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Legge 25 settembre 1996, n. 496

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 1996



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici e di lavoro sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e 27 maggio 1996, n. 292.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamita' del 1995.

1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi gia' finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresi' ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure. I commissari indiduati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure.

7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi gia' loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonche' per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

Art. 2.
Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto

1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalita' di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

Art. 3.
Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta

1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla citta' di Augusta.

2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica e' effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonche' dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerce (CNR). I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilita' ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 4.
Interventi urgenti nella citta' di Firenze

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, e' inserito il seguente:
" 2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della citta' di Firenze, nonche' per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilita' del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.".

Art. 5.
Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: "30 settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 1996".

Art. 6.
Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973

1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perche' in aree dichiarate inagibili, nonche' il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Ministro per la protezione civile e' autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.

Art. 7.
Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

- pag. 5 - 1. Al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "e, comunque, entro il 30 giugno 1996" sono soppresse.

2. Al comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' aggiunto il seguente periodo: "La durata dell'attivita' del comitato tecnico di cui al comma 3 e' prorogata al 31 dicembre 1996".

Art. 7-bis
Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994

1. Per le finalita' di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale e' autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilita' finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

2. La regione Piemonte e' autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Art. 7-ter
Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".

Art. 8.
Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa

1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997.

2. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

3. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 9.
Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica

1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari.

2. Per l'attivita' da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Art. 10.
Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996

1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e per assicurare la necessaria continuita' degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della societa' SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruita' dei prezzi.

2. Per la definizione dei rapporti con la societa' SISAM inerenti l'intera gestione degli aerei Canadair CL 415, di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle condizioni previste nelle convenzioni indicate al comma 1, nonche' dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed alla razionalizzazione del servizio.

3. Per la copertura della spesa di gestione degli aerei Canadair CL 215 e per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, e' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.

Art. 11.
Volontariato di protezione civile

1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di volontariato di protezione civile";
b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola: "associazioni" e' sostituita dalla seguente: "organizzazioni";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
" 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni".

Art. 12.
Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1. Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Viene, altresi', concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unita' immobiliari.", e dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, e' concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "venti miliardi" sono inserite le seguenti: "da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
c) all'articolo 8, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree.";
d) all'articolo 12, comma 5-ter, il capoverso 2-bis e' sostituito dal seguente:
" 2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.";
e) all'articolo 12, comma 5- octies , le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".

2. Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine e' fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 13.
Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni.

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli gia' in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalita'. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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