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Legge 23 ottobre 2003, n. 286

"Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2003


Art. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2.

(Compiti e funzioni del Comitato)

1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonchè con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonchè da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonchè per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

5. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 3.

(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonchè della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.

Art. 4.

(Sede e segreteria)

1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.

2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5.

(Eleggibilità e composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purchè iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonchè coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

Art. 6.

(Comitato dei presidenti)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.

Art. 7.

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 8.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 9.

(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.

2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, è incompatibile con quella di componente del CGIE.

Art. 11.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 12.

(Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 14.

(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.

Art. 15.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.

Art. 16.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 17.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.

Art. 18.

(Espressione del voto)

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 19.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.

Art. 20.

(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonchè le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 21.

(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 22.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2.

Art. 23.

(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

Art. 24.

(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.

Art. 25.

(Disposizione transitoria)

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 26.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.