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REGOLAMENTO INTERNO

Discusso e approvato dalla Commissione

nelle sedute dell’8, del 15 e del 22 luglio 1997

Titolo I

NORME APPLICABILI

Art. I

Norme applicabili

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla legge 10 aprile 1997, n. 97, istitutiva della Commissione, di seguito denominata “legge istitutiva”.

Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2

Composizione e durata

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge istitutiva, dura in carica per la durata prevista dall’articolo 1, comma 2, della medesima legge e comunque fino alla presentazione della relazione finale al Parlamento.

2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il Presidente nomina i componenti sulla base della designazione dei gruppi presenti in Commissione, tenendo conto della loro consistenza numerica ed in modo tale che ciascuno di essi deve comunque essere rappresentato.

Art. 3

Sostituzione dei componenti della Commissione

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all’articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4

Partecipazione alle sedute della Commissione

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all’articolo 20 e dei collaboratori di cui all’articolo 21, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 5

Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, il Presidente può convocare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 6

Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti

e dei Segretari

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l’Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all’articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza. riferendo entro 48 ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7

Funzioni dell’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, sulla base delle informazioni ad esso pervenute e comunicate alla Commissione.

Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente sulla base delle proposte prevalenti e comunicati alla Commissione.

2. L’Ufficio di Presidenza delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all’attività della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

DELLA COMMISSIONE

Art. 8

Convocazione della Commissione

1. Al termine di ciascuna seduta, il Presidente della Commissione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l’avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 9

Numero legale

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un’ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l’ordine del giorno, la data e l’ora della seduta successiva.

Art. 10

Deliberazioni della Commissione

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale.

Art. 11

Pubblicità dei lavori

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati dal segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale.

5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Titolo IV

MODALIT¿ PROCEDURALI E STRUMENTI

OPERATIVI DELL’INCHIESTA

Art. 12

Svolgimento dell’inchiesta. Poteri e limitazioni

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell’autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta, nonché al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Art. 13

Attività istruttoria

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell’articolo 14, la Commissione può procedere ad audizioni e acquisire documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, tenendo conto delle inchieste giudiziarie in corso, dei procedimenti in fase dibattimentale, delle sentenze già emanate, nonché delle interrogazioni ed interpellanze parlamentari presentate nel corso della XIII legislatura per fatti di cui alla legge istitutiva.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell’audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. In occasione di attività di una delegazione della Commissione effettuate fuori della propria sede, la Commissione stessa può dare mandato al Presidente di disporre atti di carattere istruttorio che si rendano opportuni in relazione alle finalità proprie della Commissione.

Art. 14

Esame di testimoni

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

Art. 15

Convocazione di persone che debbono essere

sentite liberamente e di testimoni

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l’accompagnamento.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 16

Falsa testimonianza

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all’articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all’Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17

Archivio della Commissione

1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell’ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell’acquisizione da parte dell’ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all’archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 11 non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18

Relazioni al Parlamento

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 19

Pubblicazioni di atti e documenti

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchiesta debbono essere pubblicati.

Titolo V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 20

Sede, segreteria e dotazione finanziaria

della Commissione

1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 21

Nomine di consulenti ed esperti

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, su proposta dei componenti l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, designa i collaboratori che siano di comprovata capacità professionale e di indubbia moralità, comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l’osservanza del vincolo del segreto; svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente; possono assistere ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. L’Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato alle funzioni svolte.

Art. 22

Modifiche al regolamento della Commissione

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.

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