Decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004
Art. 1.
Autorizzazione ad emettere gas serra
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
Art. 2.
Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE
1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonche' le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.