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Stante il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la scomparsa di alcune patologie, al fine di verificare l'andamento epidemiologico di alcune patologie neurologiche ed autoimmuni che negli ultimi anni sono andate aumentando sia numericamente che nella precocità di insorgenza, per il prossimo quinquennio l'età di inizio delle vaccinazioni pediatriche sarà innalzato al compimento del secondo anno d'età del bambino, tenendo altresì conto dell''eventuale periodo di prematurità alla nascita».

1.79
BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, GOTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.:

«1-bis. A partire dal 1º gennaio 2018, gli operatori sanitari e socio-sanitari sono tenuti a dichiarare, con riguardo alle singole malattie infettive per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la forma richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente».

1.80
RIZZOTTI, GASPARRI, MALAN, MANDELLI, GIBIINO, SCHIFANI, SCOMA, ZUFFADA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'obbligo di cui al comma è esteso, inoltre, ai cittadini stranieri accolti, al momento del loro arrivo in Italia, nei Centri per l'immigrazione dove ricevono le prime cure mediche necessarie. I responsabili dei Centri sono tenuti a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di permanenza nei suddetti Centri fino all'avvenuta presentazione da parte dei responsabili degli stessi, della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza di tali obblighi si applicano, nei confronti del responsabile del Centro, le disposizioni di cui al comma 4».

1.81
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La somministrazione del vaccino contro il virus della rosolia, di cui alla lettera l) del comma 1, deve essere effettuata ai soli minori di sesso femminile e non prima del compimento del dodicesimo anno di età. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dai Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.82
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il meningococco B, di cui alla lettera g) del comma 1, deve essere effettuata a partire dal compimento del primo anno di età. Entro 3O giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.83
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il completamento del ciclo vaccinale relativo all'Haemophilus influenzae di tipo b, di cui alla lettera f) del comma 1, deve avvenire entro 36 mesi dalla nascita. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il calendario delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 è aggiornato con apposita intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.84
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire le adeguate coperture vaccinali su tutto il territorio nazionale ed una maggiore tollerabilità agli eventi avversi, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a rendere disponibile la formulazione modose per ciascuno dei vaccini di cui al comma 1».

1.85
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al-comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori vengono debitamente informati:

a) sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni e la via di somministrazione degli stessi;
b) sui vantaggi, il grado di efficacia e gli eventi avversi della vaccinazione nonché delle possibili conseguenze sanitarie- derivanti dalla mancata vaccinazione;
c) sulle condizioni morbose che costituiscono contro indicazione alla vaccinazione;
d) sugli eventuali eventi avversi delle vaccinazioni, sulle probabilità del loro verificarsi, nonché delle possibilità e modalità del loro trattamento».

1.86
VOLPI

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovato dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, costituisce motivo di esonero da successive vaccinazioni».

1.87
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 2, dopo le parole: «dal medico curante;», aggiungere le seguenti: «o dal medico che operi in regime libero professionale,».

1.88
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 2, dopo la parola: «sierologica», inserire le seguenti: «da effettuarsi a carico del SSN».

1.89
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'obbligo».

1.90
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È prevista una tolleranza non superiore a dodici mesi per il completamento del ciclo per ciascuna vaccinazione obbligatoria rispetto ai termini stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all'età».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole «dal comma 2,» con le seguenti: «dal comma 2, dal presente comma e dal comma 4,»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2-bis.».

1.91
VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero dell'obbligo della vaccinazione per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale di cui all'articolo 1, comma 2, non deve comportare inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata».

1.92
MUSSINI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esclusione dal protocollo vaccinale avviene non solo con visita anamnestica, ma anche a seguito di valutazione di eventuali polimorfismi genetici del citocromo p450 atto alla metabolizzazione e disintossicazione dell'organismo ed eventuali anomalie genetiche che rendano incompatibile la vaccinazione».

1.93
VOLPI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 debbono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate da medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta».

1.94
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 3, sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dal comma 2».

1.95
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 3, sopprimere la parola: «solo».

1.96
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 3, dopo le parole: «dal pediatra di libera scelta», inserire le seguenti: «o dal medico che operi in regime libero professionale».

1.97
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verifica semestralmente il rispetto degli obiettivi minimi di prevenzione vaccinale specifico per ogni patologia».

1.98
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'AIFA provvede, avvalendosi di una Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti, indipendenti e privi di conflitti ai interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS), a predisporre e a trasmettere al Ministero la relazione annuale sui risultati del sistema di fa farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. La Relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno».

1.99
VOLPI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le vaccinazioni possono essere omesse, nei parenti in linea retta o collaterale, delle persone riconosciute danneggiate da vaccino».

1.100
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, le vaccinazioni possono essere omesse o differite per i minori, fratelli o sorelle di soggetti cui sia stato riconosciuto l'indennizzo per danno vaccinale».

1.101
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fine di rendere più agevole l'accesso alla terapia vaccinale, la somministrazione può essere effettuata da medici e infermieri, anche presso le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale».

1.102
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2 sopprimere il comma 4;
b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere le parole da: «e, ricorrendone i presupposti» a: «commi 4 e 5»;
c) sopprimere l'articolo 6.

1.103
BATTISTA, DIRINDIN, FORNARO, CAMPANELLA, GOTOR

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.

1.104
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente,

a) all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila di euro nel 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 3, comma 2 sopprimere dalle parole: «che, qualora» fino alla fine del periodo.

1.105
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Sopprimere i commi 4 e 5.

1.106
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere recato dal comma 3, pari a 200 mila euro nel 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.107
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5» con le seguenti: «di cui al comma 5».

1.108
D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 4.

1.109
VOLPI

Sopprimere il comma 4.

1.110
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i soggetti obbligati di cui ai medesimo comma la, nonché, in caso di minori, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e la persona cui il minore sia stata affidata ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.

1.111
VOLPI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 200».

1.112
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.113
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: «4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, lettere da a) a d), ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento».

1.114
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «comma 1,» inserire le seguenti: «l'Azienda Sanitaria Locale del luogo di residenza dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori notifica, a loro spese, un ammonimento, contenente l'indicazione del termine perentorio di novanta giorni per adempiere. In ipotesi di ulteriore inadempimento,».

1.115
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori», con le seguenti: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori, al direttore dell'istituto di-assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è ricoverato o alla persona cui il minore sia stato affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche e integrazioni,» e al secondo periodo, sostituire le parole: «i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori», con le seguenti: «i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, il direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato, ai sensi della legge4.-maggio 1983, n. 184,e. successive modifiche e integrazioni,».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori», con le seguenti: «ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori, al direttore dell'istituto di assistenza, pubblico o privato, in cui il minore è ricoverato o alla persona cui il minore sia stato affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; e successive modifiche e integrazioni,».

1.116
LA RELATRICE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:: «e ai tutori» con le seguenti: «, ai tutori o ai soggetti affidatari», e al secondo periodo sostituire le parole: «e i tutori» con le seguenti: «, i tutori e i soggetti affidatari».

1.117
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI

Al comma 4, sostituire le parole:: «e ai tutori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184».

1.118
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 4, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «cinque» e la parola: «settemilacinquecento» con la seguente: «cinquanta».

1.119
BERGER, ZIN

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro trenta a euro cento cinquanta».

1.120
PUPPATO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «a euro cinquecento».

1.121
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cento a euro milleduecento».

1.122
PANIZZA, ZELLER, ZIN

Al comma 4, sostituire le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «da euro duecento a euro millecinquecento».

1.123
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duecento a euro duemilaquattrocento».

1.124
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, primo periodo, le parole: «da euro cinquecento a euro settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trecento a euro tremilaseicento».

1.125
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a euro settemilacinquecento» con le seguenti: «a curo duemila».

1.126
BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «settemilacinquecento» con la seguente: «duemilacinquecento».

1.127
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a euro settemilacinquecento», con le seguenti: «a curo tremilacinquecento».

1.128
MALAN

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A tale sanzione non possono essere aggiunte spese, salvo nei casi di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

1.129
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La sanzione di cui al periodo precedente è ridotta nella misura minima del 50 per cento e massima del 70 per cento qualora i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, partecipino volontariamente alle iniziative di informazione previste dall'articolo 2, comma 2, della presente legge».

1.130
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI

Al secondo periodo del comma 4, sostituire le parole: «territorialmente competente» con le seguenti: «nel cui territorio risulta residente il minore».

Conseguentemente, la medesima sostituzione interviene ovunque ricorra nel testo.

1.131
DI BIAGIO

Al comma 4, le parole da: «, a condizione che» fino a: «in relazione all'età» sono soppresse.

1.132
BARANI, MAZZONI

Al comma 4, dopo le parole: «in relazione all'età» aggiungere le seguenti: «, né i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i Mori che richiedano diagnostica pre-vaccinale atta a scongiurare possibili reazioni avverse del vaccino».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 atte stante richiesta di diagnostica pre-vaccinale atta a scongiurare possibili reazioni avverse del vaccino, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 maggio 2018, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge 1».

1.133
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La sanzione non è comminata nei casi in cui la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale è dipesa dalla indisponibilità della vaccinazione gratuita in località raggiungibile dalla residenza dell'interessato in meno di settantacinque minuti con il trasporto pubblico ovvero in trenta minuti con automezzo, nonché quando, in più di una delle date rese disponibili a tal fine dalla azienda sanitaria territorialmente competente, non vi è stata la reale possibilità di ottenere la vaccinazione gratuita».

1.134
LA RELATRICE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione suddetti provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome».

1.135
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5», con le seguenti: «di cui al comma 4».

1.136
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «commi 4 e 5», con le seguenti: «comma 4».

1.137
DI BIAGIO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: «e 5».

1.138
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere il comma 5.

1.139
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere il comma 5.

1.140
D'AMBROSIO LETTIERI

Il comma 5 è soppresso.

1.141
MALAN, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

1.142
BERGER, ZIN

Sopprimere il comma 5.

1.143
VOLPI

Sopprimere il comma 5.

1.144
PUPPATO

Sopprimere il comma 5.

1.145
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Sopprimere il comma 5.

1.146
MATTESINI, MATURANI, BIANCO, DE BIASI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO

Sopprimere il comma 5.

1.147
BARANI, MAZZONI

Il comma 5 è soppresso.

1.148
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Sopprimere il comma 5.

1.149
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 5 dopo le parole: «di cui al comma 4,» aggiunge le seguenti: «qualora i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori non abbiano debitamente motivato il dissenso alla somministrazione di una o più vaccinazioni di cui al comma 1,».

1.150
BARANI, MAZZONI

Al comma 5, dopo le parole: «adempimenti di competenza» aggiungere le seguenti: «, che non possono comunque prevedere la sospensione della potestà genitoriale».

1.151
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali adempimenti non possono eccedere, nel tempo e nella portata, quelli strettamente necessari all'adempimento dell'obbligo vaccinale».

1.152
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale non può comunque essere motivo di revoca o di sospensione della responsabilità genitoriale né di applicazione dell'articolo 483 del codice civile».

1.153
DI BIAGIO

Il comma 6 è soppresso.

1.154
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sulla base degli specifici tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'azienda sanitaria interessata fornisce parere motivato al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati e utili rispetto alle finalità perseguite».

1.155
BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali provvedimenti, adottati su parere motivato degli organi sanitari competenti in base alla normativa regionale, devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità prioritarie di tutela nella salute e della sicurezza della comunità nonché di protezione dei minori di cui al comma 3; in ogni caso, va salvaguardato il diritto all'istruzione obbligatoria».

1.156
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le Regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di monitorare con precisione le coperture vaccinali e gli scostamenti dagli obiettivi avviano la creazione di un archivio sanitario regionale per la gestione dell'anagrafe vaccinale, anche attraverso l'utilizzo di software vaccinale unico.
6-ter. All'onere recato dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambite del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della missione ''Fondo da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.157
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I vaccini indicati nel CVN sono sottoposti alla negoziazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) previa istruzione del Comitato prezzi e rimborso (CPR) ai sensi della normativa vigente, prevedendo altresì la disponibilità delle formulazioni monocomponente per i vaccini di cui alle lettere i), l) e m) del comma 1 dell'articolo 1».

1.158
SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, BIANCO, DE BIASI, PADUA, FASIOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurano:

a) il rafforzamento della operatività dei servizi vaccinali su tutto il territorio regionale, da consente mediante la definizione e il rispetto di standard professionali, organizzativi e strutturali;
b) le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili, la rilevazione nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, dei tassi di copertura vaccinale di cui all'articolo 1, dei i tassi di soggetti non vaccinati ai sensi del comma 3 del citato articolo 1. Tali dati, rilevati per ogni corte di nati/anno a 2, 3, 7 e 16 anni, sono raccolti nelle Anagrafi Vaccinali Regionali ed inviati, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Anagrafe Vaccinale Nazionale istituita, presso il Ministero della salute che annualmente li pubblica sul proprio sito internet istituzionale;
c) le modalità di segnalazione, la valutazione secondo i criteri indicati nel PNPV 2017/19 e la comunicazione degli eventi avversi a seguito di vaccinazioni presso banche dati regionali interoperabili con il sistema nazionale di farmacovigilanza di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2015, tali dati sono aggiornati e pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno e riferiti a quello precedente sul sito internet istituzionale dell'AIFA;
d) la pubblicazione dei dati di cui alla lettera c) relativi agli eventi avversi avvenuti all'interno delle strutture di ogni azienda sanitaria locale;
e) il coinvolgimento attive e l'integrazione funzionale dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti convenzionati e dipendenti dei servizi sanitari regionali nel raggiungimento degli obiettivi vaccinali nonché l'attuazione di sistematiche, campagne di informazione e formazione sulla prevenzione attiva delle malattie prevenibili con vaccinazioni, anche finalizzate, a promuovere l'adesione alle vaccinazioni da parte di coloro che direttamente assicurano la vigilanza, l'educazione scolastica, la cura e l'assistenza ai soggetti in età infantile ed adolescenziale».

1.159
BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La Commissione di monitoraggio dell'attuazione del DPCM di definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministero della Salute del 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del CVN ed avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischi o elevato per la salute pubblica, il consiglio dei Ministri, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione ai sensi dell'articolo della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la nomina di un apposito commissario ad acta e, nei casi di assoluta emergenza, procede ai sensi del comma 4 del citato articolo 8».

1.160
VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Coloro che a seguito di vaccinazione riporteranno danni permanenti alla salute, avranno diritto a percepire gli indennizzi ex legge n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005. Il riconoscimento avverrà tramite accertamento del nesso causale tra l'infermità e la vaccinazione da parte di una commissione ospedaliera composta da: un medicopediatra (nel caso il danneggiato fosse minore),un medico del Ministero della salute; un medico neurologo; un medico legale; un rappresentante delle associazioni di tutela delle persone danneggiate da vaccino. I componenti di tale commissione non dovranno far parte dell'azienda sanitaria locale in cui la persona è stata danneggiata e nemmeno avere o aver avuto; in alcun modo legami con industrie farmaceutiche».

1.161
VOLPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei 30 giorni successivi la somministrazione vaccinale l'azienda sanitaria locale territorialmente competente monitora il verificarsi di eventuali eventi avversi e nel caso in cui si dovessero manifestare, il responsabile dell'ufficio vaccinale compilerà la scheda di sospetta relazione avversa. Nel caso in cui il medico si rifiutasse di effettuare la segnalazione di presunto effetto avverso, incorrerebbe nella segnalazione all'ordine dei medici; coloro che ritengono di essere stati danneggiati o, in caso di minori o incapaci, i detentori la potestà genitoriale o la tutela legale o amministrazione di sostegno, possono presentare denuncia di reazione avversa presso i competenti uffici dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e/o presso le associazioni di tutela che, a loro volta, faranno segnalazione ai competenti uffici ministeriali».

1.162
VOLPI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Coloro che a seguito di vaccinazione riporteranno danni permanenti alla salate, avranno diritto a percepire gli indennizzi ex legge n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005 il riconoscimento avverrà tramite accertamento del nesso causale tra infermità e la vaccinazione di parte di una commissione ospedaliera».

1.0.1
MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia)

1. I medici, previa autorizzazione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui al articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.
2. La farmacia, previo rilascio della certificazione da parte del personale sanitario che ha provveduto ad effettuare la vaccinazione, procede al rinvio della stessa al competente servizio dell'ASL allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni».

1.0.2
PEPE, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Obblighi del pediatra)

1. Il pediatra di libera scelta è tenuto a trasmettere, al competente servizio di igiene e sanità pubblica delle aziende sanitarie locali, il certificato di all'avvenuta vaccinazione corredato dall'indicazione del lotto, del nome commerciale del vaccino somministrato, nonché delle eventuali reazioni anafilattiche, informando tempestivamente con relazione dettagliata l'Agenzia italiana del farmaco.
2. Il pediatra di libera scelta è tenuto a dotarsi di tutti i presidi sanitari che garantiscano un trattamento Emergenza in caso di reazioni anafilattiche imprevedibili, nonché di tutti i presidi utili alla corretta conservazione dei vaccini.
3. Il pediatra di libera scelta è tenuto a verificare l'avvenuta immunizzazione dopo l'esecuzione del programma vaccinale ai fine di garantire una corretta copertura immunitaria».

1.0.3
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Piano nazionale di prevenzione vaccinale)

1. Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) individua e aggiorna periodicamente, relativamente alla prevenzione delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione e alle coperture vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale, gli strumenti e le azioni da porre in essere nonché le modalità attraverso le quali è verificato il loro conseguimento.
2. Il PNPV promuove l'adesione volontaria e consapevole alla prevenzione vaccinale attraverso piani di comunicazione ispirati ai princìpi delle evidenze scientifiche, dell'indipendenza e della completezza dei dati e delle fonti informative, anche al fine eli consolidare la fiducia dei cittadini in materia di interventi prevenzione vaccinale.
3. Il PNPV definisce, sulla base di evidenze scientifiche indipendenti, un unico calendario vaccinale nazionale, previa valutazione dell'Istituto superiore sanità (ISS).
4. L'eventuale integrazione o modificazione degli obiettivi di prevenzione vaccinale da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere autorizzata dal Ministero della salute.
5. Le vaccinazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV seno offerte in modo attivo e gratuito ai soggetti indicati dallo stesso, individuati per età, genere o gruppi a rischio.
6. Il PNPV è realizzato attraverso i servizi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, in integrazione funzionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
7. Il PNPV è adottato nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
8. Il PNPV è predisposto da una commissione tecnico scientifica nominata con decreto del Ministro della salute e costituita da esperti designati, in pari numero, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e privi di conflitti di interesse con i produttori. La commissione opera seguendo un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) coerente con il processo decisionale suggerito dalle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, indicando la forza delle evidenze scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando e l'indipendenza delle fonti utilizzate e verificando l'assenza di conflitti di interesse.
9. I vaccini necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNPV sono sottoposti alle procedure di negoziazione adottate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi della normativa vigente».

1.0.4
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disciplina in caso di inadempienza in materia di programmi vaccinati)

1. Il comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa del 23 marzo 2005 tra lo Stato; le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'uopo integrato con due rappresentanti dell'istituto superiore di sanità, verifica semestralmente il rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
2. In presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali o livelli di copertura vaccinale insufficienti ad assicurare la protezione della comunità rispetto a specifiche malattie infettive prevenibili con vaccinazione, il Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, assegna alla regione interessata un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari a rimuovere tempestivamente gli ostacoli all'attuazione dei programmi di prevenzione e del piano vaccinale. Decorso inutilmente tale termine o qualora si renda necessario per la tutela della salute pubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto Superiore della Sanità, adotta i provvedimenti necessari, ovvero nomina un apposito commissario ad acta.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 mirano in primo luogo a intervenire sulle cause che hanno determinato le condizioni di rischio, favorendo l'adesione volontaria e consapevole di tutti i cittadini. I provvedimenti devono essere proporzionati alle finalità perseguite e utili al loro raggiungimento.
4. Nei casi di assoluta urgenza, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.0.5
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(I servizi vaccinali)

1. L'organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle regioni e alle province autonome che operano attraverso i servizi di cure primarie e di prevenzione delle aziende sanitarie territorialmente compenti al fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il Ministero della salute adotta, previa intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome, appositi standard di qualità delle attività vaccinali.
3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizzazione dei professionisti del servizio sanitario nazionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto dei princìpi deontologici e degli obblighi professionali».

1.0.6
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Farmacovigilanza ed e venti avversi)

1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.
2. Il responsabile della farmaco vigilanza, nominato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, verifica periodicamente il rispetto delle disposizioni concernenti la segnalazione tempestiva delle sospette reazioni avverse e la correttezza della compilazione del modello di segnalazione predisposto dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
3. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro famigliari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale.
5. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'AIFA.
6. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e contribuiscono all'aggiornamento del PNPV.
7. L'AIFA, sulla base dei dati di letteratura e dei risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.
8. L'AIFA provvede, avvalendosi di una Commissione tecnico scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e privi di conflitti di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS), a predisporre e a trasmettere al Ministero la relazione annuale sulla farmacovigilanza. La Relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno.
9. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

1.0.7
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I professionisti della sanità sottoposti all'obbligo della formazione continua in base al decreto legislativo n. 502 del 1992, integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, devono acquisire annualmente un adeguato numero di crediti formativi a seguito della partecipazione ad eventi in materia di vaccini.
2. Le Aziende sanitarie locali, gli ordini ed i collegi professionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17, aprile 1956, n. 561, promuovono annualmente eventi formativi in materia di vaccini, ad accesso gratuito, nell'ambito della formazione continua in base al decreto legislativo n. 02 del 1992 integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, a beneficio dei professionisti sottoposti all'obbligo della formazione».
Art. 2.
Art. 2

2.1
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

2.2
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche della collaborazione dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali».

2.3
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche della collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali».

2.4
PUPPATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse campagne di comunicazione ed informazione da parte dei medici pediatri».

2.4-bis
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per promuovere una adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale».

2.5
PADUA, BIANCO, MATTESINI, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato, altresì il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente provvedimento».

2.6
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delle farmacie del territorio, d'intesa con le relative rappresentanze ordinistiche e sindacali hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i princìpi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica».

2.7
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture dei Servizio Sanitario Nazionale, anche in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti delIe farmacie del territorio, sentite le relative rappresentanze ordinistiche e sindacali, hanno l'obbligo di predisporre incontri di educazione e formazione, con cadenza annuale, al fine di aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale, anche attraverso la realizzazione di campagne di vaccinazione per il consolidamento della copertura vaccinale nella popolazione generale e di promuovere nella popolazione generale e nei professionisti sanitari una cultura delle vaccinazioni coerente con i principi guida del Piano nazionale vaccinale e di sostenere, a tutti i livelli, il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il SSN, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute pubblica».

2.8
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI

Dopo il comma 1, dell'articolo 2 del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzioni, inserire il seguente:

«1-bis. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono tenuti a fornire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori tutte le informazioni necessarie al fine di comprendere le peculiarità cliniche ed epidemiologiche delle pratiche vaccinali di cui al comma 1, dell'articolo 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, devono sottoscrivere apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in cui dichiarano di aver ricevuto l'informativa in merita alle pratiche vaccinali di cui al comma 1, dell'articolo 1».

2.9
MUSSINI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, forniranno laddove richiesta ogni informazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori, in merito a quanto disposto dal presente decreto di cui al precedente articolo 1, comma 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori, dichiareranno con la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dal Ministero della Salute entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di aver ricevuto l'informativa richiesta. Ciò costituirà per i professionisti sanitari succitati, titolo per l'ottenimento di incentivo economico nella misura stabilita dal Ministero della Salute di concerto con la Conferenza Stato Regioni a valere su quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di incentivi vaccinali a favore del personale sanitario».

2.10
DI BIAGIO

Al comma 2, le parole: «anche con il coinvolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «con il coinvolgimento».

2.11
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Al comma 2, dopo la parola: «genitori» inserire le seguenti: «ed associazioni di categoria delle professioni sanitarie, purché a titolo gratuito».

2.12
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Presso le aziende sanitarie locali sono istituiti i consultori sulle tematiche relative alle vaccinazioni promosse dal Ministero della salute, nell'ambito delle attività promozionali di cui ai commi 1 e 2, ai quali vengono inviati i genitori dal medico di medicina generale o dal pediatra, al [me di effettuare scelte consapevoli sulle vaccinazioni stesse».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4 e 5» con le seguenti: «provvede ad invitare i genitori ai consultori di cui all'articolo 2,comma 2-bis».

2.13
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il ministero della salute, in collaborazione con la Federazione Nazionale degli ordini del Farmacisti Italiani e con la Federazione Nazionale degli ordini dei medici Chirurghi ed Odontoiatri, promuove campagne di educazione sanitaria in materia vaccinale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2», con le seguenti: «ai commi 2 e 2-bis».

2.14
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le iniziative di cui ai precedenti commi sono realizzate in collaborazione con la rete delle farmacie aperte ai pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, letto b) della legge 18 giugno 2009, n. 69».

2.15
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, sostituire la parola: «duecentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

2.16
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sopprimere il comma 4.

2.17
GAETTI, TAVERNA, SERRA

Sopprimere il comma 4.

2.18
VOLPI

Sopprimere il comma 4.

2.19
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Le sanzioni amministrative pecuniarie», con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dagli statuti speciali, le sanzioni amministrative pecuniarie».

2.20
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «cinquanta per cento dell'importo», con le seguenti: «L'intero importo».

2.21
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Dopo il comma, 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di migliorare il rapporto fra servizio sanitario e popolazione riconsolidando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e creando un dibattito e un sapere collettivo che consenta una adesione libera e consapevole all'offerta vaccinale, le Regioni avviano, su vasta scala, programmi di formazione per tutto il personale medico e paramedico, con particolare riguardo ai pediatri finalizzata a offrire strumenti che possano illustrare, discutere i problemi tecnici controversi e le modalità organizzative di erogazione del servizio dando risposte scientifiche ed esaustive alle legittime richieste dei genitori dei minori sui programmi di vaccinazione proposti.
4-ter All'onere recato dal comma 4-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e ''della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Banca dati vaccinale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
2. Le banche dati di cui al precedente comma sono alimentate da segnalazioni di farmacolovigilanza su sospette reazioni avverse inviate da medici, farmacisti ed infermieri.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.2
MUSSINI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Istituzione di una Commissione sulla sicurezza dei vaccini)

1. È istituita una Commissione sulla sicurezza dei vaccini indipendente.
2. Tale commissione potrà essere supportata da AIFA e ISS, i quali potranno esprimere pareri non vincolanti.
3. I membri dovranno essere ricercatori, scienziati o medici privi di qualunque tipo di contatto con case farmaceutiche.
4. Il compito dei membri della Commissione sarà quello di visionare in modo del tutto obiettivo la letteratura nazionale ed internazionale, nonché le segnalazioni della farmacovigilanza. Potranno altresì promuovere attività di ricerca atte a valutare ed identificare il rischio della pratica vaccinale a breve, medio, lungo termine».

2.0.3
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MUSSINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Indennizzo in favore dei soggetti danneggiati
a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: ''di cui al comma 1;'' sono inserite le seguenti: ''alle persone che, in qualità di congiunti, di appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi del presente articolo, abbiano riportato una lesione all'integrità psicologica, accertata dalla competente commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato'';
b) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Ai soggetti danneggiati che a causa di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di un unico farmaco riportano più esiti invalidanti quali effetti collaterali del trattamento sanitario, accertati dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della salute con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto dai commi 1 e 2'';

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative. La domanda di indennizzo da parte dei familiari che hanno riportato una lesione all'integrità psicologica, di cui al comma 4 dell'articolo 1, è imprescrittibile;
2) il comma 7 è abrogato'';

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: ''trenta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre mesi'';
2) al comma 2 dopo le parole: ''sentito l'ufficio medico Iegale'' sono inserite le seguenti: ''e procedendo alla valutazione solo dei motivi proposti dal ricorrente'';

2. Per i soggetti che hanno diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai quali è stata accertata dalla commissione medico-ospedaliera, l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 210 del 1992, e che, in sede di ricorso al Ministero della salute, hanno subito la modifica di voci del provvedimento di riconoscimento della patologia o del nesso causale non oggetto di esplicita impugnazione, il Ministro della salute dispone la liquidazione dell'indennizzo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Bandi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3

3.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

3.2
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

3.3
ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie). – 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie presentano all'azienda sanitaria locale, entro 60 giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti per gli adempimenti connessi all'assolvimento dell'obbligo vaccinale.
2. L'azienda sanitaria locale entro 60 giorni dall'acquisizione degli elenchi, comunica ai soggetti di cui al comma 1, i casi di alunni iscritti che non hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie e che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori degli alunni presenti nei suddetti elenchi, a depositare entro il 10 luglio la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. La documentazione di cui al comma 3 è trasmessa entro il 20 luglio, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo l, commi 4 e 5.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti, comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione alla scuola né impedisce la partecipazione agli esami».

Conseguentemente, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni transitorie) – 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la trasmissione dei nominativi degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere completata entro il 30 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».

3.4
ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, entro 30 giorni dal termine delle iscrizioni, a trasmettere all'azienda sanitaria locale competente per territorio i nominativi degli alunni di età inferiore ad anni sedici anche utilizzando procedure elettroniche di trasferimento dei dati.
2. Entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali segnalano ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie i nominativi degli alunni che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali di cui all'articolo 1; né in possesso di certificazioni di esonero o che non abbiamo inoltrato alcuna richiesta di vaccinazione».

Conseguentemente,

a) al comma 3 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: «presentazione della documentazione» con le seguenti: «l'assolvimento dell'obbligo vaccinale»;
b) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni transitorie). – 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la trasmissione dei nominativi degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere completata entro il 30 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».

3.5
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo. Le aziende sanitarie territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 30 giugno di ogni anno, tali elenchi completati con l'indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti, sono invitati a regolarizzare la propria posizione vaccinale. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei soggetti risultati inadempienti devono presentare, entro il 10 settembre di ogni anno, l'attestazione riguardante la propria volontà di aderire all'invito delle aziende sanitarie territorialmente competenti. La effettuazione delle vaccinazioni sarà verificata con le procedure dell'anno scolastico successivo».

Conseguentemente

a) sopprimere i commi 2 e 3;
b) sostituire nell'intero testo le parole: «azienda sanitaria locale» con le seguenti: «azienda sanitaria territorialmente competente».

3.6
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Al comma 1 sostituire le parole: «all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni» con le seguenti: «all'atto dell'iscrizione del minore di età a tutti i gradi d'istruzione».

Conseguentemente

Al comma 3 sostituire le parole: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie» con le seguenti: «Per tutti i gradi d'istruzione»;

conseguentemente

al comma 3 sopprimere le parole: «Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami».

3.7
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni», inserire le seguenti: «e per tutti i minori stranieri non accompagnati».

3.8
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «compresa tra zero e» con le seguenti: «fino a».

3.9
LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «e ai tutori» con le seguenti: «ai tutori o ai soggetti affidatari».

3.10
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e ai tutori», con le seguenti: «ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.11
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 1, prima periodo, sostituire le parole: «idonea documentazione» con le seguenti: «una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000».

Conseguentemente, al terzo periodo sopprimere le parole da: «La documentazione» fino a: «n. 445 ».

3.12
VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro al fine dell'anno scolastico».

3.13
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2017/2018», con le seguenti: «Per l'anno scolastico e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018,».

3.14
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per i casi in cui l'iscrizione sia operata d'ufficio».

3.15
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno».

3.16
ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni» inserire le seguenti: «, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;» e al quarto periodo dopo le parole: «in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni» inserire, le seguenti: «o le condizioni riportate nella dichiarazione sostitutiva».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: «La mancata presentazione della documentazione di cui, al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, nei successivi dieci giorni,» con le seguenti: «La mancata presentazione della prevista documentazione entro il 10 luglio è segnalata, nei successivi dieci giorni,».

3.17
PANIZZA, ZELLER, ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 10 luglio di ogni anno» con le seguenti: «entro il 15 settembre di ogni anno».

3.18
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 luglio di ogni anno.», con le seguenti: «31 luglio di ogni anno».

3.19
ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i casi in cui la procedura di iscrizione degli alunni avviene d'ufficio, i genitori esercenti fa responsabilità genitoriale e i tutori presentano la documentazione di cui al comma 1, entro il 10 luglio».

3.20
VOLPI

Sopprimere il comma 2.

3.21
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 2 sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

3.22
SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI

Al comma 2, dopo le parole: «all'azienda sanitaria locale» inserire le seguenti: «nel cui territorio insiste l'istituzione scolastica».

Conseguentemente, il medesimo inserimento interviene anche al comma 2, dell'articolo 4, dopo le parole: «all'azienda sanitaria locale».

3.23
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 2 sopprimere dalle parole: «che, qualora» fino alla fine del periodo.

3.24
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5».

3.25
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, le parole da: «e, ricorrendone i Presupposti, a quelli di cui all'articolo il commi 4 e 5» sono soppresse.

3.26
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «comma 4».

3.27
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto Legge n. 73, recante le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione di carenze di Organico in termini di Dirigenti Scolastici, per l'anno scolastico 2017 no 18, il Ministero dell'istruzione, dell'università c della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di Dirigenti Scolastici per la copertura di tutti posti vacanti al fine di superare gli incarichi delle reggenze con apposita procedura concorsuale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«7-bis.
(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. A partire dai periodo d'imposta 2017, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attivltà finanziarie al netto delle passività finanziare compreso il patrimonio non strumentale delle società.
4. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti, del 95 per cento''.
5 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».

3.28
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto Legge n. 73, recante le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione di carenze di Organico del personale ATA, per l'anno scolastico 2017/2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto e di fatto.
2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 20 17/2018 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto, di fatto e una quota aggiuntiva di posti proporzionale all'esigenze dell'Istituzione scolastica.
2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente Tecnico nella scuola del primo ciclo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«7-bis.
(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. A partire dai periodo d'imposta 2017, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attivltà finanziarie al netto delle passività finanziare compreso il patrimonio non strumentale delle società.
4. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti, del 95 per cento''.
5 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».

3.29
SOLLO, ARACRI, MARIN, PICCOLI, SCOMA, ALICATA, CASSINELLI, MARIAROSARIA ROSSI, RIZZOTTI, SIBILIA, GIRO, FLORIS, EVA LONGO, AURICCHIO, BARANI, IURLARO, PICCINELLI, GAMBARO, FALANGA, MILO, ZIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, ''con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni'', considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso.
Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.30
BRUNI, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, ''con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica, e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinate, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni'', considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, fermo restando ogni altra statuizione il termine di trenta giorni di cui al comma n. 87 dell'articolo della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al suddetto concorso. AI termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.31
BARANI, MAZZONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previsto dall'articolo 3 commi 1 e 2, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, ''con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni'', considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa ai suddetto concorso.
Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto dei Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.32
CONTE, AIELLO, ANITORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2 e assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e eli copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 , n. 107 , per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel molo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica lº settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 201 8, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.33
CONTE, AIELLO, BIANCONI, ANITORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2 e assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui ai comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 , per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 1017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n 2543».

3.34
CONTE, AIELLO, ANITORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dai comma 1 e 2 e assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogata alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo d'informazione dalla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma n. 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1º settembre 2017 e decorrenza economica Io settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543».

3.35
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere il comma 3.

3.36
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Sopprimere il comma 3.

3.37
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In ogni case, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alle scuole di ogni ordine e grado o agii esami».

3.38
VOLPI

Il comma 3, viene sostituito dal seguente:

«3. La mancata effettuazione delle vaccinazioni non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, al sistema nazionale di istruzione; alle scuole pubbliche e private, anche non paritarie, di ogni ordine e grado o agli esami».

3.39
PUPPATO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per tutti i gradi di istruzione la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami».

Art. 33

33.40
BARANI, MAZZONI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La presentazione della documentazione di cui ai comma 1, non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami o ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie».

3.41
BERGER, PANIZZA, ZIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia», con le seguenti: «Per i servizi educativi per l'infanzia, i nidi d'infanzia aperti a tutti i bambini di età fino a tre anni e le scuole dell'infanzia,».

3.42
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ivi incluse quelle private non paritarie,», inserire le seguenti: «nonché per i centri di formazione professionale regionale,».

3.43
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Al comma 3 sostituire le parole: «la presentazione della documentazione di cui al comma 1», con le seguenti: «la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000».

3.44
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Al comma 3 dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «, con l'esclusione di quella relativa alla lettera c), comma 1, dell'articolo 1».

3.45
MALAN, RIZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce requisito di accesso» con le seguenti: «può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente alle proprie norme».

3.46
ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «per gli altri gradi di istruzione» aggiungere le seguenti: «e per i centri di formazione professionale regionale».

3.47
PUGLISI, ELENA FERRARA, FASIOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è bandito entro il mese di ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti».

3.48
RIZZOTTI, MALAN, MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è presentata anche dagli operatori scolastici e dagli operatori socio sanitari, presso le strutture di competenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.49
PETRAGLIA, DE PETRIS, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo».

4.1
RIZZOTTI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

4.2
VOLPI

Sopprimere l'articolo.

4.3
BARANI, MAZZONI

Il comma 1 è soppresso.

4.4
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere il comma 2.

4.5
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza».

4.6
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «I minori che si trovano», con le seguenti: «I minori non vaccinati o che si trovano»;
b) al comma 2, sostituire la parola: «alunni», con la seguente: «minori».

4.7
LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «alunni non vaccinati» con le seguenti: «minori non vaccinati».

4.8
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 2, sostituire la parola: «alunni», con la seguente: «minori».

4.0.1
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Banca dati, relazione al Parlamento)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni al fine di monitorare l'andamento delle vaccinazioni e migliorare il livello di assistenza.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono annualmente i dati vaccinali raccolti al Servizio Nazionale Anagrafe Vaccini (SNAV) costituito presso il Ministero della salute entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge al fine di raccogliere le informazioni delle banche datti regionali.
3. Le eventuali segnalazioni di eventi avversi, accertati ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2016, sono pubblicizzate entro 30 giorni dalla data dell'accertamento sui siti istituzionali del ministero della salute e dell'Aifa.
4. Il Ministro della salute, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni ed ai dati raccolti».

4.0.2
RIZZOTTI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta per migliorare i livelli di sicurezza e di efficienza dei vaccini nonché al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi alle vaccinazioni e agli eventuali effetti indesiderati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita, presso il Ministero della salute, l'anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati con compiti di raccolta dei dati provenienti dalle banche dati regionali e di monitoraggio dell'accesso alle prestazioni vaccinali da parte dei cittadini.
3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.3
MANASSERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Anagrafe nazionale vaccini)

1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del presente decreto, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1, raccoglie i dati delle Anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015, n. 143, in attuazione dell'articolo 1, comma 344 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, sì provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».

4.0.4
MUSSINI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni riguardanti il controllo sulla composizione vaccinale)

In relazione a quanto sino ad ora specificato, si dispone che il Ministero della salute, nell'indire le gare di approvvigionamento delle dosi vaccinali atte a soddisfare le esigenze quali quantitative nella popolazione, indichi chiaramente – tra i requisiti obbligatori – che la composizione chimico-farmacologica dei vaccini stessi, sia rispettosa della più bassa tossicità possibile, sia di tipo diretto che indiretto o collaterale. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con l'AIFA, è chiamata ad emettere, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, opportune linee guida dalle quali sia possibile evincere le composizioni ottimali delle dosi vaccinali in relazione ai diversi eccipienti utilizzati nella produzione di tali dosi, con particolare riguardo alla tossicità diretta ovvero indiretta (interazione con le altre sostanze utilizzate) degli eccipienti stessi».

4.0.5
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SONEGO, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Unità di crisi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione della Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme».

4.0.6
PUPPATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Registro vaccinazioni telematico)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano un registro vaccinazioni telematico.
2. Ogni sei mesi dall'adozione del registro vaccinazioni telematico, le regioni trasmettono al Ministero della salute i dati relativi alla copertura vaccinale regionale».

4.0.7
PEPE, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Competenze delle regioni)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a definire le modalità d'attuazione delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo alla profilassi vaccinale obbligatoria».

4.0.8
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Farmacovigilanza ed eventi avversi)

1. Per la sorveglianza degli eventi avversi delle vaccinazioni e degli effetti negativi delle mancate vaccinazioni il sistema nazionale di farmacovigilanza, istituito dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, è integrato con la rete dei servizi delle aziende sanitarie.
2. Per assicurare efficacia alle azioni di farmacovigilanza e per promuovere il valore positivo delle vaccinazioni proposte, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano modalità attive di raccolta dei dati, prevedendo anche la segnalazione degli eventi avversi da parte dei soggetti vaccinati o dei loro famigliari, cui va presentata un'informativa scritta sintetica ma esauriente anche in occasione della raccolta del consenso informato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano i propri sistemi informativi in modo da completare in forma integrata l'automazione delle anagrafi vaccinali, uniformarne i contenuti e renderle fruibili a livello nazionale.
4. I dati raccolti dal sistema integrato di sorveglianza sono pubblicati annualmente a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
5. I risultati del sistema di sorveglianza aggiornano le indicazioni di registrazione dei vaccini e contribuiscono all'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).
6. L'AIFA, sulla base dei dati di letteratura, degli studi clinici randomizzati registrativi e dei risultati della farmacovigilanza, compila e aggiorna regolarmente i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.
7. Gli indennizzi per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni previste dal PNPV sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

5.1
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

5.2
MALAN, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Per l'anno scolastico 2017/2018 continuano ad applicarsi le norme previgenti, di cui all'articolo 6 e i dirigenti scolastici possono iniziare ad applicare le nuove disposizioni a titolo Sperimentale».

5.3
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5.
(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, i minori i cui genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori non abbiano ottemperato agli obblighi di cui al precedente articolo 1 per cause non a loro ascrivibili, possono comunque accedere a tutti i gradi di istruzione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 1 entro e non oltre il 31 agosto 2018».

5.4
FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (Disposizioni transitorie). – 1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 marzo 2018».

5.5
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni si applicano a partire dall'anno scolastico 2018/2019».

Conseguentemente,

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 10 di marzo 2018» con le seguenti: «entro il 10 marzo 2019»;
sostituire nell'intero testo la parola: «2017» con la seguente: «2018», sostituire nell'intero te sto la parola: «2018» con la seguente «2019».

5.6
LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2017/2018» con le seguenti: «Per l'anno 2017».

5.7
ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «10 settembre 2017» con le seguenti: «31 ottobre 2017».

5.8
BARANI, MAZZONI

Al comma 1 sostituire le parole: «il 10 settembre 2017» con le seguenti: «60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico».

5.9
ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «10 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie ed entro il 31 ottobre 2017 preso le scuole appartamenti agli altri gradi di istruzione e i centri di formazione professionale regionali».

5.10
ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4».

5.11
BERGER, ZIN

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 marzo 2018» con le seguenti: «10 marzo 2019».

5.12
PANIZZA, ZELLER, ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «10 marzo 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

5.13
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 10 marzo 2018» con le seguenti: «entro il 31 maggio 2018».

5.14
PUGLISI, ELENA FERRARA, FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dai dirigente reggente trai soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2002, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 11,47 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 22,93 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

5.15
PUGLISI, ELENA FERRARA, FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato, per l'anno scolastico 2016/2017, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

5.16
AIELLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico amministrativa ed economico contabile.
2. All'attuazione del comma precedente, in misura non superiore ad euro 359.000 per l'anno 2017 e ad euro 1.076.000 per il 2018, si provvede mediante ricorso alle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero nell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio».

5.0.1
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

«Art. 5-bis

1. È previsto un equo indennizzo per eventuali danni irreversibili derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge 210/1992».

5.0.2
CATTANEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica del Capo II, Titolo IV, dei Libro II del codice di procedura riguardante le controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino, malattie professionali e somministrazione di farmaci)

1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
''Art. 442-bis.
(Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino, malattie professionali e somministrazione di farmaci)

Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n: 210 e in ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccino, nonché nelle controversie di riconoscimento di supposte malattie professionali non comprese nelle tabelle n. 4 e 5 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, deve obbligatoriamente essere citato in giudizio, a pena di nullità del processo, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci, non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di enti o strutture sanitarie pubbliche, deve obbligatoriamente essere citato in giudizio, a pena di nullità del processo l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
In tali procedimenti sia l'Istituto Superiore di Sanità che l'Agenzia italiana del Farmaco, cui competono tutti i diritti processuali previsti dal presente codice, devono fornire in memoria tutti gli elementi tecnico scientifici aggiornati sulla questione oggetto di causa, unitamente alle proprie motivate conclusioni circa l'accoglibilità o meno delle suddette domande di riconoscimento e/o di autorizzazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale''».

Conseguentemente, la rubrica del Capo II, titolo IV, del Libro II del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

«Capo II: – DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI ASSISTENZA, OBBLIGATORIE, DI DANNO DA VACCINO, MALATTIE PROFESSIONALI E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI».

6.1
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sostituire il comma con il seguente:

«1. A decorre dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
b) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165».

6.2
LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 419».

6.3
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419».

6.0.1
BIANCO, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
irreversibili da vaccinazioni)

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 216, sono applicate a tutti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 della presente legge».

7.1
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

7.2
D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire la parola: «duecentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

7.3
DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui al comma 408 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alla realizzazione delle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e dei programmi vaccinali previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV)».

7.0.1
ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

8.1
TAVERNA, GAETTI, FATTORI, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, CAPPELLETTI, AIROLA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, PUGLIA, BOTTICI, SANTANGELO, LUCIDI, DONNO

Sopprimere l'articolo.