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Legge 23 dicembre 1998, n. 448

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210



Testo della legge

Capo V

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO

Art. 49.
(Programmi di tutela ambientale)

1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".

Art. 50.
(Rifinanziamento dei programmi di investimento)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:"
1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant";
b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;
d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;
f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti in tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati;
h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001;
i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti;
m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.

Art. 51.
(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)

1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonchè il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

Art. 52.
(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.

Art. 53.
(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici)

1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica.

Art. 54
(Interventi per il settore del commercio)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi è destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:
a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati le attività, le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande, nonchè la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1".

4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole: "non superiori ad un giorno" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a tre giorni".

5. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "di vendita al dettaglio" sono inserite le seguenti: "e all'ingrosso";
b) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sono soppresse le seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio".

Art. 55.
(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 1993)

1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale.

Art. 56.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28 ottobre 1997";
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese)";
c) il comma 5-bis è abrogato.

2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", che possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

Art. 57.
(Disposizioni per le zone terremotate)

1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile".

3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n. 364, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e della legge 26 aprile 1976, n. 176, e non ancora impegnati.

4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza.

5. Al comma 3 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole "all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14, del presente decreto".

Art. 58.
(Obbligazioni delle società cooperative)

1. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.

2. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative. Le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile.

3. Le società cooperative emittenti sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.

Art. 59.
(Prestiti da soci per le cooperative)

1. I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

Art. 60.
(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione"; le parole: "Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione".

Art. 61.
(Programmi di recupero urbano)

1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.

2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalità di cui all'articolo 45, comma 26, della presente legge.

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".

Art. 62.
(Disposizioni per i lavoratori in mobilità)

1. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32 conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del medesimo articolo 4, comma 33, secondo periodo, le regioni organizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del Fondo sociale europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 32.

Art. 63.
(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.

4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

Art. 64.
(Disposizioni sulla Carbosulcis Spa)

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le stesse modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Capo VI

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Art. 65.
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)

1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.

3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

Art. 66.
(Assegno di maternità)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonchè l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

Art. 67.
(Incremento delle pensioni sociali)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 68.
(Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.

2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è sostituito dai seguenti: "La quota fissa per ricetta non è dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000 lire".

3. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il calcolo dell'eccedenza è effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro della sanità previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

4. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
"16-bis. Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo periodo del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA, è calcolata sulla base dei dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico è tenuta al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è calcolato, per il 50 per cento, in ragione del fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato nazionale dell'anno in cui si è verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di categoria, le quote sono stabilite dal Ministero della sanità sulla base dei dati disponibili".

5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall'articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il Ministro della sanità che rende noto l'ammontare del contributo che le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997.

6. Dal 1o gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.

7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.

8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.

11. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.

Art. 69.
(Disposizioni in materia di farmaci)

1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale:
a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;
b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro della sanità può stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare".

Art. 70.
(Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di più di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la prescrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire 1.000 a confezione.

2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in "note" a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le "note" predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della "nota", controfirmata, di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale.

4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonchè ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo è determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime. L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi è effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo.

5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perchè privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo.

6. All'articolo 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione del CIPE di cui al presente comma, il prezzo o il fatturato o le quantità di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non può essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perchè il medicinale non è ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non può essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata".

Art. 71.
(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani)

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:
a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;
e) la territorializzazione dei servizi.

2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi trenta giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 72.
(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999, 379,5 miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per l'anno 2001.

2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi per l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000, 400 miliardi per l'anno 2001.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.

4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1o luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.

6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.

7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.

9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.

10. L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e del comma 5 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto emanato d'intesa dai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

11. È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonchè ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.

12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonchè, in misura non inferiore al 50 per cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 6.

13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L'opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

14. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre periodi del comma 13 e del comma 17, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

17. A decorrere dal 1o gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile.

Art. 73.
(Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori)

1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;
d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni;
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999. Gli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo connesso alla trasformazione dei contratti a termine di cui al precedente periodo in contratti a tempo indeterminato disciplinati dall'articolo 59, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono contenuti nei limiti di 4 miliardi di lire e posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di ottenere il rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 1998-2001, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) presenterà, al termine di ogni anno finanziario, apposita documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorchè notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 74.
(Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali)

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 75.
(Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1o marzo 1986, n. 64," sono sostituite dalle seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia,";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro può chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a dodici mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione all'interessato, nonchè, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla metà";
c) al comma 3, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale";
d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonchè le modalità di pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3-bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento può utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.";
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento.";
f) Il comma 6-bis è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 76.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonchè gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 77.
(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro)

1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.

Art. 78.
(Misure organizzative a favore dei processi di emersione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.

2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

3. Il Comitato è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Art. 79.
(Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso)

1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unità sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonchè l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonchè delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive accertate e riscosse dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto e da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature, degli strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma.

Art. 80.
(Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale)

1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data dell'effettivo trasferimento delle risorse alle regioni disposto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, le parole: "1o gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".

3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, sono conferite alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi è destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale.

Art. 81.
(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale)

1. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "all'articolo 3, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 1 e 2,"; le parole: "nel limite di mille unità" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di tremila unità" e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro";
b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999";
c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999".

3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stanziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine è stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1998, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula di contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè ai lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 24 miliardi. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

8. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: "A decorrere dal 1o gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.

10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l'impresa, nell'ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7.

Art. 82.
(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 83.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1o gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

Si omette il testo degli allegati e delle tabelle


(Articoli precedenti)

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