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Legge 22 novembre 2002, n. 265

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La disposizione recata dall'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, deve interpretarsi nel senso che tra i periodi d'imposta ivi indicati sono compresi quelli che erano aperti al 31 agosto 2002 e per i quali, con deliberazioni assembleari adottate successivamente alla predetta data, il termine di chiusura dell'esercizio sociale sia stato stabilito in data anteriore al 1° settembre 2002.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in societa' non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non residenti la deducibilita' fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a, e' determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione e' pari al saggio degli interessi legali.

1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non puo' essere interiore al 30 per cento ovvero, per le societa' di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare e' pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita' prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo e' soppresso.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni accertamento tributario ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al sei percento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,".

Art. 2.
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.

Art. 3.
Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1° ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1° ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";
c) nel comma 4 dell'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".

2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purche' di societa' controllate o di societa' collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attivita' industriale".

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonche' per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario di attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione intrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.

2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreche' l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

2-sexies. All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 e' altresi' data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2002".

Art. 4.
Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini

1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";
0b) all'articolo 20, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del
provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";

0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2";
a) nell'art. 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1° ottobre 2004";
b) l'art. 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - 1. In deroga all'art. 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'art. 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002".

2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) e' abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.

2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o piu' funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresi' demandate le funzioni gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facolta' previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facolta' previste dai commi 2-octies e 2-nonies.

2-undecies. All'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessio-nario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ternon devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato".

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2002".

3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".

3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicita' delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinche' gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso.

Art. 5.
Disposizioni in materia di imposta di bollo

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti: ", nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia";
b) dopo la nota 3 e' aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.".

1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' versata entro la fine del mese successivo a tale data.

2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per societa' di capitali, societa' di persone ed imprese individuali".

Art. 5-bis
Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti

1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1° febbraio 2003.

Art. 6.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 270 milioni di euro per l'anno 2002, 605 milioni di euro per l'anno 2003, 33 milioni di euro per l'anno 2004 e 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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