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Decreto-legge 19 febbraio 2007, n. 14

"Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2007
(Decaduto, Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007)



Art. 1.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.