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Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164

"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

.Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Finalita' e definizioni

Art. 1.
Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale

1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.

2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto
dal presente decreto.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas per uso proprio;
b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero,
ed ha diritto di accesso al sistema;
d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
e) "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;
g) "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti;
i) "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno;
m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito
di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;
n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas naturale;
p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
q) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di
gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attivita' di coltivazione;
r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 2359, comma 3o, del codice civile;
s) "impresa controllata": una impresa controllata ai sensi dell'articolo 2359, commi 1o e 2o, del codice civile;
t) "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attivita';
u) "impresa di gas naturale integrata orizzontalmente": un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del gas naturale;
v) "impresa di gas naturale integrata verticalmente": un'impresa di gas naturale che svolge due o piu' delle seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;
w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso;
x) "periodo di punta giornaliera": il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta
ai clienti nel lungo termine;
aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' impianti di
coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero;
bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i
servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
dd) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati;
ee) "sistema": le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e
alla distribuzione;
ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di
punta dei consumi;
gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della
coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
jj) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari.

Titolo II
Approvvigionamento

Capo I
Importazione

Art. 3.
Norme per l'attivita' di importazione

1. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli im-pianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
d) disponibilita' di stoccaggio strategico ubicate nel territorio nazionale nella misura del 10% delle quantita' di gas naturale importato in ciascun anno econ una disponibilita' di punta giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari almeno al 50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso periodo di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 12;
e) capacita', mediante opportuni piani di investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del
gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.

3. I valori di disponibilita' di cui al comma 2, lettera d), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.

4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).

5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun
contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.

6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come
stoccaggio strategico il 50% della capacita' dell'impianto di stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata inferiore ad un anno, l'attivita' di importazione di GNL non e' soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale, ed a comunicare gli elementi di cui al
comma 5, lettere a), b), c) e d).

7. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea e' soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' svolgono tale attivita' devono comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5.

8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta stagionale possono essere sottoposti nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilita' di stoccaggio strategico nel territorio nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere
dal 1o gennaio 2002.

Titolo II
Approvvigionamento

Capo II
Coltivazione

Art. 4.
Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas

1. L'attivita' di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, e' libera.

2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione da parte delMinistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle autorita' competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

3. L'attivita' di prospezione di cui al comma 1 puo' interessare anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.

4. I risultati dell'attivita' di prospezione sono messi a disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione e' destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di dati geofisici.

6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita la Conferenza unificata, stabilisce criteri e modalita' per la concessione, ad opera della regione interessata, del contributo di cui al comma 5.

Art. 5.
Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali

1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di
produzione risultino di economicita' critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalita' economica, o per i quali e' possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalita'. L'istanza e' corredata da una dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:
a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei relativi investimenti;
b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato dall'analisi della redditivita' della coltivazione e dall'indicazione
delle aliquote di prodotto;
c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende
economico il progetto;
d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli
ammortamenti.

4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.

5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato

6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari.

Art. 6.
Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione

1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonche' alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ad
altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale.
L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:
a) disponibilita' della relativa capacita' di trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo
futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditivita' economica marginale;
b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;
c) compatibilita' della composizione chimica del gas naturale e dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;
d) compatibilita' con le norme di sicurezza mineraria;
e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di
cui al comma 1.

3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma
1 e' sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale.

5. Nel caso di contitolarita' della concessione, tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente
in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

Art. 7.
Razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture minerarie per la coltivazione

1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attivita' di coltivazione. A tal fine i titolari delle diverse concessioni nominano un rappresentante unico, scelto tra i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la realizzazione e la gestione delle opere comuni, che richiede l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, specificando tipologia delle opere da realizzare o gestire in comune; l'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla ricezione, non sia stato comunicato il diniego.

2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha diritto ad acquisire direttamente la titolarita' di una quota delle opere realizzate in comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con le modalita' tra essi concordate e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote, sui partecipanti alla realizzazione stessa.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle diverse concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori nella titolarita' delle concessioni stesse. Le variazioni delle quote di titolarita' delle opere sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle opere comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari delle concessioni in ragione delle quote delle opere stesse, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

6. Le opere realizzate in conformita' al presente articolo sono considerate pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le quali sono realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ultima concessione a cui le opere stesse sono
destinate.

Titolo III
Trasporto e dispacciamento

Art. 8.
Attivita' di trasporto e dispacciamento

1. L'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' attivita' di interesse pubblico.

2. Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.

5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attivita' di trasporto e dispacciamento, nonche' alle
imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.

6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema,
compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo
volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza.

8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Art. 9.
Definizione di rete nazionale di gasdotti

1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e
relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza regionale.

Art. 10.
Linee dirette

1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio
ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.

Titolo IV
Stoccaggio

Art. 11.
Attivita' di stoccaggio

1. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e chedimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione e' accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unita' geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalita' di espletamento delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.

2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a
cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attivita'
di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio.

3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di
coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data.

5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite
dalle seguenti "ai richiedenti".

Art. 12.
Disciplina delle attivita' di stoccaggio

1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita', e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi.
Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilita' di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

5. Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fissa i criteri e le priorita' di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che
svolgono le attivita' di stoccaggio. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 2 adottano il proprio codice di stoccaggio, che e' trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il codice di stoccaggio si intende conforme.

8. Lo stoccaggio strategico e' posto a carico dei soggetti importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi.

10. Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' sostituito dal seguente: "9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacita' delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".

11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Art. 13.
Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacita' di stoccaggio

1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unita' geologiche profonde, con riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di ampliare le capacita' di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio.

2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.

3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione e' destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneita' del giacimento all'attivita' di stoccaggio o all'incremento della capacita' di stoccaggio.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 3 ad opera della regione interessata.

6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.

7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilita' di cui sopra, valutate altresi' le necessita' di incrementare le capacita' di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso
dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.

8. Resta ferma la facolta' del titolare della concessione di coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di
concessione di stoccaggio con le modalita' di cui all'articolo 11.

9. In caso di concorrenza tra piu' domande, la concessione e' attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attivita' di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato.

Titolo V
Distribuzione e vendita

Capo I
Distribuzione

Art. 14.
Attivita' di distribuzione

1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendonocomuni, unioni di comuni e comunita' montane.

3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano
nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche
a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei
contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalita' dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.

9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la
disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta
reale della stessa.

10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Art. 15.
Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione

1. Entro il 1o gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle
gestioni in societa' di capitali o in societa' cooperative a responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.

2. La trasformazione in societa' di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalita'
di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'.

5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 14.

7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere
incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di
servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle societa' oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

8. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati.

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.

10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare
indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei
commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare e' consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o
trasformazione.

Art. 16.
Obblighi delle imprese di distribuzione

1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche l'attivita' di dispacciamento sulla propria rete.

2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede
nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purche' esista la capacita' del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalita' del servizio pubblico.

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione dei criteri di cui al comma 2, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi
nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e'
verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.

5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non
destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche di impianti gia' allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita', negando o sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attivita' in regime di concorrenza, la periodicita' delle verifiche e le modalita' di copertura dei relativi costi.

6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresi' la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non
conformita' dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla
citata legge n. 10 del 1991.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.

Titolo V
Distribuzione e vendita

Capo II
Vendita

Art. 17.
Attivita' di vendita ai clienti finali

1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attivita' di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, allorche' il richiedente soddisfa le seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all'articolo 18, alle necessita' delle forniture, e
comprensivo delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;
b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilita' delle condizioni di trasporto;
c) capacita' tecniche e finanziarie adeguate.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2002. L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002.
Successivamente le domande devono essere presentate sei mesi prima dell'inizio dell'attivita' e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.

4. L'autorizzazione non puo' essere negata se non per motivi obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunita' europee.

5. Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

Art. 18.
Disciplina dell'attivita' di vendita

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro attivita' di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei,
direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo suddetto.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici.

3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1o gennaio 2003 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalita' e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di
vendita devono fornire ai clienti stessi.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla domanda
degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di stoccaggio.

5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1o luglio 2002; l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti.

6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacita' di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attivita' di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas entro il 1o gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.

7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio
2002.

Titolo VI
Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

Art. 19.
Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' vendere, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o
controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

4. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.

5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa,
calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo triennio.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in qualunque forma a favore della societa' ENI, o di societa' da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas naturale.

7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 20.
Obblighi di informazione delle imprese del gas

1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.

2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attivita'.

4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.

5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.

Art. 21.
Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria
da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da
tutte le altre attivita' del settore del gas.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di
cliente grossista.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita.

5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di
vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.

Titolo VII
Accesso al sistema

Art. 22.
Individuazione dei clienti idonei

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la qualifica di cliente idoneo e' attribuita alla seguenti categorie:
a) imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc all'anno;
d) consorzi e societa' consortili il cui consumo, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui, purche' il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc;
e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi o da societa' controllate o controllanti o da societa' sottoposte al controllo di queste ultime;
f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del
loro sistema di distribuzione.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del presente articolo.

Art. 23.
T a r i f f e

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.

3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le
aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacita', tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.

4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del
servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.

5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria.

Art. 24.
Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficolta' economiche dovute a contratti "take or pay".

1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto
delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

3. Il rifiuto e' manifestato con dichiarazione motivata ed e' comunicato immediatamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In nessun caso puo' essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.

Art. 25.
Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacita' o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2. L'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione.

2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24,
comma 3.

Art. 26.
Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "take or pay"

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficolta' economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo "take or pay", chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.

2. Il rifiuto all'accesso non puo' essere motivato da gravi difficolta' economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo "take or pay", o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa puo' trovare soluzioni alternative.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunita' europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.

4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa e' obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.

Art. 27.
Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilita' del sistema gas

1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle
opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.

Titolo VIII
Organizzazione del settore

Art. 28.
Compiti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e i poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a
lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas.

3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', o dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' svolgere un ruolo di promozione delle iniziative del settore e puo', entro il 31 dicembre 2002 e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri provvedimenti per garantire la
tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase di transizione del sistema.

5. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficolta' insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono comunicate tempestivamente alla Commissione delle Comunita' europee.

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a porre in atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione,
del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento al settore della distribuzione del gas.

Art. 29.
Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti

1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o piu' delle attivita' di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa e' rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori.

2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorita' competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne da' informazione alla Commissione delle Comunita' europee.

3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorita' competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle
Regioni e di enti locali.

Art. 30.
Dichiarazione di pubblica utilita' delle infrastrutture del sistema gas

1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorita' della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.

2. I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono proposte all'Autorita' competente ai sensi del comma 1 nel
termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato.

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorita' competente ai sensi del comma 1, su richiesta del
proponente la realizzazione delle opere, puo', con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per
l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di distribuzione, dalla competente Autorita' regionale.

Art. 31.
Dichiarazione di pubblica utilita' di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacita' disponibile in quelle esistenti.

1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'articolo 30 e' disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attivita' di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacita' delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilita' ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.

2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorita' competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione.

Art. 32.
Modifiche alle norme sulla pubblica utilita'

1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la
coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti, la relativa dichiarazione di pubblica utilita', la procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i procedimenti di verifica di compatibilita' ambientale, ove prescritta, e le autorizzazioni rilasciate per le stesse opere dagli enti locali.

Titolo IX
Condizioni di reciprocita'

Art. 33.
Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente decreto.

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o piu' imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della particolare questione, potra' richiedere alla Commissione delle Comunita' europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.

Art. 34.
Linee dirette tra imprese e clienti idonei di altri Stati membri dell'Unione europea

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel territorio nazionale, nonche' in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato.

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.

Art. 35.
Competenze in materia di controversie in materia di accesso

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' l'autorita' competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.

Titolo X
Norme transitorie e finali

Art. 36.
Norme transitorie

1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto emana apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.

Art. 37.
Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 38.
Abrogazioni di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare:
a) le parole: "di idrocarburi" al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: "di coltivazione e di quella", le parole: "contestualmente e" e le parole da: "di concerto" fino alla parola "statali" del comma 9 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 170;
b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Art. 39.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.