[an error occurred while processing this directive]


Legge 14 novembre 1996, n. 577

" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1996



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371.

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non e' ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purche' non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente: "3. L'autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi.".

3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorita' per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ritorno all'indice