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Legge 15 gennaio 2003, n. 19

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2003



ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell'Accordo)