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Decreto Legislativo 5 settembre 2000, n. 256

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali."


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 20 e 50;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1o settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasferimento di funzioni e compiti

1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.
Trasferimento di rapporti e del patrimonio

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma" Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici metrici provinciali nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.

Art. 3.
Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e per ciascun ente nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.

Art. 4.
Personale

1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unita', individuate secondo la citata tabella A, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data. 4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unita' trasferite.

Art. 5.
Norma finale e di rinvio

1. Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui agli articoli da 1 a 4, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

Si omette il testo delle tabelle