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Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118

"Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007
(Decaduto, Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007)



Art. 1.

1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.