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Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 25

"Attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Vista la direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato;
b) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"1. Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.";
c) il comma 2 dell'articolo 3 e' abrogato.