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Legge 13 luglio 2005, n. 131

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2005


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2005

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Partecipazioni in societa' operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio delle liberta' fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.".

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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