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Legge 23 novembre 2000, n. 343

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1

1. Il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di taxi, purche' autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.
c-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), l'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi:
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

Art. 2.

1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il beneficio e' concesso secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.

Art. 3.

1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo della dotazione medesima.

Art. 4.

1. In conseguenza dell'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a strascico e volante effettuato a partire dal 20 luglio 2000 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto situati sul versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, a causa dell'emergenza ambientale provocata dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico ed ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, e' istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di 44 giorni di interruzione tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unita' abilitate alla pesca oceanica, e' corrisposta oltre alla misura sociale, una indennita' commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405.

2. Le indennita' di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto, entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1, l'attivita' di pesca con attrezzi da posta e circuizione.

3. Le modalita' di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministro e, quanto a lire 24.500 milioni; l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

5. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, e' istituita, limitatamente all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo dalle navi da pesca. Le modalita' di attuazione dell'intervento, che puo' essere fruito alternativamente con indennita' compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalita' di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca.

6. Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attivita' suddette, purche' sia accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992.

7. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la certificazione della capitaneria di porto competente per territorio abbiano interrotto l'attivita' di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000.

8. I criteri e le modalita' di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963.

9. Per l'anno 2000 il contributivo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4 (1), determinato nelle misure massime seguenti:
a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;
c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarieta' di cui alla legge n. 72 del 1992.

11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447 (2) e' liquidato con le seguenti modalita':
a) acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.

(1) rectius comma 10.
(2) rectius 449.

Art. 5.

1. In conseguenza delle interruzioni tecniche effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel periodo 2 settembre-1° ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio-1° agosto 2000, e' istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attivita' di pesca per almeno trenta giorni consecutivi. La misura e' destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.

2. Il carattere di facoltativita' o di obbligatorieta' dell'interruzione tecnica, nonche' le modalita' di attuazione e di erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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