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Legge 28 marzo 2001, n. 129

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001


Legge di conversione

Testo del decreto-legge


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi



Art. 1.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:
a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;
b) le modalita' di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni;
c) le modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;
d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo;
e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonché di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza è' posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalità del presente decreto. La liquidazione del saldo è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).

4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spese sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le modalità per l'invio del predetto modello.

4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel trasmettere al Ministero della sanitài dati relativi ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio.

4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno.

Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità".

1-bis. E' abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Regolamento di organizzazione e funzionamento). - 1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi: sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio".

2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto".

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è abrogato.

2-quater. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanità.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta".

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma è sostituito dal seguente:
"5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella A

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