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Legge 19 novembre 1998, n. 399

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata."

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1998



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 1998

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "anche se a riposo" sono inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".

2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "materie giuridiche." sono aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;".

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente:
"c-bis) i notai anche in pensione.".

4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.".

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente:
" 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.".

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato.

"7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente:
''4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie";''

"7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente:
''7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni'' ";

8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.".

9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: "previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404," sono sostituite dalle seguenti: "vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dalla presente legge, e' autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.".

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.
2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresi' rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatabilita' di cui al precedente periodo ".

11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".

12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: "reddito" sono inserite le seguenti: "da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o".

13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,".

14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato.

15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.

Art. 2.
Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197

1. Dopo il numero 9) dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' inserito il seguente:
"9-bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto e' cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;".

Art. 3.
Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate ".

Art. 4.
Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302

1. Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ".

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.