" Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 Ottobre 1999
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, é sostituito dal seguente:
"Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.