Legge 19 gennaio 1998, n. 10
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo della Convenzione)