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Legge 18 novembre 1996, n. 582

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 1996



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 492, 19 gennaio 1996, n. 27, 19 marzo 1996, n. 134, 17 maggio 1996, n. 274, e 22 luglio 1996, n. 384.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) direttamente o per il tramite di societa' partecipate e quando occorra di societa' specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di societa' del Gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonche' la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondita' interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

2. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalita' definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle societa' collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2 puo' essere utilizzato, nel limite massimo di 22 unita', anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attivita' di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro.

2-ter. Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle societa' partecipate di cui al comma 1, ovvero di societa' partecipate di nuova costituzione.

3. In attuazione dell'accordo di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalita' di erogazione, sottoscritto in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso fisso e invariabile negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, e' autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:
a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, gia' trasferiti alla regione Campania;
b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;
c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3-bis. Il 10 per cento dell'importo relativo a ciascuno stato di avanzamento di cui al comma 3 e' conferito all'IRI al termine dei lavori di risanamento di cui al comma 1, successivamente alla notificazione della attestazione, effettuata dalla commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui al comma 4, relativa alla ultimazione dei lavori in conformita' agli obiettivi di cui al comma 1.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, e' costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attivita' di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanita', uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attivita' di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicita' delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato e la commissione, se necessario integrati da esperti aventi professionalita' idonea, nel numero massimo di tre, ciascuno nominanto dagli enti territoriali competenti, hanno funzioni di collaudo tecnico-amministrativo e definiscono al loro interno le commissioni di collaudo, per opere individuate dei lavori di bonifica e di risanamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 1. Le indennita' spettanti ai componenti del Comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilita' connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Le indennita' spettanti ai componenti del Comitato e della commissione che siano dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono ridotte della meta'. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria e' decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

5-bis. Ogni valutazione circa i prezzi di alienazione, vendita od esproprio, anche in ragione delle decurtazioni del plusvalore delle opere di bonifica e risanamento eseguito, e' eseguita dall'ufficio tecnico erariale competente.

6. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Per tali finalita' l'IRI e/o le societa' del gruppo, con le altre societa' operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

7. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovra' tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica ma anche della utilizzabilita' dell'area ai fini dell'edificazione, nonche' dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

8. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6 hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico di cui al comma 6, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

10. Quanto previsto dai commi da 6 a 9 costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici di cui al comma 6 a garanzia del rimborso, a favore dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 9, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

11. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente per territorio.

12. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 6, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.

13. Le somme di cui al comma 3, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera c), ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformita' allo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale "Provincia di Napoli", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, cosi' come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali.

15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. E' disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, e' autorizzato il conferimento per la progettazione, la pianificazione e gli interventi della bonifica, dell'importo di lire 25 miliardi nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale "Lambro-Olona-Seveso", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, cosi' come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

1-bis. In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria e' decurtato dall'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate.

1-ter. In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree a rischio di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 26 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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