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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA'

ILLECITE AD ESSO CONNESSE

34.

SEDUTA DI GIOVEDI' 26 MARZO 1998

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MASSIMO SCALIA

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori. *

Seguito dell'esame ed approvazione di un documento sui delitti contro l'ambiente e sull'ecomafia. *

Relazione introduttiva. *

Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, "Delitti contro l’ambiente", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’"Ecomafia". *

Comunicazioni del presidente. *

 

La seduta comincia alle 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

 

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

 

Seguito dell'esame ed approvazione di un documento sui delitti contro l'ambiente e sull'ecomafia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di un documento sui delitti contro l'ambiente e sull'ecomafia predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lubrano Di Ricco per la introduzione nel codice penale del delitto ambientale. La discussione del documento, iniziata il 22 gennaio scorso, si é già conclusa ma, considerato il rinvio operato in precedenza in relazione ai lavori dell'Assemblea, se vi sono richieste di intervento, ritengo che queste possano essere accolte. Nel caso invece che alcun nessun collega chieda di intervenire, pregherei il collega Lubrano di illustrare brevemente il testo, dando conto dei suggerimenti accolti e delle modificazioni introdotte, per passare poi alle votazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il senatore Lubrano di illustrare il testo, come risulta dalle proposte emendative ad esso proposte e recepite.

GIOVANNI LUBRANO DI RICCO, Relatore. Rispetto all'ultima seduta, il senatore Specchia insieme al senatore Cozzolino ed al deputato Sospiri hanno presentato degli emendamenti, che sono stati peraltro oggetto di un incontro preliminare con i presentatori stessi. Ne é scaturito un accordo ed il recepimento di alcuni dei suggerimenti preziosi recati da tali emendamenti.

Si é giunti così alla redazione di un testo, che speriamo sia quello definitivo, che vado rapidamente ad illustrare. Le modifiche sono state numerose, per cui mi limiterò a ricordare le principali.

Sottolineo innanzitutto che siamo in linea con la bozza elaborata e le decisioni assunte dalla Commissione bicamerale che vanno nel senso di non introdurre nuove figure di reato in provvedimenti sparsi perché questo rende difficile per il cittadino orientarsi tra le diverse norme. La linea affermata con un apposito emendamento in Commissione bicamerale é stata quella secondo cui nuove figure di reato potranno essere introdotte solo direttamente nel codice penale oppure in testi che disciplinino organicamente una determinata materia.

Così, traendo anche spunto dai suggerimenti venuti da varie parti e nelle audizioni svolte finora, abbiamo pensato di introdurre alcune nuove figure di delitti; non contravvenzioni perché da più parti ci é stata sottolineata l'insufficienza delle attuali figure che sono appunto quasi tutte contravvenzioni. Ai delitti si ricorre in via sussidiaria attraverso figure che abbiamo già nel codice penale, come ad esempio l'avvelenamento delle acque, ma che non sono nate a questo scopo. Nel 1930 quando fu emanato il codice penale certamente di ambiente non si aveva alcuna cognizione. Il concetto di ambiente é nato faticosamente negli ultimi anni ed é entrato poi a vele spiegate in molte normative del nostro paese; finora però, pur avendo la parola "ambiente" trovato riscontro un po' dappertutto, anche nelle discussioni, nei convegni e nel dibattito culturale su queste materie, non aveva ancora avuto una collocazione normativa.

Ci si lamenta spesso del ruolo di supplenza esercitato dai giudici. Proprio di recente, in un convegno sulla materia, si é lamentata l'interpretazione quasi innovativa di alcuni giudici, per cui si finisce per creare disposizioni attraverso l'apparente interpretazione delle leggi. Tale attività interpretativa del giudice però, se da un parte non é da approvare perché introduce figure di reato che non esistono nella realtà, spesso é resa necessaria dalla mancanza di chiarezza, di concetti e di definizioni nelle leggi esistenti. Abbiamo perciò pensato che la prima cosa da fare fosse quella di introdurre la nozione di ambiente, in modo che l'interprete, il giudice, ma anche il cittadino abbiano finalmente un punto di riferimento a questo riguardo.

Abbiamo così affermato (articolo 452-bis) che "agli effetti della legge penale l'ambiente é nozione unitaria comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, archeologico, architettonico e storico". Nel testo precedente si affermava che l'ambiente é "nozione unitaria e generale". Il senatore Specchia ha suggerito di eliminare la parola "generale" e la proposta é stata accolta. Anche l'elencazione dei vari interessi - ambientale, artistico, eccetera - é stata perfezionata ed ora mi sembra che la gamma sia completa, anche se ovviamente eventuali aggiunte sono sempre possibili.

La definizione successiva é quella di "alterazione dello stato dell'ambiente": (articolo 452-ter) "Chiunque cagiona il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente, contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo, é punito con la reclusione da uno a se anni (..)".

A questo riguardo, di comune accordo con il senatore Specchia, gli altri presentatori di emendamenti ed il presidente che aveva segnalato questo punto, abbiamo elevato la pena a sei anni per consentire l'intercettazione telefonica. E' vero che nel recente convegno organizzato dalla Commissione il ministro Flick ha criticato l'aumento delle pene per consentire le intercettazioni, ma a questa obiezione del ministro si può rispondere che, se non si vuole questo effetto, si può benissimo includere nella norma che prevede le intercettazioni questo tipo di reato. Infatti, in Italia, mentre é ammessa l'intercettazione per l'ingiuria e la diffamazione a mezzo telefono, questa non é ammessa, caso strano, in questa materia così delicata e pericolosa per la nostra salute. Se non ci vogliono costringere ad elevare la pena a sei anni, si deve allora ampliare la gamma di delitti per i quali é ammessa l'intercettazione.

La norma prosegue: "Agli effetti della presente legge, per grave alterazione dell'ambiente si intende anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque stabiliti con decreto del ministro dell'ambiente". La norma é certa e non credo possa dare adito ad interpretazioni diverse.

Si prevede inoltre che la pena é raddoppiata se l'alterazione si verifica in determinati casi ed é invece ridotta in altri; più che alla punizione, infatti, abbiamo cercato di tendere ad evitare che l'ambiente venga messo in pericolo, alterato o danneggiato e soprattutto ad indurre gli autori di questi fatti a farsi successivamente promotori della eliminazione del pericolo provocato; di qui l'incentivo previsto per chi si adopera per eliminare il pericolo per l'ambiente oppure per riparare il danno causato con la sua attività.

Nelle audizioni svolte é emersa con chiarezza la presenza in Italia di un traffico intensissimo di rifiuti di tutti i generi ed era quindi molto importante prevedere la figura di reato dei "traffici contro l'ambiente": (articolo 452-quater) "Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualsiasi natura che siano pericolose per l'ambiente é punito con la reclusione(...)". L'inclusione delle "energie" ci è stata suggerita dai consulenti della Commissione e noi le abbiamo ritenuto opportuno accogliere tale suggerimento.

E' stato poi previsto un aumento della pena nel caso di traffici internazionali o di sostanze radioattive, in considerazione della gravità della fattispecie.

Abbiamo accolto il suggerimento del senatore Specchia e di altri circa la necessità di chiarire il rapporto che esiste tra queste fattispecie e le contravvenzioni previste dal cosiddetto decreto Ronchi. Effettivamente diversi fatti possono concorrere fra di loro e il nostro codice penale, all'articolo 15, prevede il principio di specialità, in base al quale si decide quale fattispecie si applica al caso concreto. Abbiamo voluto chiarire questo aspetto per evitare che il giudice si trovi in difficoltà nel momento dell'applicazione della norma.

Nell'articolo 452-quinquies sono previste poi le pene accessorie alla condanna per delitti ambientali. Su questo punto i presentatori degli emendamenti hanno concordato pienamente, in quanto le pene accessorie sono previste dal nostro codice per quasi tutti i reati.

Nell'articolo 452-sexies abbiamo disciplinato l'associazione per delinquere. Fino ad ora, trattandosi di figure contravvenzionali, non era possibile contestare gli articoli 416 e 416-bis. Abbiamo ritenuto di ricorrere a tali articoli creando un apposito delitto di associazione a delinquere contro l'ambiente, cioè finalizzata a commettere i delitti disciplinati dalla proposta di legge in esame. Sono previsti aumenti di pena per i promotori dell'associazione e per il caso in cui il numero degli associati sia superiore a sei.

Una novità assoluta è contenuta nell'articolo 452-septies che fa riferimento all'ecomafia, un termine questo molto usato nel linguaggio corrente ma che non esiste nel nostro sistema normativo. Spero che questa novità possa trovare un favorevole accoglimento: "L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali le associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero dell'ambiente".

Abbiamo cercato di colpire i favolosi guadagni che molte ecomafie riescono ad accumulare danneggiando o distruggendo l'ambiente. Riusciremo a reprimere questo tipo di delitti molto più efficacemente se riusciamo a togliere agli autori di tali reati il profitto.

Vi sono poi alcune norme processuali sulle quali non è necessaria una illustrazione.

L'articolo 316-bis tratta del sequestro conservativo. Per evitare che si disperdano le garanzie relative alle obbligazioni civili che nascono dai reati ambientali, abbiamo previsto un sequestro preventivo, volto a bloccare tali garanzie fino alla sentenza definitiva.

E' previsto anche un sequestro particolare per i reati contro l'ambiente: "In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore".

Se, ad esempio, un'area viene utilizzata per una discarica abusiva, noi stabiliamo che tale area venga sequestrata in modo preventivo, per bloccare qualsiasi attività, e poi conservata per garantire l'assolvimento degli obblighi di natura civilistica che nascono da questi reati.

Fra gli altri organi di polizia abbiamo inserito anche il Corpo forestale dello Stato assente dal nostro codice di procedura penale. In questi giorni vi è stato un tentativo di regionalizzare e abolire il Corpo forestale dello Stato, ma vi è stata una forte opposizione e mi auguro che il tentativo venga sventato.

PRESIDENTE. Vale la pena ricordare che su questo tema si è svolta una riunione congiunta degli uffici di presidenza di questa Commissione e della Commissione antimafia. Da tale riunione è pervenuta l'indicazione di aggiungere il Corpo forestale dello Stato, proprio per dargli una valenza di polizia giudiziaria.

GIOVANNI LUBRANO DI RICCO, Relatore. Siamo contrari alla regionalizzazione perché il Corpo forestale esercita poteri di polizia giudiziaria ed è opportuno non solo che rimanga a livello nazionale ma anche che sia posto alle dipendenze del Ministero dell'ambiente.

L'ultimo articolo riguarda la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l'azione civile prevista dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. Come tutti sapete, quest'azione è rimasta negletta e nessuno l'ha mai esercitata in Italia perché é nata con un vizio d'origine, in quanto dà la facoltà di esercitare l'azione civile - una novità assoluta nel nostro ordinamento - al Ministero dell'ambiente o agli enti locali. Quindi, se una regione, una provincia o un comune è autore di un danno ambientale dovrebbe intraprendere un'azione civile contro sé stesso: si tratta di un vero paradosso. Per questo la norma non può funzionare.

Nel testo. invece, si prevede che sia il pubblico ministero, in caso di inerzia dei soggetti abilitati dalla legge, titolare dell'azione di danno ambientale. Può darsi che in questo modo vedremo l'esercizio anche in Italia di questa azione che è retta da un principio di equità, nel senso che il danno viene liquidato equitativamente.

Alla luce di queste considerazioni e delle modifiche introdotte, ho provveduto a redigere la seguente relazione introduttiva.

Relazione introduttiva.

Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, "Delitti contro l’ambiente", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’"Ecomafia".

 

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il senatore Lubrano per l'ottimo lavoro svolto, che ha avuto un'eco rilevante anche nel scorso del convegno organizzato dalla Commissione il 9 ed il 10 marzo scorsi. Ricordo che non è questa una sede deliberante, per cui approveremo un documento che poi sarà a disposizione del Parlamento, del Governo e dei parlamentari per le eventuali iniziative che vorranno assumere, come un contributo della Commissione alla soluzione di problematiche di così notevole portata, anche ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva n.97 del 1997.

Passiamo alle votazioni. Poiché alcuni colleghi hanno ritenuto di proporre emendamenti in riferimento al testo, mentre nessuna indicazione di modifica è stata presentata in riferimento alla relazione introduttiva, ritengo opportuno procedere a votazioni separate. Dispongo inoltre che la relazione introduttiva e l'articolato che verranno approvati siano allegati al resoconto stenografico della seduta odierna.

Pongo in votazione la relazione introduttiva.

(E' approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolato nel suo complesso.

(E' approvato).

 

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana, in data da destinarsi, per procedere all'esame di un documento elaborato dal gruppo di lavoro coordinato dal deputato Gerardini, concernente la normativa contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, ed il suo impatto sui settori della pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese.

La seduta termina alle 14.

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