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Legge 30 marzo 1998, n. 61

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 18.
Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996.

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilita' di ripristino per effetto degli eventi medesimi, e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione , per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali, al fine del recupero dell'immobile stesso .

3. Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unita' produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a seguito dell'evento franoso, e' assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacita' produttiva, nonche' alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attivita' sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6. Ove gli immobili di cui ai commi 1 e 5 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilita' di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 17.

Art. 19.
Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione puo' provvedere:
a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;
c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, anche destinati ad attivita' produttive, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorita' per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

2-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996.

3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e di lire 40 miliardi per la finalita' di cui al comma 1, lettera c), con le disponibilita' di cui all'articolo 21.

Art. 20.
Modalita' di attuazione degli interventi

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.

2. Le provvidenze gia' concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).

3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative.

4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

Art. 21.
Norma di copertura

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e per gli anni dal 1999 al 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

Art. 22.
Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997

1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia e' autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorita' individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.

2. I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalita' di strade provinciali, le province attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.
Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonche' a favore del complesso di San Costanzo al Monte.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessita' definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unita' previsionale di base 6.2.2. "Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) per il 15 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base 2.1.1.0. "Funzionamento" (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate;
b) per il 45 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base 6.2.1.9. "Calamita' naturali e danni bellici" (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;
c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.

2. Gli enti, le societa' partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorita' di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.

3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far si' che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validita' della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia gia' stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.

6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6-ter. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' prorogato al 31 dicembre 1999.

6-quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, e' prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997.

6-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

6-sexies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalita' per la gestione.

6-septies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base 3.2.1.8 ''Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera'', ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del presente articolo".

6-octies. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale S.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale S.p.a. e' autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-novies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po e' autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza.

Art. 23-bis.
Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968.

1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dai seguenti:
"11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalita' di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987.
11-bis. Sono altresi' trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonche' degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice".

2. Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme gia' autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968.

Art. 23-ter.
Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982.

1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attivita' di ricostruzione;
b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorita' alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.

2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.

3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.

Art. 23-quater.
Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990.

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettere a) e b) sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.";
b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola: "immobili" sono aggiunte le seguenti: "da parte dei comuni".

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresi' il piano degli interventi da realizzare con le disponibilita' residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore.

3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14 commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della regione siciliana 1 settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 23-quinquies.
Misure contro gli incendi boschivi

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, e' autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.

2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto di cui al comma 1.

3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione di nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, e' altresi' autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni nel 2000.

4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi Canadair CL 2l5 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e successive proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23-sexies.
Altre misure di protezione civile

1. Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilita' 6 "Dipartimento protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sui capitoli di cui al centro di responsabilita' 4 "Difesa del suolo" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.

4. Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che colpiscono i beni privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento.

Art. 23-septies.
Personale dell'Istituto nazionale di geofisica

1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza permanente delle aree a rischio del territorio nazionale e di fornire con immediatezza al Dipartimento della protezione civile i dati tecnici necessari per la gestione delle emergenze, l'organico dell'Istituto nazionale di geofisica e' determinato in 220 unita'. L'Istituto nazionale di geofisica puo', nell'ambito delle disponibilita' di organico, assumere personale, attingendo anche a quello attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2,5 miliardi annue per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 24.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(previsto dall'articolo 4, comma 2)

Soglie di danno e di vulnerabilita' stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.

1. EDIFICI IN MURATURA.

Le soglie di danno e di vulnerabilita' indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1. Soglie massime di danno:
1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti;
5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2. Soglia massima di vulnerabilita':
a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, e' inferiore ai valori limite:

C=0.14 per i comuni classificati con S=9;
C=0.08 per i comuni attualmente non classificati.
b) La resistenza convenzionale ai piani superiori e' inferiore a valori di C ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO.

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO).

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale e' affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilita' dovra' essere valutata come specificato al punto 1.2, comma a).

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI.

La valutazione e' effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.
La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare e' riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.


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