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Legge 12 novembre 2009, n. 162

"Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2009



Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.