Legge 14 novembre 1996, n. 577
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1996
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.
2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non e' ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purche' non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.
2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente: "3. L'autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi.".
3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorita' per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.