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Legge 5 marzo 2010, n. 30

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1

1. Il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Capo I

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna

Art. 1

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».

5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Art. 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.

3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 e, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giungo 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

Art. 3

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.

2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attivita' e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010, incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita' e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.

6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonche' dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

7. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'art. 1 comma 1 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Le somme di cui all'art. 1 e all'art. 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.

10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di Governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Art. 4

Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna

1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri puo' mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 e' valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni gia' consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro (( 7.615.600 )) a decorrere dall'anno 2012.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105 euro.

5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Art. 5

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prosecuzione dell'attivita' di cooperazione militare nel settore navale, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108.

15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

15-bis. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.679.906 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH).

16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa complessiva di euro 6.643.594 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 4.220.094 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani.

18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.

27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).

30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

Art. 6

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, nella missione MINUSTAH e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8, 15-bis e 21, l'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, e' corrisposta nella misura del 98 per cento.

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono inserite le seguenti: "ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».

Art. 7

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010.

Art. 8

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Capo III

Disposizioni per l'Amministrazione della difesa

Art. 9

Disposizioni per l'Amministrazione della difesa

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonche' del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del corrispondente personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1, lettere a) e c), e' altresi' riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato nonche' del corrispondente personale delle Forze armate.

2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. (Soppresso).

3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:

«ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta; ufficiali che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta' del grado rivestito che ne facciano richiesta;».

3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri puo' chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami».

3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attivita' operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.

5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 10

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2, pari complessivamente a euro 814.208.663 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 750.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' gli stanziamenti iscritti nella missione «istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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