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Legge 6 febbraio 2009, n. 7

"Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009


Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Addizionale all'imposta sul reddito delle società)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:

a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;
b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:

1) 10,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;
3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:

a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo;
b) utile prima delle imposte.

4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso.
6. L'addizionale di cui al comma 2 è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.

Art. 4.

(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)

1. Ai cittadini italiani nonchè agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonchè alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.

2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorità dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante.
4. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonchè agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.